Un lavoratore della scuola che assiste in via esclusiva un parente non può vedersi negato il passaggio da una scuola all’altra: la richiesta va accolta, naturalmente in presenza del posto libero, anche se è stato assunto in ruolo da poco. Lo ha ribadito il Tribunale di Bari, con una sentenza emessa alcuni giorni fa, con la quale ha accolto la domanda di mobilità di una docente, difesa dall’Anief, che si era vista respingere la sua richiesta benché fruisse dei benefici previsti dalla Legge 104/92. “Si accerta e si dichiara la natura discriminatoria del rigetto della domanda di assegnazione provvisoria”, ha scritto il giudice nella sentenza che ha permesso all’insegnante di cambiare annualmente la sede di servizio così da permettergli di fornire assistenza al parente bisognoso.