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Sospeso il bando di concorso del 13 luglio 2011. Accolti dai giudici del Tar Lazio i due ricorsi patrocinati dall’Anief, nel rispetto della clausola 4 della direttiva dell’Unione Europea del 28 giugno 1999/70/CE e della sentenza della Corte di Giustizia europea dell’8.9.2011. Quattrocento ricorrenti ammessi con riserva alle prove pre-selettive del 12 ottobre.

I 400 ricorrenti, assistiti dagli avv. Ganci e Miceli, sono sia docenti di ruolo con cinque anni di servizio tra ruolo e pre-ruolo (7439/11), sia docenti precari con cinque o più anni di servizio alle spalle nella scuola pubblica (7440/11), che avevano chiesto al Miur di partecipare alla procedura concorsuale, in un primo tempo attraverso l’accesso al sistema informatico predisposto per la presentazione delle istanze on-line - da cui erano stati cancellati nonostante le diffide dell’Anief, quindi attraverso una domanda cartacea regolarmente notificata all’amministrazione centrale e periferica. Il Miur ne aveva predisposto l’esclusione, costringendoli a ricorrere al Tar Lazio proprio quando l’ennesima sentenza della Corte di Giustizia europea su procedimento C-177/10 sanciva il principio secondo cui nei concorsi pubblici il servizio prestato a tempo determinato doveva essere valutato come quello prestato a tempo indeterminato.

Dopo la vittoria sulla questione del pettine per i precari inseriti nelle graduatorie, che ha permesso il trasferimento di 30.000 docenti durante l’ultimo aggiornamento per il triennio 2011-2013, e la campagna dei ricorsi per la stabilizzazione, che ha sbloccato nel 2011 più di 65.000 immissioni in ruolo, ecco una nuova vittoria del giovane sindacato che apre una frontiera nel reclutamento dei dirigenti nell’amministrazione italiana. Ancora una volta l’Anief dimostra di saper lottare contro la precarietà rimuovendo la discriminazione perpetuata nei confronti del personale della scuola che da anni con dedizione e servizio ha servito con onore lo Stato, seppur da supplente.

Per Marcello Pacifico, presidente dell’Anief, non può esistere un servizio di seria A (quello prestato dopo il ruolo) e uno di serie B (quello prestato da supplente). Questa decisione dei giudici conferma, ormai, come il diritto comunitario, spesso più attento alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, sia vincolante per il diritto interno. Ora tocca agli aspiranti candidati dimostrare le proprie capacità per vincere un concorso difficile per esercitare il ruolo di dirigente nella scuola dell’autonomia. D’altronde, sono tutti colleghi abilitati con anni di esperienza, perché non potrebbero diventare dirigenti? Da più di dieci anni, ormai, il dirigente (ex preside) ha acquisito una sua professionalità così distinta da essere inserita in un’area autonoma della contrattazione (area V della dirigenza), non più legata al comparto unico (docenti, ata, dsga). Chi ha i titoli previsti dal bando non può essere discriminato per aver prestato un servizio da precario: se dimostra le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie, deve poter dirigere una scuola, a maggior ragione se si pensa che molti di questi ricorrenti, in effetti, da vicari o fiduciari del dirigente ne condividono già oggi le responsabilità dirigenziali.

La causa C-177/10 era scaturita da un ricorso proposto da un dipendente pubblico di ruolo del Ministero della Giustizia e della Pubblica amministrazione della Comunità autonoma dell’Andalusia contro la sua esclusione dalla candidatura ad un concorso per l’accesso dei dipendenti alla categoria generale degli assistenti di tale amministrazione pubblica. La Corte di Giustizia Europea, in via preliminare, punto 53, aveva ricordato che, “[…] qualora non possano procedere ad un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle prescrizioni del diritto dell’Unione, i giudici nazionali e gli organi dell’amministrazione hanno l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Costanzo, Racc. pag. 1839, punto 33; 11 gennaio 2007, causa C-208/05, ITC, Racc. pag. I-181, punti 68 e 69, nonché 25 novembre 2010, causa C-429/09, Fuß, cit., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40). Nel merito, la Corte di Giustizia Europea, al punto 84, aveva sentenziato che “[…] la clausola 4 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva […]”.

