Anief, al fine di far rispettare i diritti dei lavoratori della scuola, ha avviato la campagna “Non un euro di meno”. Ogni utente, tramite apposito modulo, potrà registrarsi e richiedere gratuitamente informazioni e consulenza sul proprio stato matricolare e sugli eventuali diritti relativi alla giurisprudenza.
La Carta del docente va data ogni anno non solo ai docenti supplenti ma anche agli educatori precari. Così ha deciso il tribunale di Rovigo nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un educatore che per due annualità, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, ha prestato servizio a tempo determinato senza vedersi assegnare la card annuale da 500 euro: il giudice ha accolta favorevolmente l’istanza assegnando al precario “l’importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Sia un idoneo che un vincitore sono risultati idonei alla fine di un concorso, con la differenza che i secondi sono stati immessi in ruolo. Ma i primi non possono ritrovarsi tagliati fuori del tutto e nemmeno inseriti nella graduatoria di merito.
Anche il Tribunale di Roma sostiene che la Carta del docente non può essere negata al personale precario. Lo fa rispondendo favorevolmente, con sentenza, alla richiesta dei legali Anief in difesa di una insegnante che tra il 2020 e il 2023 ha sottoscritto tre supplenze annuali tutte con scadenza 30 giugno: nel condannare l’amministrazione al pagamento di 1.500 euro, il giudice del lavoro ricorda che sulla questione si sono espressi, tutti con parere favorevole ai precari che hanno presentato ricorso, prima il Consiglio di Stato, poi la Corte di Giustizia Europea e di recente la Corte di Cassazione.
Il ricorso promosso dal sindacato Anief al giudice del lavoro si ripropone di ottenere un risarcimento del danno economico e il recupero del punteggio di servizio contestando l'ordinanza ministeriale n. 88/2024 nella parte in cui considera rinunciatari sulla classe di concorso i docenti che, rientrando nel turno di nomina effettuato dall'algoritmo, non hanno ottenuto nessuna supplenza per carenza di sedi espresse.