L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, rispondendo sul proprio portale on line ad un quesito in merito, ribadisce che sulla materia vale quanto previsto dall’art. 63, comma 12, del CCNL del 28 maggio 2004, secondo cui ‘il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Agenzia è considerato in servizio a tutti gli effetti’ e che ‘i corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro’. La norma, pertanto, ha spiegato l’Aran, “in modo inequivocabile” qualifica le ore in cui si attua l’iniziativa formativa come “lavorative”, con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro extra da remunerare.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): chiediamo all’amministrazione scolastica di adeguarsi con immediatezza alle direttive europee sull’equiparazione dei diritti del personale di ruolo e supplente. Qualora ciò non accadesse, le istituzioni scolastiche e governative sappiano che abbiamo già allertato il nostro ufficio legale per avviare uno specifico contenzioso in tribunale.
Qualora un corso di formazione si protragga al di là dell’orario d’obbligo giornaliero del dipendente, è corretto riconoscere a quest’ultimo il pagamento proporzionale per il lavoro straordinario profuso: a confermarlo è l’Aran, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, rispondendo sul proprio portale on linead un quesito in merito.
“L’art. 63, comma 12, del CCNL del 28 maggio 2004 – scrive l’Aran - stabilisce che ‘il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Agenzia è considerato in servizio a tutti gli effetti’ e che ‘i corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro’. La norma, pertanto, in modo inequivocabile, qualifica le ore in cui si attua l’iniziativa formativa come “lavorative”, con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario. Nulla vieta, però, che il lavoratore possa chiedere, in luogo dell’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, un riposo compensativo corrispondente – conclude l’agenzia che rappresenta la PA - al numero delle ore lavorate, da fruire secondo le modalità previste dai CCNL”.
Anief ricorda che la sottolineatura dell’Aran ribadisce una pratica già in uso da anni nella scuola. Dove, tuttavia, delle norme superate e anacronistiche continuano a mantenere esclusi i precari dalla formazione retribuita. In virtù della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, un anno e mezzo fa, a Lussemburgo,la Corte di Giustizia europea ha ribadito la necessità del rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
A tale scopo, il datore di lavoro, che nella fattispecie è lo Stato, a tutti i lavoratori con cui ha sottoscritto un contratto a tempo determinato deve comunque garantire le ferie, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. In caso contrario, il lavoratore precario ha pieno diritto a ricorrere in tribunale.
“Viene da sé – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che anche il trattamento relativo alla formazione professionale rientra in questo quadro di equiparazione totale. Il fatto che i dirigenti scolastici possano concedere le ore di formazione ai precari, senza però prevederne il corrispettivo a pagamento, sempre qualora i corsi si svolgano oltre l’orario di servizio, rappresenta l’ennesima vessazione nei confronti dei supplenti”.
“Pertanto, alla luce di queste considerazioni e premesse normative, di carattere sovranazionale, il nostro sindacato chiede all’amministrazione scolastica di adeguarsi con immediatezza alle direttive europee sull’equiparazione dei diritti del personale di ruolo e precario. Qualora ciò non accadesse – conclude il sindacalista -, Anief comunica sin d’ora alle istituzioni scolastiche e governative di avere già allertato l’ufficio legale per avviare uno specifico contenzioso in tribunale”.
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