La causa è speculare alle procedure di reclutamento di dirigente scolastico avvenute in Italia dove il legislatore aveva disposto come requisito di accesso la laurea e un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni dopo la nomina in ruolo. La normativa, però, è in contrasto con quanto disposto con l’accordo quadro europeo e viola il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, così da essere direttamente disapplicabile dal giudice del tribunale chiamato ad esprimersi sulla regolarità della stessa procedura concorsuale. Tra le varie pronunzie della Corte di Giustizia dell’Unione Europea intervenute per imporre agli Stati membri di applicare le suddette norme comunitarie, infatti, può essere richiamata la sentenza del 13/9/07 resa nella causa C-307/05 (Del Cerro Alonso), ove si è così affermato: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.

Pertanto, sono state accolte con due distinte ordinanze le richieste avanzate dai legali, avv. Ganci e Miceli, di disporre l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura selettiva in questione e di ordinare all’amministrazione, a tal fine, di ritenere utilmente prodotta la domanda già presentata dall’interessato in versione cartacea e/o informatica, con la sospensione cautelare

-  dell’art. 3, comma 1, laddove tra i requisiti di ammissione si prescrive che il servizio d’insegnamento effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola sia stato maturato dopo la nomina in ruolo, con esclusione quindi del complessivo servizio scolastico pre-ruolo riconosciuto pleno iure ai docenti di ruolo in virtù del decreto di ricostruzione della carriera;

- dell’art. 3, comma 3, laddove si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.

Gli altri con meno anni, se ATA possono perdere fino a 2.500 euro e se docenti fino a 10.300 euro in 8 anni per il blocco del contratto, della progressione della carriera, e per l’eliminazione del primo gradone stipendiale. Anief ricorre al GdL per ottenere gli euro tolti o bloccati. Per adesioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Fuorvianti le indicazioni fornite da alcune OO. SS. nazionali che hanno sottoscritto con il CCNL firmato in data 4 agosto 2011 la modifica della tabella stipendiale del personale docente e ata neo-immesso in ruolo nel contingente disposto per il 2011, annullando il primo gradone stipendiale 3-8 anni e il primo gradino 0-2 anni, dietro indicazione del legislatore che aveva previsto nella legge 122/2010 soltanto l’invarianza finanziaria senza alcuna esplicita penalizzazione o discriminazione dei lavoratori precari assunti. Mentre il Miur ha già chiarito con la nota 6705 del 24 agosto 2011 che le disposizioni si applicano anche agli assunti con le immissioni retrodatate al 2010, con palese discriminazione nei confronti di chi è stato assunto proprio l’anno scorso, per non parlare egli anni precedenti. Fuorvianti perché queste stesse tabelle non tengono conto della tredicesima, analizzano soltanto i casi con 5 anni di pre-ruolo ignorando gli altri, e infine non esplicitano che il sevizio svolto nel 2011-2012 come quello che sarà svolto nel 2012-2013 e nel 2013-2014 non sarà valido e cumulabile con gli anni pregressi perché non valutabile per la progressione di carriera, visto il blocco degli scatti e del contratto.

Risultato: anche chi ha 11 anni di servizio di pre-ruolo dovrà attendere l’a.s. 2014-2015 per avere l’aumento di stipendio previsto per il nuovo gradone 9-14 anni, mentre tutti gli altri a partire da quella data potranno maturare il servizio mancante per raggiungere la nuova anzianità tabellare contrattata dalle OO. SS. con una perdita che oscilla dai 2.500 ai 10.500 euro. Dall’anno scolastico 2014-2015, infatti, i 65.000 docenti e ATA potranno maturare il primo scatto di carriera qualora abbiano 8 anni di servizio, al raggiungimento del 9 anno di servizio tra ruolo e pre-ruolo essendo il servizio per espressa norma di legge non valutabile ai fini della progressione di carriera per gli anni 2010-2014.

