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Il Miur anticipa il calendario delle prove scritte: si parte con Infanzia e Primaria. Anche stavolta prevista una sessione antimeridiana a una pomeridiana. Confermate tutte le anticipazioni pubblicate sul n. 9 della versione cartacea de La Tecnica della Scuola. Le domande saranno aperte, ma dai conteniti definiti: gli 88.610 candidati ammessi dovrebbero avere a disposizione non più di una pagina di spazio. Ma il numero di partecipanti potrebbe salire: l’Anief raccoglie oltre 6mila richieste di ricorso da parte degli esclusi che hanno conseguito tra i 30 e i 34,5 punti. Slitta al 25 febbraio l'elenco delle sedi d'esame.

Cominciano a delinersi i contorni delle prove scritte del concorso a cattedra per 11.542 nuovi docenti. Il 10 gennaio si è aperto con la notizia fornita dal Miur di slittamento, al 16 gennaio, della pubblicazione on line delle prove preselettive svolte il 17 e 18 dicembre. E nel pomeriggio della stessa giornata è stato pubblicato il calendario delle prove scritte. Le quali si svolgeranno tra l'11 e il 21 febbraio. Questo il passaggio saliente dell'avviso del Miur, firmato dal direttore generale Luciano Chiappetta: "la prova scritta avrà la durata di 2 ore e trenta minuti e si articolerà in quattro quesiti a risposta aperta. La prova scritta relativa all’insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche (A020, A033, A034, A038, A049, A059, A060 e C430), che prevede anche l’espletamento di una ulteriore prova successiva di laboratorio, nonché le prove scritte relative all’insegnamento di discipline artistiche (ambito 01: classi A025/A028), che prevede anche l’espletamento di una ulteriore prova pratica successiva, avranno la durata di 2 ore e si articoleranno in tre quesiti a risposta aperta". Prevista, come nelle prove preselettive, una doppia seduta giornaliera di prove: "le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per la sessione antimeridiana e alle ore 14.00 per la sessione pomeridiana", ha sottolineato il Miur.

Da viale Trastevere non arrivano, invece, ulteriori indiscrezioni sui contenuti e lo spazio che verrà concesso ad ogni quesito. Lasciando ancora dei dubbi agli 88.610 che hanno superato il primo scoglio della verifica preselettiva dai contenuti generalisti.

La Tecnica della Scuola, come riportato all’interno del n. 9 della versione cartacea, disponibile anche on line, è in grado di fornire alcune anticipazione.

Innanzituto, trattandosi di domande disciplinari, viene da sé che queste cambieranno a seconda delle classi di concorso. Per quanto riguarda la tipologia di domande, gli esperti del Miur sono orientati a proporre argomenti “abbastanza definiti”. Ciò significa che pur trattandosi di risposte aperte, i candidati non potranno impostarle come se fosse un tema. “Certo, si potrà scrivere ciò che si vuole – ci ha detto un dirigente ministeriale – ma i margini non saranno poi così ampi. I partecipanti dovranno infatti muoversi all’interno di un format piuttosto delineato”.

Sembrerebbe, quindi, che le domande convoglino più verso un modello semi-strutturato, con argomenti chiari, mirati, poco trasversali, piuttosto che verso i quesiti aperti tradizionali che lasciano più spazio a risposte ad ampio spettro.

In questi giorni gli organizzatori del concorso stanno inoltre vagliando, attraverso delle simulazioni, il numero massimo di righe che ogni aspirante prof potrà riempire. Dalle ultime indicazioni, difficilmente si andrà oltre ad una pagina per quesito.

Intanto, l’Anief ha fatto sapere che oltre 6mila dei 175.815 esclusi dalle prove scritte hanno fatto ricorso: si tratta di candidati che hanno conseguito tra i 30 e i 34,5 punti. Un risultato che, alla luce della normativa vigente sui pubblici concorsi nella scuola, sempre secondo l’associazione degli educatori in formazione, basterebbe per passare agli scritti. E che invece il Miur ha reputato insufficiente, alzando “l’asticella” fino a 35 punti. “I ricorsi – scrive l’Anief - saranno notificati il 14 gennaio per intercettare l’udienza del 7 febbraio”. Ma il numero di ricorrenti potrebbe anche salire. Gli indecisi hanno ancora una settimana di tempo: potranno infatti chuedere di fare ricorso sino al 18 gennaio.

