Anief ha avviato la campagna nazionale per il riconoscimento del titolo conseguito all’estero dopo l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. L’obiettivo del sindacato è quello di accelerare le procedure di valutazione delle domande e una volta accolte di far sciogliere la riserva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta e l’assistenza sindacale. Come ha spiegato Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato, “serve un’azione incisiva per evitare ulteriori blocchi”.
Oggi in Italia lo stipendio degli insegnanti precari o assunti in ruolo nei primi otto anni di carriera risulta inferiore a quello di un operaio che opera nel campo edilizio: se questi percepisce in media 1.600 euro al mese, un docente laureato collocato nella fascia stipendiale iniziale si ferma a meno di 1.500 euro mensili. Anche in Francia i compensi iniziali risultano non altissimi, ma non certo ai livelli sotto la soglia della dignità che vengono assegnati nel nostro territorio nazionale: nel paese transalpino, scrive Le Monde, lo stipendio degli insegnanti pur risultando in decrescita si colloca sempre ben al di sopra di quello di un operaio edile.
Anief avvia la campagna nazionale per il riconoscimento del titolo conseguito all’estero dopo l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. L’obiettivo del sindacato è quello di accelerare le procedure di valutazione delle domande e una volta accolte di far sciogliere la riserva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta e l’assistenza sindacale: sono già più di 700 le ordinanze di commissariamento del Tar Lazio secondo la nota interna del ministero dell’Istruzione e del Merito n. 3459 del 1° febbraio scorso. “Serve un’azione incisiva per evitare ulteriori blocchi”, spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Coloro che vogliono aderire alla campagna per il riconoscimento del titolo conseguito all’estero possono cliccare al seguente link.
“La soglia minima per l’effettiva comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo” può “essere individuata dalla durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico oggetto della domanda”: a scriverlo è il Tribunale di Vicenza - prima sezione civile, settore delle controversie di lavoro e di previdenza – accordando ad un insegnante precario 1.000 euro per la Carta del docente non assegnatagli a seguito delle supplenze svolte negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice ha rilevato che i 5 mesi di servizio a termine indicato “sono pari all’entità minima della prestazione di un docente di ruolo part time ai sensi dell’art. 39, co. 4 CCNL e dell’art. 4.1 OM 55/1998 (cioè il 50% dell’orario di docenza dell’insegnante full time)”, rispetto ai quali “la normativa riconosce il bonus in misura piena”: si tratta, chiarisce il giudice, di “un ragionevole tentativo di arginare il rischio di discriminazione che deriverebbe dalla considerazione di periodi, come quelli degli scrutini e dei corsi preliminari all’inizio dell’anno scolastico, a cui non partecipano molti supplenti (nella fisiologia, tutti) avendo un incarico limitato al più alla durata delle attività in aula”.
I precari sono tra i lavoratori più penalizzati: in tribunale si va per fare rispettare i diritti loro negati e sempre più spesso i giudici li risarciscono per più motivazioni. Ad esempio per il recupero, con una causa giudiziaria unica, della Retribuzione professionale docente e delle ferie non godute ma mai pagate. È accaduto a fine 2022 a Piacenza, dove il tribunale ha assegnato 4 mila euro, a compensazione dalla mancata monetizzazione delle ferie non godute e della Rpd ancora una volta negata a un supplente. Succede di nuovo, sempre a Piacenza, dove per un periodo di supplenze brevi svolte tra il 2014 e il 2016 una docente precaria si è vista riconoscere 1.225 euro per mancata presenza in busta paga della Retribuzione professionale docente; nella sentenza, in cui si fa riferimento alla normativa euro-unitaria non adottata in Italia, la stessa insegnante ha poi ricevuto, sempre come risarcimento, altri 818 euro “per il riconoscimento delle indennità di ferie non godute” negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18. Le cifre vanno incrementate con “gli interessi delle singole scadenze a saldo”.