È assodata e inequivocabile “la illegittimità dell’art. 3 d.p.c.m. 29 novembre 2016 nella parte in cui limita il novero dei beneficiari della Carta elettronica del docente ai soli lavoratori a tempo indeterminato”: a scriverlo è il Tribunale di Velletri che ha quindi accolto il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un insegnante che tra il 2018 e il 2022 ha svolto supplenze nella scuola senza vedersi riconoscere la card annuale da 500 euro per l’aggiornamento professionale: il giudice del lavoro non ha avuto dubbi nel conferire al docente i 2.000 euro negati per altrettante supplenze e condannare quindi la condotta discriminatoria decisa dal legislatore e attuata dal Ministero.