Un docente svolge cinque anni di supplenze, tra il 2014 e il 2019, e si ritrova con le ferie non utilizzate ma neanche pagate: l’insegnante si rivolge al Tribunale di Firenze ed ora il giudice gli restituisce le somme che l’amministrazione gli aveva negato, pari a 2.461,40 euro più gli interessi, respingendo la tesi del ministero dell’Istruzione che aveva anche portato avanti la tesi della “prescrizione quinquennale dei crediti”. A questo proposito, è stata fatta valere la “consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma, in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, essere decennale il termine per il decorso della prescrizione, per la natura mista della stessa, con prevalente carattere risarcitorio”.
Marcello Pacifico, presidente Anief, commenta la sentenza ricordando che le giornate di ferie non utilizzate vanno monetizzate e pagate al docente. Invitiamo tutti i docenti che si trovano nella situazione di non vedersi pagate le ferie, pari a circa 2 giorni e mezzo al mese, ad utilizzare il nostro Calcolatore online gratuito: verificata la fondatezza del ricorso, si può presentare l’istanza in Tribunale”.
LA SENTENZA
Nella sentenza il giudice ricorda che nei confronti del “docente soggetto all’obbligo di godere delle ferie e delle festività soppresse nei periodi di sospensione delle lezioni (art. 1 comma 54 in relazione all’art. 1 comma 55 L. n. 228/2013 e art. 14 CCNL 2007), si applica la monetizzazione delle ferie consentita dall’art. 1 comma 55 L. n. 228/2013, che ha modificato l’art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Sono da ricomprendersi i giorni di festività soppresse, dedotti dal ricorrente per ogni a.s., considerato che sono regolati dall’art. 14 del CCNL 2007, quali riposo, da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
In conclusione, per il giudice “risulta accertato che il ricorrente, negli a.s. a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 ha maturato 86,92 giorni di ferie/festività non goduti e che, considerata la dedotta retribuzione giornaliera non contestata, ha diritto al pagamento dell’indennità sostituiva per ferie non godute pari a € 2.641,40. Il Ministero è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt.429 c.p.c., 16, comma 6 della legge 412/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994”.
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