Già Anief aveva deciso di ricorrere contro la norma che bloccava gli stipendi con un comunicato che trovate al seguente link: index.php?option=com_content&view=article&id=1081:anief-ricorre-contro-il-blocco-degli-aumenti-di-stipendio-e-del-ccnl-previsto-per-il-2011-2013=

Era evidente fin da allora come una decisione una tantum come quella del ministro pro tempore dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di assegnare a suo buon cuore nelle tasche del personale della scuola gli aumenti di stipendio relativi al 2010 non potesse superare la previsione del legislatore di bloccare il contratto o la recuperabilità dei servizi resi, come oggi la Corte dei conti ribadisce. Soltanto un intervento del giudice delle leggi può eliminare i vizi presunti di non conformità alla Costituzione della norma introdotta, non certo la contrattazione con le OO. SS.

Pertanto, per i neo-immessi in ruolo Anief chiederà nello stesso ricorso la remissione alla corte costituzionale della legge 122/2010 e sue modificazioni, e l’impugnazione del contratto sottoscritto il 4 agosto 2011 dalle altre OO. SS. con risarcimento danni e recupero delle somme spettanti. E’ possibile, inoltre, nello stesso ricorso richiedere la retrodatazione giuridica ed economica se sei avente diritto a uno dei posti assegnati negli anni precedenti in base al contenzioso vittorioso patrocinato dall’Anief (es., inserimento a pettine o 30 punti aggiuntivi del titolo SSIS), e/o ottenere gli scatti biennali di stipendio o ancora le mancate mensilità estive (su posti vacanti e disponibili) maturate durante il periodo di pre-ruolo.

La precarietà non si baratta con la mortificazione degli stipendi. Già in Europa guadagnano in media il doppio dello stipendio. Chi vuole dare la sua pre-adesione al fine di ricevere le istruzioni operative per ricorrere deve inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

TABELLA relativa alla PERDITA di STIPENDIO dovuta all’eliminazione dei GRADONI

Eliminazione primo gradino e gradone 1-9 anni,
Perdita divisa:
Per mese
Per anno,
per 13 mensilità

 per ogni anno mancante per raggiungere

 il 9° anno di servizio

e maturare lo scatto
Senza pre-ruolo
per i prossimi 8 anni di servizio
(esclusi anni 2010-2014 bloccati)

Collaboratore scolastico

24,12
313,52
2.508,16
AA/AT
31,27
406,49
3.251,92
DSGA
53,56
696,27
5.570,16

Docente infanzia/primaria

43,50
565,53
4.524,24

Docente con diploma di II°

43,50
565,53
4.524,24

Docente di scuola media

48,25
627,20
5.017,60

Docente laureato di scuola superiore

99,01
1.287,14
10.297,12

Considerato che sono ancora in corso le prime operazioni di individuazione di destinatari di contratto a tempo determinato in diverse province del territorio nazionale, vista la necessità di procedere a un complessivo aggiornamento di tutte le iniziative giudiziarie promosse e patrocinate dall’Anief al giudice amministrativo e ordinario, alla luce anche della recente normativa e giurisprudenza introdotta, si comunica a tutti i soci Anief che entro il 25 settembre riceveranno la consueta lettera del presidente nazionale di inaugurazione del nuovo anno scolastico con un aggiornamento su tutti i ricorsi dell’Anief e con le eventuali istruzioni operative allegate predisposte dallo studio legale. I soci riceveranno successivamente nel formato cartaceo anche il nuovo bollino 2011 e la tessera se ancora non in possesso, utili per accedere anche ai nuovi servizi attivati di patronato e caf, bancari, assicurativi, nonché alle tariffe convenzionate per le attività di formazione.

