Entro settembre, si verrà a conoscenza dei nuovi obiettivi parte integrante del mandato triennale dei dirigenti scolastici. Dopo una fase di autovalutazione, prevista tra gennaio e maggio 2017, toccherà nel corso dell’estate al nucleo valutante - composto da ispettori e da un altro dirigente scolastico - verificare l’autovalutazione. L’ultima azione da adottare sarà ad appannaggio della direzione generale degli Uffici scolastici regionali, cui spetterà esprimere il giudizio finale. Saranno tre le aree da valutare, con incidenze diverse sul giudizio finale: competenze gestionali ed organizzative; valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale; apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità scolastica. Più di una perplessità giunge sulla retribuzione di risultato per la quale viene da dire: tanto rumore per nulla.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): cosa si vuole “premiare” con 175 euro lordi al mese? Qualcuno prenderà 150 euro al mese e qualcuno ne prenderà 200, sempre lordi: il tutto, a fronte di una mole di responsabilità notevolmente aumentata con l’autonomia e la Legge 107/15. Il problema risiede nell’intera retribuzione dei dirigenti scolastici che, rispetto a quella degli altri dirigenti dello Stato, rimane notevolmente più bassa. Se si vuol fare un discorso serio di premialità, bisogna aumentare con il nuovo contratto le risorse e non solo per la retribuzione di risultato.
È questione di giorni la pubblicazione del testo normativo sulla nuova valutazione dei dirigenti scolastici, così come previsto dalla riforma della Buona Scuola approvata nel luglio 2015: a breve è infatti prevista la pubblicazione del regolamento Miur che attuerà la direttiva per la loro valutazione. “Entro settembre saranno dati gli obiettivi che faranno parte integrante del mandato triennale degli incarichi dei dirigenti scolastici”, spiega la rivista Orizzonte Scuola introducendo anche la tempistica di attuazione delle novità normative. Dopo una fase di autovalutazione del dirigente scolastico, prevista tra gennaio e maggio 2017, nel corso dell’estate toccherà al nucleo valutante - composto da ispettori e da un altro dirigente scolastico - verificare l’autovalutazione di ogni preside. L’ultima azione da adottare sarà ad appannaggio della direzione generale degli Uffici scolastici regionali, cui spetterà esprimere il giudizio finale su ogni preside che opera nel territorio.
“Sia l’autovalutazione che la valutazione sarà basata su documenti quali il Rav, il Ptof, il Piano per l’inclusione la valorizzazione dei docenti (bonus), il piano di formazione, il fascicolo personale del Ds. Su quest’ultimo confluiscono tutte le segnalazioni di cattivo comportamento gestionale del dirigente scolastico, gestito dagli USR”. Tre, in sintesi, saranno le aree della valutazione: competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale; valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità scolastica.
L’incidenza dei “voti” assegnati a ogni area peserà in modo diversificato sul giudizio finale: “la componente gestionale e organizzativa avrà un peso del 60% sulla valutazione complessiva, mentre la valorizzazione del merito il 30% e il giudizio della comunità scolastica il 10%”. Per quanto riguarda i premi stipendiali e gli incarichi, sono quattro i ‘gradi’ di valutazione previsti dalla direttiva: mancato raggiungimento degli obiettivi, buon raggiungimento degli obiettivi, avanzato raggiungimento degli obiettivi, pieno raggiungimento degli obiettivi. L’esito della valutazione sarà utilizzato per la retribuzione di risultato dei dirigenti”. Come già evidenziato dal ministro dell’Istruzione nel corso dell’estate, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il dirigente potrà essere assegnato inizialmente a un altro istituto scolastico. Se la valutazione risulterà ancora negativa, il dirigente uscirà dalla conduzione delle scuole e verrà messo a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale.
Secondo Anief-Dirigenti, per prima cosa, va sottolineato che il regolamento sulla valutazione dei dirigenti scolastici arriva con 15 anni di ritardo. La valutazione è, infatti, stata prevista sin dal primo CCNL dell’Area V ma è rimasta lettera morta fino ad oggi. Di sicuro, però, i tempi per la sua introduzione erano maturi: se esiste ormai una premialità e una valutazione dei docenti, sarebbe stato inconcepibile che ciò non si fosse realizzato anche per chi dirige le scuole. Detto questo, tuttavia, non va dimenticato che già oggi tutti i dirigenti vengono valutati, almeno formalmente, nonostante quasi sempre la valutazione si risolva in un pro-forma che, in alcuni casi, sfiora anche il ‘ridicolo’ (visto che tra gli obiettivi raggiunti viene indicato pure l’uso delle e-mail o di strumenti ormai utilizzati da tutti con consuetudine).
