Perché vogliono impedire ai neo-immessi in ruolo il trasferimento, non vogliono aggiornare per tutti gli altri la tabella di valutazione dei titoli discriminando il servizio pre-ruolo, disconoscendo l’abilitazione conseguita presso le SSIS, con il concorso riservato, nei corsi ex-lege 143, lo stesso titolo di supervisore. Attenti alle elezioni RSU: toglie loro il potere.
Già, perché per la UIL la tabella di valutazione dei titoli non deve essere cambiata per non toccare i diritti acquisiti in virtù di non si sa quale oracolo o ancora perché non deve essere ridotta la differente valutazione data al concorso ordinario rispetto al corso-concorso delle SISS, dei riservati o della legge 143/04. E che dire della Gilda-Fgu che si accoda alla richiesta delle altre OO. SS. senza puntare i piedi, come se fosse una semplice spettatrice e non avesse il potere di rifiutare l’apposizione della sua firma. Basta squarciare il velo e il re si scopre nudo: è arrivato il momento, dopo tanti annunci, di citare in giudizio presso i tribunali del lavoro come controparte proprio quei sindacati che firmeranno il nuovo contratto integrativo che impedirà, peraltro, a 65.000 colleghi di godere degli stessi diritti degli altri già assunti, e riproporrà la stessa discriminazione, perpetrata negli anni passati, tra docenti che hanno superato la stessa prova concorsuale per conseguire l’abilitazione, emarginando addirittura chi ha superato un nuovo concorso, come i supervisori di tirocinio, e magari ha alle spalle diversi anni di pre-ruolo che sono valutati la metà di quelli di ruolo.
Anche per questo, ti chiediamo di candidarti per le prossime elezioni RSU. Invia una mail entro il 16 dicembre 2011 a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere il materiale per candidarti e per permettere all’Anief di essere rappresentativa e bloccare questo scempio, se non vuoi che questi vecchi sindacalisti possano ancora una volta contrattare con il Miur la tua cassa-integrazione e il tuo licenziamento. Già, perché ora i punti in meno nelle graduatorie interne di istituto o la mancata utilizzazione comportano l’impossibilità della mobilità e quindi la perdita del lavoro in base alla recente normativa che applica al pubblico impiego le norme già attuate dalle aziende con esubero del personale (v. sovrannumerari).
Aderisci ai nostri ricorsi, inviando una mail di pre-adesione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. se vuoi impugnare la tabella di valutazione dei titoli, mentre per il ripristino del diritto alla mobilità del personale docente immesso in ruolo nel 2011, anche se con nomina retrodatata al 2010, invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Anief, infatti, nell'ambito della compagna per il ripristino dei diritti del personale scolastico di ruolo, impugna la norma che vieta ai 20.000 neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2011, e secondo il Miur (Circolare Prot. n. AOOODGPER 6705 del 24 agosto 2011) anche ai 10.000 neo immessi in ruolo su posti retrodatati al 1° settembre 2010, il diritto al trasferimento, all’utilizzazione, all’assegnazione provvisoria per i primi cinque anni. Il provvedimento, introdotto dal comma 21 art. 9 del Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, è stato rivendicato dalla Lega per inibire le richieste di trasferimento del personale della scuola durante l’ultimo aggiornamento delle graduatorie e condiviso scandalosamente da diversi sindacati durante le audizioni parlamentari. Per l’Anief tale norma è palesemente incostituzionale e contraria alla normativa comunitaria in quanto limita con un irragionevole provvedimento “a tempo” il diritto alla mobilità dei docenti e perché introduce disparità di trattamento rispetto ai docenti immessi in ruolo negli anni precedenti. Si pensi, ad esempio, che l'obbligo di permanenza quinquennale nella provincia di assunzione secondo il ministero coinvolge anche coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato nel 2011 con nomina retrodatata al 2010, mentre gli immessi in ruolo dello scorso anno non rientrano in tale vincolo.
Il ricorso per il riconoscimento della mobilità interna, inoltre, assume ancora più valore, in relazione alla recente norma introdotta sulla cassa integrazione e sul licenziamento del personale in esubero che non trovi altra ricollocazione all’interno della propria provincia.
All’atto della presentazione del ricorso contro il blocco della mobilità quinquennale sarà possibile finalmente anche impugnare la tabella di valutazione dei titoli utili per le domande di utilizzazione, assegnazione provvisoria, graduatorie interne d’istituto per il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito presso la SSIS, con corso riservato o ex lege 143/2004, del titolo di supervisore di tirocinio, dell’equiparazione del servizio pre-ruolo a quello di ruolo.
Leggi il comunicato delle OO. SS. sugli incontri relativi alla contrattazione sulla mobilità