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Tutti i ricorsi riguardanti i il personale di ruolo

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna blocca i decreti per la progressione economica e invita l’amministrazione scolastica a sospenderne l’inquadramento economico. Quella di Bari conferma la validità del servizio prestato negli anni 2011, 2012, 2013 ai soli fini giuridici. Unica strada per recuperare i soldi, il ricorso alla Consulta per ottenere quanto già ottenuto dai giudici nella sentenza n. 223/12. Per richiedere le istruzioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Fino al 2014, infatti, i neo-assunti a partire dal 1 settembre 2010 percepiranno lo stesso stipendio che da precari, in quanto laddove anche ottengano un decreto di ricostruzione di carriera - che per legge deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla domanda protocollata - questo varrà ai soli fini giuridici e non economici, nonostante - per alcuni sindacati - siano state trovate le risorse per pagare gli scatti a chi li avrebbe maturati nel 2010 o nel 2011.

Anche chi a partire dal 1 settembre 2010 ha ottenuto un passaggio di ruolo continuerà a percepire lo stesso stipendio ricevuto l’anno precedente. D’altronde, l’una tantum - come ribattezzata da Anief - erogata nel 2011 per il 2010 e quella che nel 2013 dovrebbe essere erogata per il 2011, fino a quando non cambierà la norma non potrà essere utile alla progressione stipendiale di tutto il personale a tempo indeterminato, ragion per cui permane nella busta paga quello scivolo di due anni per la maturazione dello scatto stipendiale disposto coattivamente dal Mef nel cedolino del gennaio 2011.

L’unica strada per i neo-assunti o per chi è passato di ruolo dopo il settembre 2010 per recuperare l’anzianità retributiva dovuta e l’aumento di stipendio ed evitare di ritrovarsi tutta la carriera lavorativa ritardata di quattro anni ai fini economici, rimane il ricorso al tribunale del lavoro per sollevare questione di legittimità costituzionale dei commi 21 e 23 dell’art. 9 della legge 122/2010, sulla scia di quanto hanno fatto e ottenuto i magistrati con la sentenza n. 223/12 della Consulta per la parte in cui bloccava i loro automatismi di stipendio.

Si ricorda, infine, che nel rispetto della sentenza richiamata e della direttiva comunitaria 1999/70, è possibile anche richiedere la restituzione della trattenuta del 2,5% operata negli ultimi dieci anni sullo stipendio ai fini della costituzione del TFR, il pagamento degli scatti di stipendio per il periodo di pre-ruolo a partire dal 2003 e il riconoscimento da subito, per intero, dello stesso servizio di pre-ruolo svolto oltre i quattro anni, anche ai fini economici.

MODALITA' DI PREADESIONE al Ricorso:

Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “preadesione ricorso ricostruzione carriera neo-assunto” e per testo i propri dati anagrafici completi (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).

 

Approfondimenti

Ragioneria territoriale dello Stato, Bologna, 12 dicembre 2012

In seguito all’aggiornamento del sistema di elaborazione delle ricostruzioni di carriera – SIDI si è potuto osservare che la normativa prevista dall’art. 9, comma 23, del D. L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, viene applicata in maniera diversa dal SIDI rispetto al sistema operativo del MEF, SPT. In attesa di un chiarimento da parte delle Amministrazioni interessate circa la corretta valutazione degli anni 2011 e 2012 ai fini della progressione di carriera si consiglia di attendere prima di predisporre l’inquadramento dei neo immessi in ruolo a partire dall’a. s. 2010/11 o in caso di passaggio di ruolo in data successiva all’1/9/2010. I suddetti provvedimenti dovranno essere inviati al controllo di regolarità amministrativa e contabile solo dopo la corretta interpretazione della normativa già citata.

