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Ai colleghi che maturano i requisiti di pensione anticipata secondo le vecchie regole entro il 31 dicembre 2012. In caso di risposta negativa, alla scadenza delle 24 ore saranno messi a disposizione il modello cartaceo da protocollare presso l’istituzione scolastica sede di servizio entro il 30 marzo, insieme alle istruzioni operative per ricorrere preliminarmente al Tar Lazio avverso il D. M. n. 22 e la C. M. 23 del 12 marzo 2012, prima di adire il giudice del lavoro.

 

La diffida

 

Al Direttore Generale Miur per il personale scolastico, dott. Luciano CHIAPPETTA

Al Direttore Generale Miur per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, dott. Emanuele FIDORA

Al Capo Dipartimento Miur per la Programmazione, dott. Giovanni BIONDI

Al Capo Dipartimento Miur per l’Istruzione, dott. Lucrezia STELLACCI

 

Oggetto: Istanze On Line – Cessazioni on-line, C. M. n. 23 del 12 marzo 2012. Problematiche relative alla compilazione della domanda con procedura telematica per il personale della scuola, registrato nel sistema di accesso web Polis “Istanze on-line”, che intende inoltrare domanda di cessazione dal servizio perché matura i requisiti di pensione di anzianità con requisito di servizio entro il 31 agosto 2012 ed età anagrafica entro il 31 dicembre 2012, secondo la normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 c. 3 del D. L. 201/2011, che pure ne riconosce la validità per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011. Richiesta intervento immediato entro 24 ore – diffida.

 

La scrivente O. S., in nome e per conto dei propri iscritti assistiti,

CONSIDERATE le diverse segnalazioni pervenute in merito alle procedure di presentazione della domanda di cessazione del servizio – collocazione a riposo dal 1 settembre 2012 di cui alla C. M. n. 23 del 12 marzo 2012;

RISCONTRATO che al personale della scuola pur registrato e identificato nel sistema di accesso “Istanze on-line”, pur essendo in possesso dei requisiti di anzianità contributiva di cui all’art. 24 c. 3 del D. L. 201/2011 da maturare entro l’a. s. 2011/2012, ovvero entro il 31 agosto 2012, per maturazione dei 40 anni di servizio utili al pensionamento (anzianità contributiva) o per raggiungimento della “quota 96” utile al collocamento a riposo, nel corrente a. s. 2011/2012, ai sensi della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge in oggetto e della sua conversione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è consentito compilare la domanda in oggetto, pur indicando la chiara volontà di non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del suddetto requisito;

ATTESO CHE l’indicazione della data 31 dicembre 2011 per la maturazione dell’anzianità contributiva non può essere intesa come perentoria per il personale della scuola, che ha avuto sempre una finestra aperta in corrispondenza del termine dell’anno scolastico quale anno di servizio, ovvero di maturazione dei contributi al 31 agosto, e della maturazione dell’età anagrafica al 31 dicembre successivo;

NEL RICORDARE COME

- la suddetta procedura telematica è prevista in via esclusiva per la domanda di cessazione dal servizio – collocamento a riposo tanto che “eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità”;

- gli artt. 39, c. 1; 48, c. 2; 52, c. 1; 53, c. 3; 58, c. 1; 61; 62, c. 1; 63, c. 1; 71, cc. 1-2 del D. P. R. 445/2000 prevedano che la sottoscrizione delle domande possa avvenire senza autenticazione, che l’amministrazione debba predisporre la modulistica necessaria e consentire a tutti gli utenti registrati nel sistema informatico l’utilizzo della documentazione predisposta conservando per la consultazione i documenti prodotti, senza alcun intervento dell’operato informatico, che la suddetta amministrazione debba, altresì, provvedere entro 24 ore dalla segnalazione alla correzione di eventuali disfunzioni o anomalie del sistema, e che costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione della domanda fornita da personale, peraltro, già identificato e riconosciuto;

- l’art. 32, c. 3, lettera l) del D. Lgs. 82/2005 preveda la necessità nel rilascio delle certificazioni digitali della creazione di un sistema di accreditamento facoltativo e delle procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie;

CHIEDE ALLE SS. LL.

di provvedere entro 24 ore dalla ricezione della presente segnalazione alla risoluzione delle anomalie segnalate, consentendo a tutto il personale della scuola registrato nel sistema web Polis “Istanze on-line” la compilazione della domanda di cessazione dal servizio – collocamento a riposo dal 1 settembre 2012, o di predisporre, comunque, uno schema di domanda utile a quanto richiesto.

CON ESPRESSO AVVISO CHE

la presente richiesta ha valore anche di diffida e che pertanto, trascorsi i termini di cui sopra senza che ne vengano recepite le richieste, si adiranno le autorità competenti per le denunce del caso, vista l’urgente necessità di consentire a tutti gli aspiranti la presentazione delle domande entro i termini di scadenza previsti dall’art. 1, c. 1 del D. M. n. 22 del 12 marzo 2012, salva comunque la sua impugnativa insieme alla circolare in oggetto presso il tribunale amministrativo e/o ordinario per le violazioni della normativa vigente.

Cordiali saluti.

Palermo, li 22 marzo 2012

Il Presidente Nazionale ANIEF

Prof. Marcello Pacifico

Per il tribunale, i diritti vantati dall’Anief, in violazione della normativa comunitaria sono imprescrittibili, mentre le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento non violano la costituzione. Punito il ricorso dell’amministrazione a contratti a tempo determinato, pur in assenza dei requisiti per la stabilizzazione.

