“La soglia minima per l’effettiva comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo” può “essere individuata dalla durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico oggetto della domanda”: a scriverlo è il Tribunale di Vicenza - prima sezione civile, settore delle controversie di lavoro e di previdenza – accordando ad un insegnante precario 1.000 euro per la Carta del docente non assegnatagli a seguito delle supplenze svolte negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice ha rilevato che i 5 mesi di servizio a termine indicato “sono pari all’entità minima della prestazione di un docente di ruolo part time ai sensi dell’art. 39, co. 4 CCNL e dell’art. 4.1 OM 55/1998 (cioè il 50% dell’orario di docenza dell’insegnante full time)”, rispetto ai quali “la normativa riconosce il bonus in misura piena”: si tratta, chiarisce il giudice, di “un ragionevole tentativo di arginare il rischio di discriminazione che deriverebbe dalla considerazione di periodi, come quelli degli scrutini e dei corsi preliminari all’inizio dell’anno scolastico, a cui non partecipano molti supplenti (nella fisiologia, tutti) avendo un incarico limitato al più alla durata delle attività in aula”.
Premesso ciò, nella sentenza di Vicenza si ricorda che “il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della carta docente qualora egli sia stato assunto a termine nell’anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto”. Pertanto, “non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni”, fino al maggio 2022, a partire “dall’art. 4 Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento”, l’esclusione dei docenti precari annuali dall’assegnazione della Carta del docente da 500 euro annuali. Ciò anche alla luce del fatto “che le mansioni svolte dal docente a termine sono, evidentemente, del tutto identiche a quelle del docente di ruolo”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “l’indicazione temporale dei 5 mesi di insegnamento annuo nella sentenza di Vicenza è un ulteriore precedente a favore di chi, come noi, sostiene da tempo che il supplente non può essere escluso dal pagamento delle spese vive per l’aggiornamento professionale. La discriminazione, infatti, spunterebbe dietro l’angolo. esorta ancora una volta il legislatore a produrre una norma che sancisca una volta per tutte il sacrosanto diritto di tutti gli insegnanti. A questo punto, riteniamo che tutti i lavoratori che abbiano svolto non meno di 150 giorni abbiano facoltà di presentare ricorso al giudice del lavoro con i legali Anief, così da recuperare i 500 euro l’anno loro sottratti dal 2016 in poi”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VICENZA
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: condanna il Ministero dell’Istruzione a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 1.000,00 euro da spendersi entro il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa; condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore dei difensori antistatari.
COME PRESENTARE RICORSO CON ANIEF
Anief si rivolge a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 perchè presentino ricorso al giudice per farsi assegnare i 500 euro annui della carta del docente in: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma. È possibile visionare video guida, più modalità di adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.
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