 

Ragioneria territoriale dello Stato, Bari-Bat, Prot. Nr. 89952/11, 26 settembre 2012 

Il disposto dell’art. 9 commi 1 e 21, decreto legge n.78 del 31/05/2010, deve essere applicato anche al personale scolastico, in quanto fruisce di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi.
OGGETTO: decreti di ricostruzioni di carriera per il personale scolastico, art. 9, commi 1 e 21, D.L. 78/2010.
Attualmente stanno pervenendo a questa RTS molti decreti di ricostruzione di carriera che, pur riconoscendo il passaggio ad una fascia stipendiale più elevata per gli anni 2011 e 2012, non predispongono il rinvio degli effetti economici in applicazione della norma suddetta. Si fa presente che, la scrivente, per motivi di correntezza sta apponendo il visto di regolarità su tali decreti e, di fatto, sta provvedendo all’applicazione della norma in questione. Tanto premesso, nelle more di un aggiornamento del sistema applicativo utilizzato per predisporre i provvedimenti, si invitano le Istituzioni Scolastiche a inserire manualmente, nelle premesse del decreto, gli estremi della norma e, nel dispositivo, una dicitura del tipo “...le progressioni disposte negli anni 2011-2012-2013 hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. Infine, si invitano i dirigenti scolastici ad informare opportunamente il personale
destinatario dei provvedimenti mancanti del riferimento normativo in questione e già vistati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

 

Articolo 9, Legge 122/2010

c. 21 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”

c. 23 “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.”

 

Ai fini giuridici ed economici per i dipendenti pubblici italiani. La sentenza n. 314 del 18 ottobre 2012 fa chiarezza dopo il rinvio del Consiglio di Stato. Esulta l’Anief che sta patrocinando i ricorsi al giudice del lavoro per il personale della Scuola dove sono riconosciuti attualmente per intero i soli primi quattro anni. Possibile ottenere il passaggio a una fascia stipendiale più favorevole e andare in pensione prima. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative.

Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola e alte professionalità, spiega che “non esistono ragioni oggettive per non valutare per intero gli anni di precariato (superiori al quarto) svolti dal personale della scuola assunto dopo l’emanazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE”.

“La Suprema Corte europea – continua Pacifico - ricorda come il giudice nazionale debba valutare se le mansioni svolte da precario siano state diverse da quelle svolte da neo-assunto, e soltanto in caso di obiettiva diversità della funzione svolta apprezzare la diversa normativa introdotta dal legislatore. In caso contrario, il dipendente assunto in ruolo ancorché attraverso procedure non concorsuali deve avere riconosciuto per intero il servizio pregresso ai fini della progressione di carriera e della pensione”.

Il caso calza a pennello per il personale della scuola dove la norma interna (la legge 576/1970, il D.P.R. 399/88, il D.Lgs. 297/94) recepita nei contratti collettivi di lavoro ancora vigenti anche se scaduti (CCNL 2006-2009) senza alcuna protesta o indicazione o denuncia dei sindacati rappresentativi, riconosce per intero soltanto i primi quattro anni di precariato, mentre i restanti vengono valutati per 1/3 ai fini economici e per 2/3 ai fini giuridici. Soltanto l’Anief ha denunciato nei mesi scorsi la palese discriminazione e violazione della direttiva comunitaria annunciando dei ricorsi al giudici del lavoro per ottenere un trattamento economico e pensionistico più favorevole (grazie al riconoscimento pieno dell’anzianità maturata). Per aderire, basta semplicemente scrivere una mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative.

Ancora una conferma, pertanto per l’Anief, organizzazione sindacale che dovrebbe risultare la prima tra i sindacati non rappresentativi alle ultime elezioni RSU, ormai specializzata nello studio della normativa e del diritto interno e comunitario. Dopo la denuncia d’incostituzionalità sulla trattenuta del 2,5% per il TFR, sul blocco del contratto, sul divieto del trasferimento dei precari da una graduatoria all’altra, il sindacato manda a segno un’altra sua battaglia sul rispetto del diritto comunitario invocato l’anno scorso proprio per consentire ai precari la partecipazione al concorso a dirigente scolastico.

