Con quale criterio lo Stato sottrae la Retribuzione professionale docente ai supplenti che hanno sottoscritto contratti di breve durata e saltuari? A chiederlo, non riscontrando giustificazioni valide, è stato il giudice del Tribunale di Marsala, sezione Civile e Lavoro, al quale si è rivolto un insegnante, difeso dai legali Anief, dopo avere rilevato che nelle buste paga ricevute negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 non era presente la voce stipendiale “RPD” – pari a circa 175 euro mensili - invece assegnata ai colleghi di ruolo o con supplenze di lunga durata. Il giudice, esaminata la normativa, ha accolto il ricorso Anief ritenendo che l’Amministrazione dovrà restituire al docente le migliaia di euro sottratte in modo illegittimo, comprensivi “i diritti connessi al TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Determinante, nell’arrivare a questa conclusione, è stato anche il parere della Corte di Giustizia europea, per la quale, ha ricordato nella sentenza il giudice del Tribunale di Marsala «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» che però nella fattispecie non sussistono.