Fonte: Tecnica della Scuola

 

La sentenza della Consulta n. 223/12 è chiara, pertanto se tutto rimane immutato per il personale della scuola in regime di TFS, in verità, fino a 10.000 euro possono essere restituiti al personale precario e di ruolo che è stato assunto e ha prestato servizio nell’ultimo decennio, in regime di TFR. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere la diffida e le istruzioni operative per ricorrere anche contro il blocco del contratto.

L’art. 1, cc. 98-100 della legge n. 228/12 ha cessato la materia del contendere rispetto alla richiesta di restituzione della trattenuta del 2,5% da parte di chi (assunto prima del 2001) era transitato dal regime TFS al regime TFR dal 1° gennaio 2011 a causa dell’applicazione dell’art. 12 c. 10 della legge 122/2010, dichiarata incostituzionale, perché riporta il TFS alla precedente aliquota del 9,60%, ma non può essere applicata ai neo-assunti dopo il 2001 o ai precari. Per questi lavoratori che in virtù del D.P.C.M. del 20.12.1999, a partire dal 1 gennaio 2001, sono passati dal regime di TFS al regime di TFR regolato dall’art. 2120 del Codice civile per i privati, con la nuova aliquota del 6,91%, non si sarebbe mai dovuto applicare “il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e dall’art. 37 del DPR 1032/1973 n. 1032”, come statuito dal comma 2 dello stesso articolo 1 del decreto. La ratio è spiegata dalla stessa Corte costituzionale: lo Stato, in quanto datore di lavoro, non può versare un TFR inferiore a quello di un’azienda privata. E poiché lo Stato ha trattenuto dalla busta paga indebitamente questi soldi negli ultimi dieci anni, è tenuto ora a restituirli. Soltanto nella scuola, sono oltre 250.000 i possibili beneficiari, la metà degli assunti nel pubblico impiego.

Il primo passo, prima di intraprendere la via giudiziaria, riguarda l’invio di una nuova diffida che il sindacato mette a disposizione gratuitamente per tutto il personale della scuola neo-assunto dopo il 2001 o precario in regime di TFR che lo richiederà scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Nell’oggetto si dovrà indicare “richiesta diffida regime TFR post 2001 (se assunti a TI dopo il 1° gennaio 2001)” oppure “richiesta diffida regime TFR precario (se con contratto a TD negli anni 2011 e 2012)”, mentre nel testo si dovranno riportare i propri dati anagrafici e i recapiti telefonici. Ai fini della corretta individuazione dell’importo di cui si chiede la restituzione, si consiglia di verificare tutti i cedolini, mese per mese, ricevuti nei dieci anni precedenti la data dell’invio della diffida e di sommare gli importi presenti alla voce “Ritenute”, OP. DI PREV./TFR.

Lo stesso modello nei prossimi giorni sarà fornito dalla Confedir a tutti i dipendenti e ai dirigenti pubblici.

In caso di esito negativo, dopo i termini preventivati, ogni interessato riceverà le istruzioni operative per ricorrere al giudice del lavoro e recuperare le somme spettanti. Sarà possibile in quella sede, richiedere contestualmente anche lo sblocco degli scatti di anzianità e del contratto, bloccati da una legge che, per quanto riguarda gli effetti sullo stipendio dei magistrati e degli avvocati dello Stato, è stata dichiarata incostituzionale. Chi ha già inviato la diffida, interrompendo così la data di prescrizione decennale del credito, riceverà nei prossimi mesi le istruzioni per ricorrere.

 

Approfondimenti

 

D.P.C.M. 20.12.1999

2. A decorrere dalla data dell’opzione prevista dall’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

 

Legge 228/12, cc. 98-100

98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. All’onere di 1 milione di euro per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.

 

 

 

Termini di prescrizione del credito

 

La perdita del diritto alla riscossione del credito si determina nel caso in cui il proprio diritto non venga esercitato per un delimitato periodo.