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i titolari di delega sindacale o ai nuovi titolari che al 31 dicembre 2011 sarà misurato il dato associativo (iscritti con delega sindacale attiva, registrata dall’ex ufficio provinciale del Tesoro) di ogni organizzazione sindacale, dato che sommato a quello elettorale da misurare nel marzo 2012 per le elezioni RSU, certificherà la rappresentatività sindacale ovvero deciderà quali sindacati per il triennio 2012-2015 potranno trattare con il Miur la vita di 1.000.000 di docenti e ata. L’Anief, nata nel dicembre 2008, non poteva essere rappresentativa nel triennio 2008-2011, ma con i ricorsi ha cercato di contrastare o di influenzare, spesso con successo, le scelte fatte dagli altri sindacati e dal Miur. Pertanto, per evitare di attivare nuovi e continui contenziosi in quanto esclusi dai tavoli negoziali, vi preghiamo di verificare lo stato regolare della trattenuta sindacale al fine di poter presentare entro il 31 dicembre 2011 quanto più iscritti con delega attiva, e nel contempo di cessare le doppie iscrizioni mantenute ad altri sindacati per assicurarvi determinati servizi, salvo poi riattivarle nei mesi successivi se riteniate che l’Anief non li possa disporre allo stesso modo.

Il tuo singolo contributo indica una scelta di campo e in questi tre mesi può essere più decisivo di migliaia di ricorsi.

Anief annuncia una nuova batteria di ricorsi destinati al personale neo immesso in ruolo contro il blocco della mobilità, l'eliminazione del primo gradone stipendiale e per la retrodatazione giuridica. Ancora aperti i termini dei ricorsi per i precari ai fini della stabilizzazione e altro. 

 

Neo immessi in ruolo - Ricorso contro il blocco della mobilità

La norma, rivendicata dalla Lega per inibire le richieste di trasferimento del personale docente durante l’ultimo aggiornamento delle graduatorie e condivisa da diversi sindacati durante le audizioni parlamentari, vieta ai 20.000 neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2011 - e secondo il Miur anche ai 10.000 neo immessi in ruolo su posti retrodatati al 1° settembre 2010, il diritto al trasferimento, all’utilizzazione, all’assegnazione provvisoria per i primi cinque anni. Per l’Anief è palesemente incostituzionale e contraria alla normativa comunitaria. Pertanto, quando uscirà l’ordinanza sulla mobilità nella prossima primavera, Anief inviterà i 30.000 neo immessi in ruolo a ricorrere. I docenti interessati devono fin d’ora inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Neo immessi in ruolo - Ricorso al GdL contro la nuova tabella dei gradoni stipendiali

Il nuovo CCNL firmato ad agosto da tutti i sindacati (esclusa la Cgil-Flc) abolisce un gradone stipendiale ai 30.000 neo immessi in ruolo con meno di 8 anni di servizio pre-ruolo al fine di garantire l’invarianza finanziaria per la copertura dei posti vacanti e disponibili. Per l’Anief il contratto non è valido perché viola la normativa vigente e diversi articoli della Costituzione. Pertanto, Anief inviterà i docenti a ricorrere in attesa della ricostruzione di carriera. I docenti interessati devono fin d’ora inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Neo immessi in ruolo - Ricorso al GdL per retrodatazione giuridica per inserimento a pettine

I docenti neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2011 possono sempre richiedere la retrodatazione giuridica ed economica dal 1° settembre 2009 o 2010 se aventi diritto, in base all’inserimento a pettine e alle proposte di individuazione effettuale. A tal fine gli interessati devono inviare all’AT il modello predisposto dall’Anief disponibile al seguente link. Seguiranno a breve ulteriori indicazioni.

