Le modifiche richiesta a gran voce al Decreto Legge n. 42/2016 sino ad oggi sono state eluse: nessuna risposta è infatti arrivata per la stabilizzazione del personale precario amministrativo, tecnico e ausiliario, in modo da evitare la remissione in Corte di giustizia europea della legge 107/15 e reintegrare i tagli disposti nel nuovo Regolamento sugli organici Ata. E neanche per i docenti non di ruolo abilitati inseriti nella seconda fascia d’istituto. Come si attende ancora l’emendamento del Governo sul compenso dei commissari del concorso a cattedra: la norma deve essere approvata dal Parlamento entro fine maggio. L’unica copertura finanziaria trovata riguarda il solo personale co.co.co. delle segreterie tecniche e amministrative delle scuole.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): porteremo i temi sinora non affrontati, all’attenzione della Camera dei Deputati, sperando che l’altro ramo del Parlamento, fino a quando esiste il bicameralismo, possa prendere i provvedimenti più opportuni.
Sono insufficienti i provvedimenti di modifica sulla Scuola, ai fini del regolare svolgimento del prossimo anno, adottati sino ad oggi in Senato al Decreto Legge n. 42/2016, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, nato dall’urgenza di ’approvazione delle “Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole”. Tutti gli emendamenti più attesi sono stati infatti sistematicamente elusi.
Scartabellando tra i documenti approvati, attraverso il DDL 2299, non c’è traccia di quelle disposizioni invocate da più parti, sindacali ma anche politiche: nessuna risposta è giunta per la stabilizzazione del personale precario Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari) e neanche per i docenti non di ruolo abilitati inseriti nella seconda fascia d’istituto. Come si attende ancora l’emendamento del Governo sul compenso dei commissari del concorso a cattedra: la norma, che dovrebbe raddoppiare la “diaria” deve essere comunque approvata dal Parlamento entro fine maggio.
Tra gli emendamenti, purtroppo, risultano assenti anche altri temi urgenti denunciati dall’Anief all’opinione pubblica. Era e rimane necessario, infatti, sbloccare le immissioni in ruolo del personale ATA, in modo da evitare la remissione in Corte di giustizia europea della legge 107/15 e reintegrare i tagli disposti nel nuovo Regolamento sugli organici di questa categoria di personale. L’unica copertura finanziaria trovata, riguarda il solo personale co.co.co. delle segreterie tecniche e amministrative delle scuole.
Ma doveva anche essere esteso il doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto, nei casi in cui le rispettive graduatorie ad esaurimento risultino esaurite, per dare una risposta precisa ai docenti precari abilitati di seconda fascia, chiamati per lo più solo come supplenti al termine delle attività didattiche e senza però alcuna prospettiva di immissione in ruolo. Ricordiamo che a questi docenti, abilitati all’insegnamento a tutti gli effetti, è stato anche vietato il piano straordinario di assunzione: inoltre non è stata loro concessa una quota di posti riservata all’ultimo concorso, né è stato consentito l’inserimento in nelle GaE, così come è stato previsto invece agli abilitati con il medesimo percorso formativo entro il 2011.
“È, chiaramente, una procedura legislativa che non può soddisfare i lavoratori della scuola e il sindacato che li rappresenta. Anief porterà i rilevanti temi sinora non affrontati, all’attenzione della Camera dei Deputati, sperando che l’altro ramo del Parlamento, fino a quando esiste il bicameralismo, possa prendere i provvedimenti più opportuni”, ha detto Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal.
Tra gli emendamenti che hanno trovato accoglimento, con ripercussioni positive per il personale, Anief segnala la proroga al 15 settembre 2016 delle prossime immissioni in ruolo, la vigenza triennale delle nuove graduatorie di merito, l’assegnazione provvisoria anche per i neo-assunti e su tutti i posti dell’organico dell’autonomia, il reclutamento straordinario per Invalsi.
Tutti gli emendamenti presentati in aula dalla Relatrice riguardanti il comparto Istruzione.
1.6
LA RELATRICE
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 2, è inserito infine il seguente periodo: ''Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta'';».
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente
per l'anno scolastico 2016/2017)
1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.
2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 20 16, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.»
1.0.5
LA RELATRICE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)
1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: ''Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017'' e le parole: ''2014/2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''2015/2016'';
b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della presente legge''».
1.0.7 (testo 2)
LA RELATRICE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Programma straordinario di reclutamento dell'INVALSI)
1. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di realizzare i compiti che gli sono assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, con particolare riferimento alle azioni prioritarie di cui all'articolo 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo stesso Istituto è autorizzato ad avviare un programma straordinario di reclutamento, tramite pubblico concorso, in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previsti all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il programma straordinario di reclutamento di cui al comma 1 prevede la copertura di tutti i posti previsti dalla dotazione organica, corrispondente al fabbisogno di personale deliberato nel piano triennale di attività 2016-2018 dell'INVALSI, che siano già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2016.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 2,365 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni per la parte destinata al funzionamento dell'INVALSI».
1.0.8 (testo corretto)
LA RELATRICE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)
1. All'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "la definizione dei livelli essenziali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "la definizione dei fabbisogni standard".
1.0.201
LA RELATRICE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione del Fondo "Compensi per il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che presta servizio presso le segreterie didattiche ed amministrative delle istituzioni scolastiche statali")
1. Per l'anno scolastico 2016-2017, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo "Compensi per il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che presta servizio presso le segreterie didattiche ed amministrative delle istituzioni scolastiche statali", di seguito denominato Fondo, con una dotazione pari a 6.528.300,57 euro per l'anno 2016 e 13.056.601,13 euro per l'anno 2017, finalizzato al pagamento dei compensi spettanti al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che svolge la propria attività lavorativa presso le istituzioni scolastiche statali, con compiti di carattere amministrativo e tecnico.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6.528.300,57 euro per l'anno 2016 e a 13.056.601,13 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sui capitoli del "Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico", piano gestionale 2, denominato "Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Sulla base della presenza dei posti accantonati in organico di diritto e dei contratti stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le risorse di cui al comma 1 sono erogate direttamente alle istituzioni scolastiche statali che provvedono mensilmente al pagamento delle somme spettanti al personale di cui al comma 1».
1.0.206
LA RELATRICE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria)
1. All'articolo 1, comma 181, lettera b), numero 3.2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la parola: "apprendistato" è sostituita dalla seguente: "tirocinio"».
1.0.207
LA RELATRICE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)
1. All'articolo 1, comma 181, lettere c), e) e f) della legge l3 luglio 2015, n. 107, le parole: "livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali", "livelli essenziali delle prestazioni" e "livelli essenziali" sono sostituite dalle seguenti: "bisogni educativi standard"».
Per approfondimenti:
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