I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito ed in generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c).

Il decorso della prescrizione del credito può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto con cui il creditore manifesti in maniera esplicita la propria intenzione di interrompere il decorso della prescrizione oltreché costituire in mora il debitore.

Dalla data di ricezione di tale atto il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere.

Fonte: Scuola Informazione

 

Prosegue l'iter del concorso a cattedra Le prossime settimane saranno importanti anche per coloro che partecipano al concorso in virtù di un'istanza cautelare, che hanno presentato ricorso avverso il punteggio della prova preselettiva, che attendono l'esito del controllo dei titoli di accesso, o che devono ancora presentare i Titoli valutabili. 

Consultazione prova preselettiva

Dall'08 gennaio 2013, tutti i candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva del concorso a cattedra, svolta il 17 e 18 dicembre 2012, potranno consultare la propria prova attraverso la pagina personale di Istanze on line, attraverso le credenziali (username e password già in possesso) Avviso del 27 novembre 2012

La pagina di Istanze on line

Le date delle prove scritte

Saranno comunicate con apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2013. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico verrà invece comunicato dagli Uffici scolastici regionali competenti almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero ( www.istruzione.it ). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La data è prevista per metà febbraio, come indicato dal Ministro stesso nella videochat del 19 dicembre 2012 Concorso a cattedra: prova scritta a febbraio

In Valle d'Aosta già il 15 gennaio si terrà la prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese. La prova di francese per il concorso a cattedra in Val d'Aosta sarà il 15 gennaio

Le modalità di svolgimento delle prove scritte

N. B. per le prove scritte di Lingue (classi di concorso A245/A246 - A345/A346) il Ministero ha emanato il 28 dicembre 2012 un'apposita FAQ

29) Dall'esame dei programmi allegati al bando di concorso (del D.D.G. 82 del 24 settembre 2012) relativi all'Ambito 5 – lingua inglese e francese – si rileva l'assenza totale dei contenuti per la prova scritta.

Per il programma e i contenuti della prova scritta dell'Ambito 5 deve farsi riferimento a quanto previsto e chiarito per la prova orale. Entrambe le prove dovranno essere svolte nella lingua straniera della relativa classe di concorso.

Tutti i programmi sono consultabili a questo link

Controllo dei titoli di accesso

Gli Uffici Scolastici avranno il compito di controllare la validità del titolo di accesso presentato nella domanda di partecipazione.

Il bando del concorso, DDG n. 82 del 24 settembre 2012 dispone infatti all'art. 2 comma 8 che la partecipazione di tutti i candidati potesse avvenire con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.

Tale adempimento è messo in atto solo dopo l'espletamento della prova di preselezione, limitatamente ai candidati che l'hanno superata.

In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l'Ufficio Scolastico regionale dispone l'esclusione immediata dei candidati, che potrà avvenire in qualsiasi momento della procedura.

I candidati non dovranno produrre nulla in questa fase, l'accertamento avviene d'ufficio, a cura degli Uffici Scolastici regionali.

Si attende in modo particolare l'esito del controllo sui titoli relativi al diploma magistrale ad indirizzo linguistico. Concorso a cattedra: titolo di accesso "maturità magistrale ad indirizzo linguistico". Chiarimenti

Dichiarazione dei titoli valutabli per i candidati la cui domanda alla data del 07 novembre 2012 si trovava nello stato "inserita, non inoltrata"

Alcuni candidati devono inoltre presentare ancora la scheda Titoli valutabili, procedura alla quale non hanno avuto accesso entro il 21 novembre 2012, perchè lo stato della loro domanda risultava "inserita, non inoltrata", e quindi bloccava la funzione.

Sarà il Ministero ad emanare una specifica nota con la quale si riaprono i termini per la comunicazione dei titoli. La procedura sarà riservata esclusivamente ai candidati che si siano trovati nella situazione descritta e che hanno superato la prova preselettiva.

Candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva con riserva

Nella FAQ del 28 dicembre 2012 il Ministero conferma "Come già fatto presente nella precedente Faq. n. 15, in conformità a quanto disposto nell'art. 2 del bando, al concorso possono partecipare, non solo gli abilitati, ma anche coloro che hanno conseguito i titoli di laurea e i diplomi richiesti per l'insegnamento entro l'anno scolastico o anno accademico 2001/2002 o entro l'anno accademico 2002/2003 per i corsi quinquennali. Fuori da queste ipotesi, esplicitamente previste nel bando, i semplici laureati che hanno partecipato alla prova preselettiva, lo hanno potuto fare solo in virtù di una ordinanza cautelare del TAR Lazio."

Secondo il Ministero cioè si fermerebbe qui la partecipazione di questi candidati

Candidati ammessi al concorso con riserva, il cammino si ferma alla prova preselettiva?

Di diverso avviso il sindacato ANIEF, che ha curato alcuni dei ricorsi Concorso a cattedra, candidati con riserva hanno diritto a proseguire le prove

A ciò si aggiunge che alcuni candidati che non hanno superato la prova preselettiva hanno inoltrato ricorso, il cui esito dovrebbe conoscersi entro l'8 febbraio

Concorso a cattedra: prima delle prove scritte, la decisione del TAR Lazio sulla soglia a 35/50

Fonte: Orizzonte Scuola

 

"Almeno mezzo milioni di dipendenti e dirigenti scolastici possono chiedere di farsi risarcire tutte le quote illegittimamente trattenute per il Tfr dal mese di gennaio 2011, poiché da quella data la 'voce' stipendiale riguardante il trattamento di fine rapporto è stata posta a carico esclusivo del datore di lavoro, che quindi nella scuola deve accantonare l'intera quota del 6,91%. Una procedura, del resto, che già è consuetudine tra i lavoratori privati, come previsto dall'articolo 3 e dell'articolo 36 della Costituzione italiana. E come, infine, appurato dal Tar della Calabria, attraverso la sentenza n. 53/2012, che ha risarcito la categoria dei magistrati a cui l'amministrazione aveva analogamente sottratto illecitamente una quota stipendiale proprio al fine di accantonarla per il TFR". Lo afferma l'Anief in una nota. 

"Recentemente anche la Corte Costituzione ha confermato che nei confronti di tutti i lavoratori, in virtù del D.P.C.M. del 20.12.1999, a partire dal 1 gennaio 2001 passati dal regime di TFS al regime di TFR, con la nuova aliquota del 6,91%, non si sarebbe mai dovuto applicare 'il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e dall'art. 37 del DPR 1032/1973 n. 1032', come statuito dal comma 2 dello stesso articolo 1 del decreto - prosegue il sindacato -: lo Stato, ha spiegato la Consulta, in quanto datore di lavoro, non può versare un Tfr inferiore a quello di un'azienda privata. E poiché lo Stato ha trattenuto dalla busta paga indebitamente questi soldi negli ultimi dieci anni, è tenuto ora a restituirli".

"L'appropriazione indebita di una parte degli stipendi, già tra i più ridotti in Europa, riguarda anche i precari, che nel corso dell'ultimo decennio in occasione del pagamento del trattamento di fine rapporto riguardante le supplenze svolte si sono visti togliere ingiustamente una parte della busta paga", sottolinea l'Anief.

Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato alla gestione del contenzioso nella Confedir, la partita finanziaria potenziale è altissima: "ogni dipendente, di ruolo o precario, potrà infatti rivendicare la restituzione di circa 500 euro annui, per un importo totale medio individuale vicino attorno ai 5mila euro. Considerando che il personale potenzialmente coinvolto, come possibili beneficiari, è composto da almeno mezzo milione di dipendenti pubblici, la somma che lo Stato potrebbe ritrovarsi a dover indennizzare non è molto lontana dai 2 miliardi e mezzo di euro", ha concluso Pacifico.

Il primo passo, prima di intraprendere la via giudiziaria, riguarda l'invio di una nuova diffida che il sindacato mette a disposizione gratuitamente per i soci del sindacato confederale assunti dopo il 2001 o precari in regime di Tfr che lo richiederà.

