Risulta illegittimo l'operato del Ministero dell’Istruzione che aveva sospeso la retribuzione del docente, perché pretendeva che nella certificazione medica fosse indicata la specifica della malattia invalidante per cui l’insegnante deve sottoporsi alle terapie. Il giudice dà ragione all’insegnante, difeso dal legale del giovane sindacato: il medico curante certificava la grave patologia, indicando la necessità, di volta in volta, che il lavoratore assumesse terapie salvavita con effetti totalmente invalidanti ai fini della ripresa della prestazione.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): giustizia è fatta, l’amministrazione dovrà ora restituire l'intera retribuzione negata al suo dipendente, perché chi si sottopone a questo genere di terapie non può vedersi privato della retribuzione. Lo stipendio gli va assicurato, senza alcuna penalizzazione.