Il comunicato sul ricorso

La notizia della sentenza

Si ricorda che la domanda si può produrre dal 1 settembre 2012 e deve essere esaminata entro un mese. Si dovrà ricorrere, comunque, per ottenere il calcolo per intero degli anni di pre-ruolo superiori ai cinque, lo stesso aumento di stipendio degli altri colleghi con meno di dieci anni, i soldi per gli scatti di anzianità maturati ogni due anni durante il precariato.
I 65.000 docenti e Ata neo-immessi in ruolo l’anno scorso, superato l’anno di prova, possono dal 1 settembre 2012 consegnare con la documentazione allegata la domanda di ricostruzione di carriera che a differenza degli anni passati dovrà essere esaminata entro un mese, pena la messa in mora dell’amministrazione scolastica al netto degli interessi maturati.
Il sindacato, però, avverte che il decreto ottenuto sarà illegittimo nella misura in cui non riconoscerà il servizio prestato e discriminerà i nuovi lavoratori assunti. Pertanto, dovrà essere impugnato in tribunale. Anief, infatti, ricorda come la vigente normativa che valuta, soltanto 1/3 ai fini economici e 2/3 ai fini giuridici, il servizio prestato pre-ruolo superiore ai cinque anni, viola apertamente la direttiva 1999/70/CE nel disporre un diverso trattamento del personale tra servizio svolto a tempo determinato e a tempo indeterminato. Inoltre, il recente contratto del 4 agosto 2011, che elimina il primo gradone stipendiale, bloccando, di fatto, gli aumenti di stipendio a chi ha meno di dieci di servizio alla fine riconosciuti, è illegittimo perché è stato firmato in palese violazione delle leggi vigenti che garantiscono lo trattamento economico ai lavoratori dello stesso ramo del pubblico impiego.
Infine, rimane aperta la possibilità di recuperare gli aumenti di stipendio dovuti ogni due anni durante i periodi di precariato come i giudici del lavoro continuano a riconoscere ai nostri ricorrenti negli ultimi sei mesi. Non dimenticare che dal 1 gennaio 2011, la trattenuta per la costituzione del TFR ti è stata presa illegittimamente come il Tar ha chiarito.

Ricostruzione entro un mese e modello di diffida
Ricorso per la ricostruzione di carriera
Ricorso gradoni
Ricorso scatti biennali
Ricorso per trattenuta TFR

È corsa contro il tempo per il riconoscimento giuridico ed economico degli anni pre-ruolo per il personale di ruolo della scuola, unitamente agli anni lavorativi svolti tra il 2010-2014, alla luce dell’estensione per tutti del sistema contributivo per la pensione. Pre-adesioni a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La nuova riforma delle pensioni con il passaggio al mero sistema contributivo, per il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ci induce a chiedere ai giudici del lavoro la disapplicazione di una vecchia norma contrastante con la legislazione comunitaria, che disciplina il riconoscimento parziale del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera. Attualmente, infatti, il servizio pre-ruolo è valutato per intero per i primi quattro anni, per i restanti 2/3 eccedenti ai soli fini giuridici e per 1/3 ai soli fini economici, con il risultato che il mancato versamento dei maggiori contributi dovuti all’aumento per intero dello stipendio porteranno a percepire una pensione più magra. Ora è evidente che la legge 576/1970 che disciplina la materia, insieme al D.P.R. 399/88, al D.Lgs. 297/94 recepite nei contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle altre OO. SS., non rispondono più agli accordi quadro di cui l’Europa ci impone il rispetto, in particolare alla direttiva 1999/70/CE che vieta la discriminazione tra il lavoro svolto a tempo determinato e indeterminato.

È un contenzioso che già nel nostro ordinamento giuridico ha prodotto risultati vincenti per la parte ricorrente, quando è stato chiesto per i neo-immessi in ruolo il pagamento degli scatti di anzianità maturati in periodo di precariato. Chi vuole pre-aderire deve scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative. Contestualmente sarà possibile aderire al ricorso per sbloccare il contratto e il riconoscimento degli aumenti di stipendio spettanti per il servizio prestato nel quadriennio 2010-2014, attualmente dichiarato irrecuperabile da una norma ritenuta dall’Anief incostituzionale. Soltanto così sarà possibile attutire gli effetti dell’ultimo decreto “Salva-Italia” sugli stipendi dei dipendenti pubblici della scuola, visto il consenso unanime del Parlamento invocato da tutte le forze politiche per rispondere dalle contingenze economiche.

