A partire dal 1° settembre 2016 avremo la chiamata diretta e la perdita di titolarità per i trasferimenti interprovinciali in ambiti territoriali, peraltro, ancora non definiti, di certo sub-provinciali. Anief non ci sta e si avvia a impugnare il CCNI, lanciando una nuova stagione di ricorsi al giudice del lavoro per sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme denunciate.
Eppure l’Anief aveva indicato la via da perseguire: separare gli ordinari trasferimenti su posti comuni e di sostegno da quelli volontari su organico potenziato. Invece sindacalisti e dirigenti ministeriali hanno ritenuto opportuno applicare alla lettera quanto previsto dal legislatore, connotato da forti dubbi di costituzionalità.
Duro Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: così si sacrifica a caro prezzo la didattica, la professionalità e la libertà d’insegnamento: ci si potrà trasferire in deroga al blocco di trasferimento triennale, ma a condizione di perdere quella titolarità tutelata dalla legge per tutti gli assunti prima del settembre 2015, e di sottoporsi al prossimo casting estivo, a seguito del quale, dopo un esame del curriculum vitae del docente e lo svolgimento di un colloquio col capo d’istituto, si sarà selezionati dai dirigenti scolastici.
Nella tarda serata di ieri, quasi tutti i sindacati rappresentativi della scuola hanno trovato l’intesa con il Ministero dell’Istruzione sulla mobilità del personale in vista del prossimo anno scolastico, sulla base delle norme contenute nella Legge 107/2015 di riforma della scuola che ha introdotto i penalizzanti ambiti territoriali e la chiamata diretta da parte dei dirigenti. L’accordo, cui seguirà nelle prossime settimane il contratto, è giunto nonostante il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, avesse suggerito nelle ultime ore una soluzione di compromesso appellandosi al buon senso delle delegazioni dei sindacati rappresentativi e di quella del Miur.
Per evitare soluzioni chiaramente esposte ai ricorsi, l’Anief ha indicato la via da perseguire: sarebbe infatti stato saggio e utile separare gli ordinari trasferimenti su posti comuni e di sostegno da quelli volontari su organico potenziato. Invece sindacalisti e dirigenti ministeriali hanno ritenuto opportuno applicare alla lettera quanto previsto dal legislatore, connotato da forti dubbi di costituzionalità, in particolare dal comma 108 dell’articolo 1 della legge n. 107/2015.
“Così nei prossimi giorni – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - nell’ipotesi di contratto, sarà data via libera al piano di mobilità straordinaria che sacrifica a caro prezzo la didattica, la professionalità e la libertà d’insegnamento: ci si potrà trasferire in deroga al blocco di trasferimento triennale - blocco che Anief ha sempre denunciato nelle aule e nelle commissioni parlamentari, prima a Montecitorio e dopo a Palazzo Madama, oltre che nei tribunali e alla stampa dal 2011 - ma a condizione di perdere quella titolarità tutelata dalla legge per tutti gli assunti prima del settembre 2015, e di sottoporsi al prossimo casting estivo, a seguito del quale, dopo un esame del curriculum vitae del docente e anche lo svolgimento di un colloquio con il capo d’istituto, i docenti verranno pure selezionati dai dirigenti scolastici e da loro assegnati anche in organico potenziato (commi 79/82, art. 1, legge n. 107/2015)”.
“La soluzione, pure, di separare in due fasi la mobilità per i neo-assunti a partire dal 1° settembre 2015 che già insistono, seppur in sede provvisoria, nell’organico potenziato, inoltre porterà il caos nella gestione di tutto il personale, con conseguenze negative – continua Pacifico - per il corretto avvio dell’anno scolastico. Noi, come Anief, abbiamo la coscienza a posto. Perché fin dai primi giorni dell’approvazione dei commi che introducevano la chiamata diretta dal 1° settembre 2016, abbiamo sempre denunciato durante il dibattito parlamentare l’incostituzionalità della norma, contraria, peraltro, a diverse sentenze della Consulta e del Consiglio di Stato, riguardo l’accesso al pubblico impiego e al trasferimento del personale”.
Pertanto, il giovane sindacato ribadisce la necessità di impugnare il contratto collettivo nazionale integrativo appena firmato, per riportare legalità e giustizia e il rispetto dei principi basilari della nostra Costituzione. Nei prossimi giorni saranno rese note le istruzioni operative su come attuare i ricorsi.
Nel frattempo, nel Mille-proroghe all’attenzione del Parlamento, l’Anief ha chiesto di prorogare per tutti i docenti assunti di un altro anno anche la deroga al blocco relativo alla domanda di assegnazione provvisoria come già aveva chiesto e ottenuto per l’anno corrente (c. 108 … Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati).
I commi 79-82, art. 1, legge n. 107/2015
“79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale, ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico”.
Per approfondimenti:
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Riforma scuola, i profili di incostituzionalità nel ddl ‘Buona Scuola’ (Il Fatto Quotidiano del 29 giugno 2015)
Scuola, l'ultimo fronte: se i bidelli si ammalano si rischia la chiusura (La Repubblica del 16 settembre 2015)
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