Premesso ciò, va anche ricordato che rispetto agli altri dirigenti pubblici la valutazione dei dirigenti scolastici è un processo molto delicato perché, per la sua realizzazione, si sollecitano anche questioni di rango costituzionale, a partire dall’autonomia scolastica sino alla libertà dell’insegnamento, intesa in senso vasto, fino alla negazione di una imposizione “statale” su come si insegna nelle scuole italiane. Il punto più delicato è quindi: chi giudica e con quali procedimenti?
I nodi da sciogliere sono anche altri: in ogni nucleo valutante, ad esempio, ci dovrebbero essere un dirigente e due “esperti”. Ma cosa si intende per “esperti”? Esperti di che cosa? È un punto fondamentale perché, è chiaro che, trattandosi di nuclei di valutazione “improvvisati”, la valutazione dei dirigenti scolastici nascerà morta o, peggio, diventerà qualcosa di molto negativo. Se la decisione finale sarà, inoltre, in capo al direttore regionale ne consegue che chi dirige l’Usr nelle regioni più vaste dovrà avere la possibilità di conoscere approfonditamente più di mille dirigenti, di analizzare altrettanti report dei nuclei di valutazione e, soprattutto, avere la conoscenza approfondita di tutti i Piani dell’offerta formativa. Francamente, non è facile crederci.
Più di una perplessità giunge anche sulla retribuzione di risultato per la quale viene da dire: tanto rumore per nulla. Il regolamento stabilisce tre livelli nella corresponsione della retribuzione di risultato, legati a una valutazione più o meno positiva, in rapporto al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Partendo dal basso, abbiamo il pieno raggiungimento (degli obiettivi), l’avanzato raggiungimento, il buon raggiungimento: tutti e tre i livelli, in quanto positivi, hanno diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato, ma in modo differenziato. Il livello più alto avrà tra il 16% e il 37% in più rispetto a quello più basso; il livello intermedio avrà il 5% in più rispetto al livello inferiore.
Bisogna considerare, innanzitutto, che già oggi la retribuzione di risultato viene assegnata in modo differenziato, per fasce, legate alla complessità della scuola, al pari della posizione variabile: attraverso il nuovo sistema, invece, i livelli vengono assegnati in base a una valutazione esterna. Ne consegue, quindi, che il dirigente a capo della scuola più complessa della regione potrebbe, nonostante tutto, avere la retribuzione di risultato più bassa, laddove la sua valutazione dia luogo al livello più basso.
“La differenziazione prevista dal nuovo regolamento – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è ancora minima. Con quella odierna si arriva, infatti, anche all’80%: a parte le percentuali, di che cifre si sta parlando? Ricordiamo che la retribuzione di risultato attuale non arriva al 4% dello stipendio. Cosa si vuole “premiare”, dunque, con 175 euro lordi al mese? Qualcuno prenderà 150 euro al mese e qualcuno ne prenderà 200, sempre lordi. Il tutto, avverrà a fronte di una mole di responsabilità notevolmente aumentata con l’autonomia e la Legge 107/15”.
“Il problema risiede nell’intera retribuzione dei dirigenti scolastici che, rispetto a quella degli altri dirigenti dello Stato, rimane notevolmente più bassa. Il gap è stato evidenziato anche dalla Ragioneria Generale dello Stato dell’anno 2014, attraverso i dati raccolti dall’Aran (aggiornamento all'anno 2014 delle elaborazioni statistiche sulle retribuzioni medie pro-capite nella PA). Le organizzazioni sindacali hanno, giustamente, privilegiato nei contratti la retribuzione fissa/professionale rispetto alla retribuzione di risultato. Se si vuole fare un discorso serio di premialità, con il nuovo contratto bisogna aumentare le risorse e, non solo, per la retribuzione di risultato”.
Legge 107/2015, i commi riguardanti la valutazione dei dirigenti scolastici:
93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute neldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:
competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.
94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici delMinistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.
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