Il giudice Chirone nella sentenza n. 7 del 9 gennaio 2012, in primo luogo respinge le istanze di rigetto dell’avvocatura in riferimento al termine di prescrizione decennale del petitum, posto che ai sensi della sentenza della suprema corte n. 10.813 del 17 maggio 2011, il diritto che trovi fondamento giuridico in una violazione della direttiva comunitaria (1999/70/CE), anche parzialmente recepita nell’ordinamento interno (D.lgs. 368/01) non scade mai. In secondo luogo, respinge l’eccezione di non costituzionalità della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ricordando come l’assunzione avvenga da graduatorie generate dal supermento di una procedura concorsuale (esame di Stato).

Nel ricostruire l’evidente applicabilità nel comparto scuola della normativa che regola l’attribuzione di contratti a tempo determinato e ne vuole impedire gli abusi, per il giudice adito, soltanto la legge 167/2009, ripresa dalla legge 106/2011, innovano la materia, vietando la stabilizzazione. Pertanto, nel caso in esame, non riscontrando alla data del 29 novembre 2009, i requisiti di 36 mesi, il tribunale decide, comunque, di condannare l’amministrazione per l’abuso dei contratti posti illegittimamente a quella data al pagamento di 2.500 euro per spese di lite e di 12 mensilità come risarcimento danni, richiesti dall’avv. Cutrera dell’Anief in favore del ricorrente.

L’Anief è stato l’unico sindacato della scuola che aveva preso una dura posizione contro le illegittime modalità di formazione degli insegnanti di sostegno previste dell’A.N.S.A.S., paventando azioni legali. Ora vigileremo attentamente. Il problema dei soprannumerari si potrebbe risolvere con l’ammissione al TFA e con l’introduzione dell’organico funzionale.

Anief accoglie con soddisfazione il decreto dell’A.N.S.A.S. n. 10 del 5 gennaio 2012 e continuerà a vigilare, nell’interesse di alunni e docenti, su ogni azione che verrà intrapresa sulla formazione degli insegnanti. L’agenzia (la stessa che ha affidato ad 89 esperti esterni la stesura dei censurati quesiti del concorso a dirigente) due giorni fa ha provveduto in autotutela ad annullare il bando relativo all’individuazione di tutor preposti alla formazione del personale docente nell'ambito del progetto riqualificazione/riconversione professionale dei soprannumerari, dopo le vibrate proteste ed il fermo intervento anche dell’Anief del 30 dicembre scorso.

Anziché ipotizzare nuovi modelli per la formazione degli insegnanti di sostegno, che, dal 1998, è stata delegata con successo alle università, il Miur farebbe bene ad attivarsi per formare gli insegnanti sui disturbi specifici di apprendimento, ad un anno dall’approvazione della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, e per fare attivare dai direttori scolastici regionali tutti i posti in deroga senza discriminare o penalizzare gli alunni con handicap meno gravi nell’assegnazione delle ore. Questi temi, a nostro avviso, devono essere posti con forza e risolti al prossimo Osservatorio permanente per l’integrazione scolastica che si terrà il 10 gennaio proprio a Roma.

Quanto al problema dei soprannumerari a seguito della politica sconsiderati dei tagli lineari nella scuola, è evidente che la colpa non è degli insegnanti, e che basterebbe introdurre l’organico funzionale e concedere la possibilità di conseguire ulteriori abilitazioni presso i corsi di TFA, per garantire una migliore riqualificazione professionale o un temporaneo impiego di questi lavoratori in altre funzioni. Tuttavia, bisogna accompagnare questi interventi con un progetto politico complessivo che non allontanandosi, in tema di occupazione, dalla “flessicurezza”, consideri come priorità imprescindibile il continuo miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione dei cittadini per assicurare lo sviluppo e la crescita economica e sociale del nostro Paese, intorno al nostro patrimonio culturale.

Il comunicato dell’Anief del 30 dicembre 2011

Atto della Commissione europea sulla flessicurezza

Miur programma sulla formazione permanente

Nel valutare il recente decreto sul reclutamento di tutor per la riconversione dei docenti di ruolo soprannumerari al sostegno, l'ANIEF s'interroga sulla ragione per la quale il MIUR pensi a riqualificare questi docenti con un processo di formazione approssimativo ed improvvisato quando è stato già approntato, attraverso il decreto sulla formazione docenti (DM 249 del 2010), un percorso di formazione altamente professionalizzante al sostegno.

Ritenendo molto grave una formazione parziale per gli insegnanti di sostegno, come sottolineato dalle tante critiche al provvedimento - tra cui quelle mosse dal vicepresidente del FISH Salvatore Nocera - l'ANIEF, a maggior tutela degli allievi disabili, chiede che la riqualificazione dei docenti soprannumerari avvenga attraverso i corsi di formazione per il sostegno previsti dal DM 249 del 2010 e che i fondi previsti alla loro riqualificazione vadano a coprire le tasse dei corsi in questione.

Nonostante il decreto equipari nei diritti docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato, (battaglia che l’Anief ha da sempre sostenuto) ammettendo alla selezione anche tutor precari con tre anni di esperienza nel ruolo di docente per le attività di sostegno, appare tuttavia beffardo ed inaccettabile che si chieda a questi colleghi di preparare altri docenti che, di fatto, li andranno a sostituire.

Ci si chiede piuttosto perché non si provveda ad emanare il decreto per individuare i docenti tutor per il corso previsto dal DM 249/2010, in modo da superare anche la strana esclusione dal bando di quei docenti che, seppur in possesso di una laurea V.O. (o di secondo livello), non insegnano nella scuola secondaria.