 
Fascia di anzianità
che si matura e spetta
da anni   0 a anni    2  da anni 0 e fino ad anni 2 mesi 11 e giorni 29   
da anni   3 a anni    8  da anni 3 e fino ad anni 8 mesi 11 e giorni 29   
da anni   9 a anni  14  da anni 9 e fino ad anni 14 mesi 11 e giorni 29   
da anni 15 a anni  20 
da anni 15 e fino ad anni 20 mesi 11 e giorni 29   
da anni 21 a anni  27 
da anni 21 e fino ad anni 27 mesi 11 e giorni 29   
da anni 28 a anni  34 
da anni 28 e fino ad anni 34 mesi 11 e giorni 29   
da anni 35 
da anni 35   
 

Leggi il comunicato sul decreto “Salva-Italia”

Anief continuerà la battaglia per ripristinare quanto previsto dalla Legge 124/99 denunciando la violazione dell’articolo 8 della CEDU: l’assegnazione provvisoria va concessa fin dopo il primo anno di servizio.

È una vittoria a metà quella conseguita dall’Anief a proposito della riduzione di due anni dell’obbligo di permanenza nella provincia da parte dei docenti neo assunti nel comparto scuola a partire dal 2011. Il sindacato, sostenitore dell’emendamento PD alla Legge 128/2013, che ha generato il ritorno ai tre anni di obbligo di servizio anziché cinque, si è impegnato sino all’ultimo per permettere l’assegnazione provvisoria già dopo il primo anno immissione in ruolo. Come, del resto, previsto dalla Legge 124 del 1999.

L’aspetto positivo è che viene in tal modo finalmente superata quella illegittima norma imposta dalla Lega nel maggio 2011, attraverso cui si era solo tentato di dissuadere migliaia di precari che, pur di svolgere la professione di docente, avevano dato la loro disponibilità a scegliere una provincia lontana da casa, anche a diverse centinaia di chilometri. Le “avvisaglie”, contro questo provvedimento, si erano avute già con la sentenza della Consulta, ottenuta sempre dall’Anief, sul diritto al trasferimento dei precari.

Ora si ritorna ai 3 anni. Ma non finirà qui. Il sindacato, infatti, sulla questione continua a depositare ricorsi presso il tribunale del lavoro per la violazione dell’articolo 8 della CEDU, la Convenzione dei diritti dell’uomo. Ma anche per la non applicazione di diversi articoli della Costituzione italiana. L’obbligo di permanenza dei neo assunti, che non rientrano nelle categorie protette - gravi motivi di salute, figli piccoli, assistenza a disabili - , diventa inoltre davvero anacronistico dal momento che si sta discutendo sempre più seriamente sulla necessità di abolire le province. E assume contorni grotteschi quando si nega l’assegnazione provvisoria annuale anche qualora vi fossero “cattedre” e posti liberi nella provincia di residenza del richiedente.

Come noto, tutta ha origine dall’applicazione del CCNI del 29 febbraio, 13 luglio e 6 dicembre 2012. Oltre che dell’approvazione dell’art. 9, c. 21 della Legge 106/2011. Attraverso quest’ultimo articolo si è stabilito, in particolare, che "il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge, nell'anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo". Una norma che, peraltro, è sembrata sin dal primo momento lacunosa nella sua estensione, lasciando aperto più di uno spiraglio per i passaggi di cattedra e di ruolo di tipo interprovinciale.

“Come sindacato – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – abbiamo sempre ricordato che lo Stato ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vita familiare e alle relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia. È bene ricordare che per essere adeguate queste misure atte a riunire, ad esempio, un genitore con il proprio figlio, devono essere prese rapidamente. Perché il passare del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili nelle relazioni affettive tra un bambino e il suo genitore. In questi casi, chi è artefice immotivatamente del distacco forzato può essere imputato dei danni morali, che nelle ultime cause – conclude Pacifico - sono stati quantificati in 15mila euro più le spese di giudizio sostenute dal ricorrente nelle giurisdizioni interne”.

Tutti i docenti e Ata di ruolo assunti a partire del 1° settembre 2011 interessati ad anticipare l’assegnazione provvisoria già dal primo anno di servizio possono continuare a chiedere chiarimenti o informazioni sulle istruzioni operative da adottare scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 
Ricorso contro il blocco del contratto e delle progressioni stipendiali.

 DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere lo sblocco del contratto e il recupero, anche ai fini previdenziali, degli scatti di anzianità che l'art. 9 (commi 17, 21 e 23) della Legge 122/2010 blocca per il periodo 2011-2013.

