° Incarichi a t.d. per il personale docente delle istituzioni AFAM.
Emanato il bando Costituzione delle graduatorie nazionali per il conferimento degli incarichi. Entro il 31 luglio, le domande. Riportiamo dal D.M. 30 giugno 2014 n. 526
“Art. 1. Oggetto. 1. Sono costituite, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508…. Art. 2. Soggetti ammessi. 1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni … Art. 3. Requisiti generali di ammissione. …. Art. 4. Costituzione delle graduatorie. 1. Il candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, come previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, può produrre domanda di inserimento per la graduatoria nazionale per la quale abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria d'istituto. Per concorso selettivo si intende… 2. Il candidato, per ogni tre anni accademici di effettivo insegnamento, può produrre domanda di inserimento anche in altra graduatoria nazionale, per la quale abbia comunque superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria d'istituto e purché abbia svolto attività di insegnamento, secondo quanto stabilito dal presente articolo, nella materia per la quale chiede l'inserimento in graduatoria. 3. Fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento in materie diverse, l'inserimento nelle graduatorie nazionali avviene per quell'insegnamento per il quale il candidato abbia prestato la maggioranza del servizio. 4. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni accademici ciascuno su materie diverse senza che sia possibile individuare la maggioranza del servizio prestato, l'inserimento avviene nella graduatoria nazionale scelta dallo stesso candidato tra le diverse materie di insegnamento prestato. 5. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento in materie prima ricomprese in un'unica classe di concorso, poi scorporata per effetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 in nuovi settori disciplinari, lo stesso è inserito nella graduatoria nazionale dal medesimo scelta, ovvero in più graduatorie nazionali per le rispettive materie, fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti. Nel caso in cui il servizio sia stato reso in una materia prima costituente un'unica classe di concorso e poi la stessa sia stata ricondotta in altro settore disciplinare, il candidato può utilizzare il servizio prestato nella vecchia classe di concorso ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa al nuovo settore disciplinare. Art. 5. Modalità e termini per la presentazione delle domande. 1. La domanda di ammissione deve essere redatta sulla base del modello di cui all'Allegato A, deve essere indirizzata alla competente istituzione, così come individuata nella tabella di cui all'Allegato C, e presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. 2. La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive ivi indicate deve essere presentata con le modalità telematiche indicate al comma 3, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, comma 5. 3. La presentazione delle domande si articola in due fasi successive: a) preliminare registrazione del personale interessato. Tale operazione può essere effettuata secondo le procedure di cui all'apposita sezione "istanze on line - presentazione delle istanze via web - registrazione" presente sulla home page del sito internet http://www.afam.miur.it/; b) compilazione della domanda; c) inserimento della domanda via web. La suddetta operazione può essere effettuata dal 2 luglio 2014 e fino al 31 luglio 2014, nella sezione dedicata "istanze on line - presentazione istanze via web - inserimento" presente sul sito internet http://www.afam.miur.it/. 4. Nel modello di domanda (allegato A) devono essere dichiarati…. Art.6. Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione…. Art.7 Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura… Art. 8. Commissioni…. Art. 9. Valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali…. Art. 10 Approvazione e pubblicazione delle graduatorie… Art. 11. Utilizzazione della graduatoria… Art. 12. Ricorsi…. Art. 13 Trattamento dei dati personali… Art. 14. Norme finali. ALLEGATI.
° Non “premi” ma la retribuzione dovuta all’importante funzione professionale
Chi parla di “premiare” alcuni docenti dimostra di non capire quale sia la questione: La retribuzione base della funzione docente va adeguata almeno a quella media nei Paesi della U.E., e a quella media del personale statale laureato.
Nel nuovo contratto di lavoro, il ministro Giannini e il sottosegretario Reggi preparano, per i docenti, un incremento delle ore di servizio; prima della pausa estiva proporranno in C. dei M. il testo per una legge delega che prevedrebbe di confermare il meccanismo degli scatti d'anzianità e di assegnare “premi” stipendiali (fino al 30%) per i docenti impegnati in compiti che comportano maggiore lavoro. Nessun miglioramento sembra essere previsto quanto al riconoscimento della funzione docente “base”. E’ noto che u megghio surdu è chiddu chi non voli sentiri. Ce ne convince il sottosegretario Roberto Reggi quando fornisce le risposte bizzarre che riportiamo. Dopo avere risposto negativamente alla domanda se il numero degli insegnanti aumenterà negli anni, il sottosegretario spiega che «La scuola italiana costa 55 miliardi l’anno, bisogna usare meglio quello che c’è». Come ? Gli viene chiesto. Risposta: «Con la formazione permanente obbligatoria degli insegnanti»…. E alla domanda: Volete togliere un anno ai licei? Risponde: «È un’altra scelta europea. Se vuoi fare più musica, più storia dell’arte e non hai più soldi devi rimodulare quello che hai». (Fonte:- larepubblica.it -02/07/2014).