Secondo la Corte Costituzionale la sospensione dello stipendio per il lavoratore che non ha ottemperato all’obbligo vaccinale è costituzionale: lo si apprende dalle sentenze sulle 12 ordinanze discusse il 30 novembre scorso. Per la Consulta è tutto costituzionale: è colpa del lavoratore essersi sottratto alla prestazione d'opera. Il sindacato Anief non è d'accordo e avvierà le procedure per ricorrere gratuitamente alla Cedu per violazione degli articoli 9 e 14 e degli artt. 3, 20, 21 e 35 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia europea.
Il sindacato rappresentativo Anief non è d'accordo e avvia le procedure per ricorrere gratuitamente alla CEDU per violazione degli articoli 9 e 14 e degli artt. 3, 20, 21 e 35 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, in attesa della sentenza della CGUE.
Il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari “è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato”: a scriverlo è stato il tribunale di Bologna, ricalcando la posizione del Consiglio di Stato che “con pronuncia d’annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta” del docente”. Dopo avere ricordato che l’esclusione dei precari dall’accesso alla card da 500 euro annui è pure in “contrasto con le clausole 4 e 6 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999” e quindi con “il diritto euro unitario”, sul quale si è espressa anche la Corte di Giustizia UE “con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21”, il giudice del tribunale emiliano ha deciso di accogliere in pieno le richieste di un insegnante di scuola superiore che ha svolto supplenze tra il 2016 e il 2021: al professore vanno 3 mila euro.
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale docente” e “la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non” può “rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento” della Carta del docente, che va considerata “un vero e proprio investimento (…) non è certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa”: a scriverlo è stato il tribunale ordinario di Vicenza, che ha accordato ad un’insegnante quattro annualità di formazione, pari a 2 mila euro, a seguito di altrettante supplenze annuali svolte tra il 2015-16 e il 2018-19. Nel ricordare l’ordinanza del 10 maggio 2022, nella causa C-450/2021, della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il giudice ha spiegato che “il bonus di cui si discute, proprio perché erogato in conseguenza della concreta instaurazione di un rapporto di lavoro, è quindi da considerarsi condizione di impiego e, come tale, ritentante nell’ambito della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio piuttosto che nell’ambito della (meno vincolante) clausola n. 6 in tema di formazione del personale a termine”.
Ancora 3 mila euro ad un docente in un’unica soluzione da parte del tribunale di Venezia: a distanza dalla sentenza di alcuni giorni fa, il tribunale veneto ha assegnato ad un altro supplente della scuola pubblica ben sei annualità della Carta del docente da 500 euro annui prevista dall’art.1 della Legge n. 107/2015 solo per gli insegnanti di ruolo. Il giudice ha stilato un lungo elenco di tipologie di insegnanti che beneficiano della card di aggiornamento, tra cui vi sono anche quelli in prova e che potrebbero essere anche non immessi in ruolo: la tesi di esclusione è irragionevole. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è ormai acclarato che il docente precario, come pure l’educatore, ha pieno diritto ad avere la carta del docente, a partire da quando è stata introdotta nel 2016. Chi ha svolto una o più supplenze annuali in questi anni farebbe quindi bene a presentare ricorso al giudice del lavoro con Anief”.