REQUISITI: Docenti e ATA di ruolo

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI STIPENDIO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio della e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 150

 
Ricorso per ottenere la valutazione, ai fini della mobilità e nelle graduatorie interne d'istituto, dei titoli e dei servizi cui la tabella di valutazione titoli non attribuisce alcun punteggio o cui attribuisce punteggio solo parzialmente.

 DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere la valutazione, ai fini della mobilità e nelle graduatorie interne d'istituto, dei seguenti titoli: abilitazioni diverse dal Concorso Ordinario (12 punti), titolo SSIS o specializzazione sostegno (5 punti), servizio pre-ruolo (da far valutare 6 punti invece di soli 3 punti), incarico in qualità di supervisore Tirocinio (12 punti), incarico di presidente o commissario interno/esterno agli esami di maturità dopo l'a.s. 2000/2001 (1 punto per ogni servizio).

REQUISITI: Docenti di ruolo in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: abilitazione tramite SSIS o concorsi riservati, specializzazione sul sostegno, incarico di Tutor di Tirocinio, servizio di insegnamento pre-ruolo, servizio post 2000/2001 come presidente o commissario interno/esterno agli esami di maturità.

NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario indicare, sia nella domanda di mobilità on-line, sia nella dichiarazione cartacea per la graduatoria interna d'istituto, i titoli di cui si chiede la corretta valutazione.

MODULO DI PREADESIONE: Scarica il modulo

MODALITA' DI PREADESIONE: Scaricare e inviare in allegato il modulo di preadesione all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO TABELLA TITOLI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: 9 aprile 2013. PROROGA: 11 aprile 2013Adesioni aperte.

COSTO: € 150

 
Ricorso per ottenere l'interruzione della trattenuta obbligatoria in busta paga di un ente (Enam) ormai completamente privo di utilità

 

DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere l'interruzione della trattenuta Enam sullo stipendio e far risarcire le quote illegittimamente trattenute, al netto degli interessi maturati, a far fede dalla soppressione dell’ente (30 luglio 2010).

REQUISITI: Docenti di ruolo e dirigenti della scuola dell'Infanzia e della Primaria

MODELLO REVOCA ENAM: Inviare il modello di revoca della trattenuta Enam a mezzo raccomandata a/r alla Ragioneria provinciale dello Stato di propria pertinenza (provincia della sede di servizio) e per conoscenza all’INPS. Contestualmente si deve inoltrare, in allegato alla mail di preadesione, copia del modello di revoca inviato e qualsiasi eventuale risposta ricevuta dall'amministrazione all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

MODALITA' DI PREADESIONE: Dopo aver spedito il modello di revoca per raccomandata, allegarlo tramite mail e inviare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO ENAM” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale servizio).

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

 

 
Ricorso per recuperare il 2,69% per gli anni 2011 e 2012 e il 2,50% trattenuto negli ultimi 5 anni 

 

DESCRIZIONE: Il D.L. 185/2012 ripristina per il TFR dei precari e dei neo-assunti dopo il 2001, contro la Costituzione, quota 6,91% e trattenuta 2,5%. Per gli assunti prima del 2001, invece, ritornati a quota 9,60%, mistero sul 2,69% in più che lo Stato dovrebbe versare per il 2011 e il 2012. Mef e Inps bloccano, per ora, tutto al 30.12.10, al netto delle riliquidazioni entro un anno previste. Procedure per ottenere quanto dovuto, almeno 1.000 euro a lavoratore, attraverso l'invio di una diffida e di un modello di decreto ingiuntivo in caso di risposta negativa. 

REQUISITI: Docenti e ATA precari e di ruolo

MODELLO DIFFIDA TFRI nuovi modelli di diffida sono disponibili online a questo link.

MODALITA' DI PREADESIONE: Scarica gratuitamente e invia le nuove diffide, che puoi scaricare da questo link

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Richiedi le istruzioni per ricorrere scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTI: Modello di diffida: gratuito. Ricorso: € 100

NEWS RICORSO TFR/TFS

 

 
Ricorso contro la valutazione parziale dell'esperienza pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera.

 

DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere la valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo oggi illegittimamente valutato per intero solo fino a 4 anni, con la parte eccedente valutata per soli 2/3 ai fini giuridici e il restante 1/3 ai soli fini economici.

REQUISITI: Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO RICOSTRUZIONE CARRIERA” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 150