Ancora una volta Anief ottiene una sentenza favorevole 4329/2014 che accoglie le sue tesi e conferma le precedenti. Pacifico, presidente Anief, lo aveva denunciato dal settembre 2012 ma il ministro Profumo non lo aveva ascoltato. E ora la prima di diversi ricorrenti che erano stati ammessi con riserva dal tribunale amministrativo e che hanno superato tutte le prove concorsuali può essere proclamata idonea.
Il Tar conferma le sentenze già emesse nn. 1078/2013, 835/14 e 884/2014 e annulla il D.M. n. 82/12, laddove all’art. 2, c. 3 non prevede la partecipazione dei laureati dopo il 2002. Così come chiaramente espresso dai legali dell’Anief, gli avv. Ganci e Miceli, domiciliati presso l’avv. Russo, i giudici condividono la tesi secondo cui le previsioni transitorie richiamate dal decreto del 1998 riguardavano necessariamente l’espletamento del concorso nel 2002 e non quello svoltosi dieci anni dopo. Un’interpretazione diversa porterebbe a un’evidente disparità di trattamento che rende di fatto arbitraria la scelta dell’amministrazione e irragionevole.
Per il TAR “tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal D.M. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), e pertanto in spregio alla regola della ordinaria frequenza triennale scolpita nell’art. 400, comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, finisce con l’eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva. Appare invero evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel D.M. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato effettivamente bandito dopo circa un decennio. Ne consegue che l’Amministrazione, all’atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva”.
Alla gioia per l’ennesima vittoria in tribunale, chiude Pacifico, si aggiunge un rimpianto perché soltanto poche migliaia di laureati avevano aderito al ricorso nonostante l’appello lanciato al ministro. Magari se avessero ricorso con l’Anief, oggi sarebbero stati immessi in ruolo.
Nel frattempo, entro il prossimo inverno saranno decise le restanti cause collettive, considerato che ancora non sono state completate da tutte le commissioni le valutazioni su tutto il territorio nazionale.