 

Precari - Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per inserimento a pettine

I precari che non hanno avuto alcuna proposta di contratto, anche ricorrenti al Tar o al PdR per il riconoscimento dell’inserimento a pettine, possono richiedere al Giudice del lavoro, se aventi diritto, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli interessati riceveranno presto istruzioni dall’Anief.

 

Precari - Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per riconoscimento titolo SSIS

I precari che possono vantare il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di punti 30 del titolo SSIS rispetto ad altre abilitazioni, possono richiedere al Giudice del lavoro, se aventi diritto, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come avvenuto a Caserta. Gli interessati riceveranno presto istruzioni dall’Anief.

 

Precari - Riconoscimento stipendio per dottorato di ricerca

La recente sentenza del tribunale di Verona riconosce il diritto dei precari a continuare a percepire lo stipendio del dottorato di ricerca e ha condannato l’amministrazione alle spese. Per info, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Precari e Docenti di ruolo – Ricorso per Stabilizzazione, Scatti, 31 agosto

Continua la campagna giudiziaria per la stabilizzazione dei precari con tre anni di servizio, il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità e della trasformazione del contratto dal 30 giugno al 31 agosto. Per maggiori informazioni vai al seguente link.

 

Personale di ruolo - Riconoscimento degli scatti stipendiali e sblocco del contratto

Continua la campagna giudiziaria per riconoscere lo sblocco del contratto e degli scatti di anzianità bloccati anche per la pensione. Più di 7.000 euro persi all’anno. Per maggiori informazioni vai al seguente link.

Anief denuncia i tentativi sempre più frequenti di spacciare per una buona prassi di integrazione l’assorbimento dei 90.000 docenti di sostegno su posto comune, come richiesto da associazioni e fondazioni. Servono posti in più e non insegnanti in meno.

L’avevamo detto e lo abbiamo sempre sostenuto: l’insegnante di sostegno riveste una figura specializzata che non può essere cancellata o sostituita in ragione di interessi particolari (carenza di organico) o generali (risparmio della finanza pubblica).

L’attenzione che anche il legislatore ha portato sul tema, quali le ultime raccomandazioni all’utilizzo dei fondi per la formazione soprattutto per l’aggiornamento del personale scolastico in materia di handicap, pur condivisibile nella misura in cui intende creare delle competenze specifiche spesso assenti, non può e non deve in alcun modo prestarsi alla volontà di associazioni e fondazioni di eliminare l’organico di sostegno in ragione di evidenti scelte dettate dall’economia.

A Dario Ianes che in questi anni ha seguito da vicino il proliferarsi di diversi corsi e diversi strumenti creati per creare questa professionalità con costi non certo indifferenti affrontati da famiglie, insegnanti e istituzioni pubbliche, rispondo che il diritto all’integrazione è costituzionalmente protetto e non può essere ceduto in nome di una fantomatica inclusione che si dovrebbe verificare laddove l’insegnante curriculare si prenda in carico da solo l’intero processo educativo dell’alunno con handicap nella complessità dell’intervento didattico che deve attuare nei confronti di tutti gli alunni della classe.

Lo abbiamo visto con i recenti progetti I.C.A.R.E. che seppur ben finanziati hanno messo in luce tutte quelle difficoltà e tutte quelle carenze che l’insegnante curricolare ha nel rapporto con i colleghi specializzati sul sostegno e nella costruzione condivisa di una progettazione individuale di intervento educativo nei confronti degli alunni con handicap.

Lo abbiamo letto nelle pagine della sentenza n. 80/2010 della Consulta, laddove di fronte alla giusta idea di assicurare la pari erogazione del servizio del rapporto di uno a due su tutto il territorio nazionale tra alunni con handicap e docenti specializzati e di attuare una perequazione tra province, il giudice delle leggi ha ricordato come comunque in tema di handicap il legislatore non possa decidere a priori un organico predefinito senza autorizzare deroga al numero massimo di posti consentiti.

