"Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Salva-infrazioni con nuove norme per i lavoratori della scuola: il tema è quello della procedura 4231 attivata nel 2014 dalla Commissione europea sui precari, ma anche la denuncia presentata dall'Anief ed accolta dal Comitato europeo dei diritti sociali nel 2019 e, ancora, la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2021". A dichiararlo è stato oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel commentare le novità approvate in ambito scolastico.
“La situazione dei docenti a tempo determinato deve ritenersi del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, quanto alla natura del lavoro svolto e delle competenze professionali, qualora l’entità del lavoro svolto. Né sussistono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della c.d. Carta Docente, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi”: a scriverlo è il Tribunale di Pescara, sezione lavoro, nell’esaminare il ricorso di un docente che ha svolto due supplenze annuali senza ricevere i 1.000 euro della formazione e dell’aggiornamento professionale. Nel risarcire l’insegnante della somma, il giudice del lavoro ha rimarcato che a ricevere la Carta docente sono per legge tutti i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Escludere i supplenti annuali non ha quindi senso.
“Il mancato riconoscimento del beneficio” della Carta del docente “ai docenti assunti con contratti a tempo determinato si pone in contrasto sia con i principi costituzionali sia con quelli eurounitari”: a stabilirlo è stato il Tribunale di Pescara che ha dato ragione ai legali Anief che avevano presentato un ricorso in difesa di una docente con “diversi contratti a tempo determinato negli anni scolastici pregressi (2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021)” senza vedersi mai assegnare la copertura economica utile a coprire le spese per l’aggiornamento professionale obbligatorio.
La Retribuzione professionale docente non può essere assegnata solo ad una parte del docente: va assegnata a tutti gli insegnanti, “anche luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato”. A scriverlo, in una sentenza esemplare, è il Tribunale di Cosenza, servizio lavoro, che ha accolto il ricorso di un supplente che per cinque annualità ha lavorato senza percepire l’Rpd. Il giudice del lavoro, facendo riferimento alla normativa euro-unitaria e anche all’Ordinanza n. 20015 della Cassazione Sezione Lavoro del 27 luglio 2018, non ha avuto dubbi nel riconoscergli “la retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede (anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022)” e a condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito “al pagamento a tale titolo dell’importo – non contestato – di € 5.435,88 oltre interessi dal dovuto al saldo”.
“I docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”: pertanto, non esistono “ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni)”: a scriverlo è stato il 1° giugno 2023 il giudice del lavoro di Livorno nell’assegnare ben, 3.500 euro ad un docente che per sette anni, dall’anno scolastico 2016/17 a quello in corso non ha ricevuto la Carta del docente. Il Tribunale ordinario ha messo tutto a posto, assegnandogli i 3.500 euro e ricordando che sul tema si è espressa la “Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE)”.