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Ricorso al TAR Lazio per ottenere l'accesso al Concorso a Cattedra per i docenti di ruolo e per i laureati tra il 2001 e il 2012
MODALITA' DI ADESIONE

DESCRIZIONEIl bando di concorso in maniera irragionevole, arbitraria e quindi illegittima esclude i laureati tra il 2001 e il 2012 (art. 2, c. 3, lettera b), i docenti di ruolo (art. 2, c. 6) e limita la scelta a una sola regione, contrariamente a quanto disposto nel Decreto legislativo 297/94.

REQUISITI: Docenti di ruolo e laureati in possesso di titolo di studi (laurea quadriennale o laurea specialistica) valido per l'accesso alla classe di concorso d'interesse conseguito tra il 2001 e il 2012.

MODALITA' DI PREADESIONE: Per preaderire al ricorso ericevere le istruzioni operative, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  indicando in oggetto “Ricorso Concorso a Cattedra”. e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI). 

NOTA BENE: Per l'effettiva partecipazione al ricorso è necessario inoltrare domanda di partecipazione al Concorso a Cattedra (entro il 7 novembre) attraverso il sistema istanze on-line (art. 3, c. 3) e in formato cartaceo (seguendo le istruzioni che saranno fornite dall'ANIEF). Il ricorso è riservato agli iscritti Anief. Per l’occasione, se non ancora iscritto, potrai fare parte della nostra organizzazione sindacale e richiederci ordinaria consulenza gratuita per tutelare il tuo diritto al lavoro. Per info sulle modalità di iscrizione all’Anief, vai alla sezione “Iscrizioni” del nostro sito.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà per e-mail le istruzioni operative per l'invio della documentazione utile all'effettiva adesione al ricorso. Anief fornirà, inoltre, le istruzioni per l'invio del modello cartaceo di partecipazione al Concorso (sarà cura e responsabilità del ricorrente inviare tale modello a mezzo raccomandata1, nei tempi previsti, agli indirizzi indicati nelle istruzioni ANIEF). 

COSTI E SERVIZI: Il costo per la gestione del ricorso relativamente alla richiesta dell’ordinanza cautelare per partecipare alle prove preselettive e alla discussione del merito non supererà i 120 euro. A ogni ricorrente sarà inviato in omaggio il testo, in formato e-book, di preparazione alla prova preselettiva elaborato da Edises, leader nel settore.

SCADENZA ADESIONI: 7 novembre 2012. Prorogato al 14 novembre 2012.

NEWS

Ancora una volta Anief ottiene una sentenza favorevole 4329/2014 che accoglie le sue tesi e conferma le precedenti. Pacifico, presidente Anief, lo aveva denunciato dal settembre 2012 ma il ministro Profumo non lo aveva ascoltato. E ora la prima di diversi ricorrenti che erano stati ammessi con riserva dal tribunale amministrativo e che hanno superato tutte le prove concorsuali può essere proclamata idonea.

Il Tar conferma le sentenze già emesse nn. 1078/2013, 835/14 e 884/2014 e annulla il D.M. n. 82/12, laddove all’art. 2, c. 3 non prevede la partecipazione dei laureati dopo il 2002. Così come chiaramente espresso dai legali dell’Anief, gli avv. Ganci e Miceli, domiciliati presso l’avv. Russo, i giudici condividono la tesi secondo cui le previsioni transitorie richiamate dal decreto del 1998 riguardavano necessariamente l’espletamento del concorso nel 2002 e non quello svoltosi dieci anni dopo. Un’interpretazione diversa porterebbe a un’evidente disparità di trattamento che rende di fatto arbitraria la scelta dell’amministrazione e irragionevole.
Per il TAR “tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal D.M. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), e pertanto in spregio alla regola della ordinaria frequenza triennale scolpita nell’art. 400, comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, finisce con l’eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva. Appare invero evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel D.M. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato effettivamente bandito dopo circa un decennio. Ne consegue che l’Amministrazione, all’atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva”.
Alla gioia per l’ennesima vittoria in tribunale, chiude Pacifico, si aggiunge un rimpianto perché soltanto poche migliaia di laureati avevano aderito al ricorso nonostante l’appello lanciato al ministro. Magari se avessero ricorso con l’Anief, oggi sarebbero stati immessi in ruolo.
Nel frattempo, entro il prossimo inverno saranno decise le restanti cause collettive, considerato che ancora non sono state completate da tutte le commissioni le valutazioni su tutto il territorio nazionale.