L’idea del super-insegnante affiancato da un consulente per rete di scuole, come se gli attuali insegnanti di sostegno possano essere riconvertiti su posto comune, e in pochi di essi, possano trasformarsi in esperti di counselling, può essere pensata soltanto da chi non frequenta il lavoro che ogni giorno gli insegnanti fanno nelle loro classi, può affascinare i genitori dei nostri alunni, può tranquillizzare i tecnici del tesoro, ma risulterà pur sempre una chimera perché il docente curricolare, seppur formato (e qui ci vorrebbero almeno 400 ore di corso) raramente potrebbe con continuità seguire il percorso educativo individualizzato predisposto per l’alunno con handicap. 

D’altronde, già i docenti specializzati sul sostegno si ritrovano in una sorta di organico funzionale facendo parte della dotazione organica provinciale che li assegna di volta in volta alle istituzioni scolastiche, dove i dipartimenti H decidono l’assegnazione ai singoli alunni. Prima di commentare il quinto capitolo “Linee progettuali per un nuovo approccio all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” nel bilancio e nelle proposte dell'Associazione TreeLLLe, della Caritas Italiana e della Fondazione Agnelli (Erickson, 2011), pertanto, preferirei spostare il dibattito sulle buone o sulle cattive prassi individuate durante la sperimentazione I.C.A.R.E, senza mai perdere di vista la giurisprudenza entro cui gli interventi necessari possano essere messi in campo.

Dott. Marcello Pacifico *

Presidente Anief. Partecipante alla Consulta nazionale delle Associazioni dell’Osservatorio sulla Disabilità presso il MIUR, 2006-2008.

 

L’articolo di Danio Ianes su Superando 

Press-IN anno III / n. 2308

Superando.it del 06-09-2011

L'integrazione non si discute, ma spesso è insoddisfacente

(di Dario Ianes*)

«Nell'ormai pluridecennale storia dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - scrive Dario Ianes -, nonostante il suo indiscutibile valore civile, i notevoli investimenti in risorse finanziarie e umane, gli sforzi e la buona volontà di tanti insegnanti e operatori e alcune ottime esperienze di buona integrazione, il sistema scuola nel suo complesso non è ancora riuscito a creare efficaci prassi che rispondano in modo equo e stabile ai diritti degli alunni con disabilità e delle loro famiglie». Un importante invito al dibattito, dopo la presentazione, qualche mese fa, del Rapporto "Gli alunni con disabilità nella scuola italiana: bilancio e proposte", che tanto ha già fatto discutere, in particolare sul nuovo ruolo che secondo tale documento dovrebbero assumere gli insegnanti di sostegno

A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale del Rapporto Gli alunni con disabilità nella scuola italiana: bilancio e proposte dell'Associazione TreeLLLe, della Caritas Italiana e della Fondazione Agnelli (Erickson, 2011), l'eco suscitata in particolare dal quinto capitolo dello stesso ["Linee progettuali per un nuovo approccio all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, N.d.R.] è stata davvero notevole, sia nella stampa sia nei vari social network e blog, per arrivare allo scambio di idee nelle associazioni professionali e scientifiche.

Di questo fermento e di questa discussione sono particolarmente contento, perché era uno degli obiettivi che il Rapporto si poneva, pensando che da sempre Pólemos è il padre di tutte le cose... Soprattutto di quelle più difficili e che ci stanno particolarmente a cuore, come in questo caso l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Sentendo direttamente le prime impressioni sul Rapporto, ho colto condivisione su alcune parti di esso, accanto a varie perplessità, timori, paure e scetticismo. Queste reazioni mi hanno spinto ad allargare ulteriormente la conoscenza degli elementi fondamentali di questa proposta, sottolineando che l'integrazione non è in discussione, ma la sua realizzazione è spesso insoddisfacente.