"Ai fini della corretta individuazione dell'importo di cui si chiede la restituzione, si consiglia di verificare tutti i cedolini, mese per mese, ricevuti nei dieci anni precedenti la data dell'invio della diffida e di sommare gli importi presenti alla voce 'Ritenute', OP. DI PREV./TFR. Lo stesso modello nei prossimi giorni sarà fornito dalla Confedir a tutti i dipendenti e ai dirigenti pubblici", spiega l'Anief, che conclude: "In caso di esito negativo, dopo i termini preventivati, ogni interessato riceverà le istruzioni operative per ricorrere al giudice del lavoro e recuperare le somme spettanti. Sarà possibile in quella sede, richiedere contestualmente anche lo sblocco reale degli scatti di anzianità e del contratto. Chi ha già inviato la diffida, interrompendo così la data di prescrizione decennale del credito, riceverà nei prossimi mesi le istruzioni per ricorrere. Chi intende ricevere la diffida e le istruzioni operative per ricorrere, anche contro il blocco del contratto, può scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.".

Fonte: Italpress

 

Cosa succederebbe se venissero stabilizzati tutti i precari della scuola? Secondo stime della Ragioneria dello Stato, tra docenti e personale Ata, si parla di 113.556 lavoratori. Quasi ventimila dei quali hanno già presentato ricorso per ottenere il tempo indeterminato. Nel privato ormai la giurisprudenza è consolidata: bastano tre o più contratti a tempo determinato per 36 mesi consecutivi per essere certi della conversione, il passaggio cioè da determinato a indeterminato. Il sogno di ogni precario. Nella scuola, però, le regole sono diverse.

In dieci anni, sempre secondo la Ragioneria, soltanto 232 professori e collaboratori amministrativi hanno ottenuto dal giudice del lavoro l’assunzione d’ufficio (molti di più hanno invece incassato arretrati e scatti di anzianità).

Lo scorso 20 giugno la Cassazione si è espressa in maniera molto chiara sull’argomento, evidenziando che le assunzioni del precariato pubblico avvengono in perfetta conformità al dettato normativo. Ora però potrebbe essere l’Europa a cambiare le carte in tavola.

Un giudice del tribunale di Napoli, Paolo Coppola, ha infatti sollevato questione di pregiudizialità davanti alla Corte di Giustizia del Lussemburgo. Chiamato a dover decidere sulla richiesta di conversione di una docente precaria, la professoressa Raffaella Mascolo, il magistrato ha girato la questione ai magistrati europei.

Chiedendo, in sintesi, un chiarimento su come contemperare la direttiva europea del 1979 che impone un tetto alle assunzioni a tempo determinato e la sentenza dei supremi giudici italiani che invece le ritengono compatibili con le leggi italiane. Se la decisione dei giudici europei contraddicesse l’orientamento preso dalla Cassazione, ciò costituirebbe un precedente. Che spalancarebbe le porte alle decine di migliaia di docenti che, con anni di insegnamento alle spalle, abbiano maturato il diritto alla cattedra.

“Bisogna ricordare che a Bruxelles sono pendenti due procedimenti di infrazione nei confronti dell’Italia per la questione del precariato della scuola – sostiene l’avvocato Sergio Galleano, che difende gli interessi dell’Anief -. Un eventuale pronuncia della Corte Europea favorevole alle nostre richieste, potrebbe costringere lo Stato italiano a prendere provvedimenti”. Quali provvedimenti? “Ad esempio costringere lo Stato a stabilizzare i precari che ne hanno maturato il diritto. O, in alternativa, modificare la legge”.

Per Marcello Pacifico, presidente dell’Anief, “l’ordinanza di remissione del giudice Coppola conferma quanto diciamo da tempo: l’ultima parola sui ricorsi presentati dai precari della scuola che dopo aver svolto 36 mesi di servizio chiedono la stabilizzazione verrà dai giudici europei indipendentemente dall’intervento derogatorio del Parlamento, dalla sentenza della Cassazione o da eventuali pronunce della Consulta”.

Fonte: Corriere della Sera

 

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Ricorso contro il blocco quinquennale della mobilità per il personale docente neo immesso in ruolo 

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