 

Sui ricorsi per la validità della graduatorie di merito degli idonei dell’ultimo concorso, mentre ritiene infondata la valutazione del titolo abilitante in virtù di un decreto ministeriale che, però, va contro la legge.
Nessun problema, Anief invierà istruzioni operative ai ricorrenti dei ruoli nn. 12800/2013 e 297/2014 per appellare le sentenze negative e ribaltare il giudizio in secondo grado come già avvenuto il mese scorso per le ordinanze cautelari rigettate dal Tar Lazio e annullate dal Consiglio di Stato.


Comunicato precedente sull’accoglimento degli appelli in Consiglio di Stato

Sui ricorsi per la validità della graduatorie di merito degli idonei dell’ultimo concorso, mentre ritiene infondata la valutazione del titolo abilitante in virtù di un decreto ministeriale che, però, va contro la legge.
Nessun problema, Anief invierà istruzioni operative ai ricorrenti dei ruoli nn. 12800/2013 e 297/2014 per appellare le sentenze negative e ribaltare il giudizio in secondo grado come già avvenuto il mese scorso per le ordinanze cautelari rigettate dal Tar Lazio e annullate dal Consiglio di Stato.


Comunicato precedente sull’accoglimento degli appelli in Consiglio di Stato

Il Tar Trento, con sentenza n. 87/2014, accoglie il ricorso di tre ricorrenti e annulla il bando della PAT laddove, in analogia al DDG 82/12, non ammetteva agli orali i candidati che non hanno ottenuto 7/10 alla prova di laboratorio, ancorché in possesso del punteggio complessivo di 28/40 previsto dalla legge.

Ancora una volta si dimostra fondata la denuncia del sindacato che aveva trovato dieci buoni motivi per ricorrere contro l’ultimo bando di concorso a cattedra, come organizzato dal ministro Profumo, e come reiterato dall’assessore Dalmaso. Per i giudici amministrativi di Trento, che già avevano ammesso con riserva tre ricorrenti che avevano superato poi anche gli orali, è evidente come sia prescrittivo e chiaro il testo unico (d.lgs. 297/94) laddove prevede la valutazione complessiva e congiunta delle prove scritte, grafiche e orali, in merito al punteggio minimo richiesto (28/40) per accedere agli orali, e come non possa l’amministrazione discostarsi in alcun modo da tale precetto.

Il precedente sarà citato nelle udienze di merito che si svolgeranno nei prossimi mesi al Tar Lazio e in Consiglio di Stato, laddove di recente lo stesso Tar non ha più concesso provvedimenti cautelari.

 

Il Tar Trento, con sentenza n. 87/2014, accoglie il ricorso di tre ricorrenti e annulla il bando della PAT laddove, in analogia al DDG 82/12, non ammetteva agli orali i candidati che non hanno ottenuto 7/10 alla prova di laboratorio, ancorché in possesso del punteggio complessivo di 28/40 previsto dalla legge.

Ancora una volta si dimostra fondata la denuncia del sindacato che aveva trovato dieci buoni motivi per ricorrere contro l’ultimo bando di concorso a cattedra, come organizzato dal ministro Profumo, e come reiterato dall’assessore Dalmaso. Per i giudici amministrativi di Trento, che già avevano ammesso con riserva tre ricorrenti che avevano superato poi anche gli orali, è evidente come sia prescrittivo e chiaro il testo unico (d.lgs. 297/94) laddove prevede la valutazione complessiva e congiunta delle prove scritte, grafiche e orali, in merito al punteggio minimo richiesto (28/40) per accedere agli orali, e come non possa l’amministrazione discostarsi in alcun modo da tale precetto.

Il precedente sarà citato nelle udienze di merito che si svolgeranno nei prossimi mesi al Tar Lazio e in Consiglio di Stato, laddove di recente lo stesso Tar non ha più concesso provvedimenti cautelari.

 

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