Nel Rapporto, infatti, non si dubita mai del valore civile dell'integrazione, né degli sforzi e della buona volontà che migliaia e migliaia di persone vi profondono ogni giorno. Di questo non si discute, come non si discute del fatto che esistono molte esperienze di ottima integrazione. Il problema sta purtroppo nella realizzazione su larga scala di un'integrazione sufficientemente buona, in modo che i diritti di tutti gli alunni con disabilità siano realmente esigibili e soddisfatti, in ogni parte del nostro Paese e in ogni ordine di scuola.

L'integrazione scolastica efficace non è ancora diventata un'«istituzione» reale nel nostro sistema formativo. Nell'ormai pluridecennale storia dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nonostante il suo indiscutibile valore civile, i notevoli investimenti in risorse finanziarie e umane, gli sforzi e la buona volontà di tanti insegnanti e operatori e alcune ottime esperienze di buona integrazione - il sistema scuola nel suo complesso non è ancora riuscito a creare efficaci prassi che rispondano in modo equo e stabile ai diritti degli alunni con disabilità e delle loro famiglie.

Il punto del Rapporto che più di altri ha fatto discutere è l'evoluzione dell'attuale figura dell'insegnante di sostegno. L’ipotesi progettuale prevede infatti il passaggio degli insegnanti di sostegno all'organico normale delle scuole e contemporaneamente la creazione di un congruo numero di insegnanti "specialisti" ad alta competenza, con un profilo professionale ad hoc, formati al massimo livello e stabili nel loro ruolo. Questi specialisti sono figure professionali a tempo pieno, in grado di formare e supervisionare le varie componenti scolastiche, fornendo loro competenze chiave per un'efficace didattica dell'integrazione. Essi non hanno ore di lavoro didattico diretto con gli alunni con disabilità, sono operativi su base territoriale, prestando la loro opera itinerante in una serie di scuole, e hanno sede nel Centro Risorse per l'Integrazione (CRI).

In questo modo la figura dell'insegnante di sostegno, così come la conosciamo, si sdoppia in due dimensioni operative: la gran parte di essi diventa insegnante curricolare contitolare a tutti gli effetti, assegnato alla scuola, e una ristretta parte, rigorosamente selezionata e formata, entra in una dimensione consulenziale tecnica ad alta competenza.
Ecco, a mio avviso, la parte più forte della proposta del Rapporto: il superamento radicale della figura dell'insegnante di sostegno per come la conosciamo. Contemporaneamente a un organico "normalmente" potenziato, le scuole avrebbero a disposizione il lavoro tecnico di insegnanti specialisti davvero in grado di fornire quelle risorse metodologiche per far diventare la "normalità più speciale".

Queste dunque sono le linee progettuali del nuovo modello, con i punti fermi da cui partono e gli scenari che intendono realizzare. Troppo lontane dalla situazione attuale? Troppo pericolose? Troppo destabilizzanti? Troppo scomode per chi vuole vivere solo di rendita di posizione? Alla fine di questo commento mi piacerebbe che, in tutta onestà intellettuale, il Lettore riconoscesse alla proposta, anche se fosse nel più completo disaccordo in merito ai suoi vari aspetti, l'obiettivo positivo e costruttivo di realizzare compiutamente un'integrazione scolastica di qualità, in nome dei diritti degli alunni con disabilità e delle loro famiglie, attraverso un cambiamento radicale che innovi concettualmente in modo profondo e non si accontenti di resistere in trincea ai continui tagli della politica scolastica governativa.

Per questo il mio invito è: «Iniziamo a discuterne» su internet, sui giornali e all'VIII Convegno Internazionale La Qualità dell'integrazione scolastica e sociale di Rimini [18-20 novembre prossimi, N.d.R.].

*Università di Bolzano. Componente della Direzione Scientifica dell'VIII Convegno Internazionale La Qualità dell'integrazione scolastica e sociale, Rimini, 18-20 novembre 2011.