Il diritto a conservare la fascia stipendiale 0-3 anni non può riguardare solo il personale di ruolo: lo ha ribadito il giudice del Lavoro di Catania con una sentenza che dà piena ragione ad una docente supplente nel 2010 poi entrata in ruolo nel 2015 e con decreto di ricostruzione della carriera emesso il 17 marzo 2017: “la disposizione di fonte collettiva in questione, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, non può che essere considerata applicabile (con la disapplicazione della limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”, ha deciso il giudice. Nelle conclusioni, quindi, si conferma “il diritto della parte ricorrente a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” con la condanna dell’amministrazione scolastica convenuta al pagamento dei relativi importi incrementati della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati da ogni singola scadenza retributiva fino al saldo”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la sentenza dà consistenza a quanto abbiamo sempre detto sulla cancellazione del primo scatto stipendiale: oltre che essere un atto illegittimo, avallato dagli altri sindacati, va combattuta anche l’illogica scelta dell’amministrazione di farlo sparire anche dalle ricostruzioni di carriera del personale in servizio prima dell’approvazione della scellerata legge del 2011. A questo proposito – conclude il sindacalista – invito il personale scolastico a verificare la possibilità di recuperare l’anno perso, con annesso risarcimento, utilizzando il nostro Calcolatore online gratuito”.
I legali dell’Anief, promotori del ricorso, hanno fatto osservare che “il CCNL di comparto del 19 luglio 2011 aveva previsto la rimodulazione delle posizione stipendiali con l’accorpamento della prima (0-2) e della seconda (3-8) previgenti, creando dunque una fascia 0-8; che con accordo del 4 agosto 2011 era stato previsto che “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 –2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam,il valore retributivo della fascia stipendiale “3 –8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 –14 anni”; che tale clausola di favore, derogatoria della disciplina generale doveva trovare applicazione anche al personale assunto con contratti a tempo determinato già iniziati alla data del primo settembre 2010 e ciò a pena della violazione del principio di parità di trattamento di matrice eurocomunitaria, sì come già ritenuto da numerose pronunce giurisprudenziali”.
Ne consegue che il giudice di Catania ha accolto il ricorso “disapplicando la limitazione per i docenti di ruolo prevista nella clausola di salvaguardia di cui al C.C.N.L del 19 luglio 2011 dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva ‘9 – 14 anni’”. È stata quindi condannata “l’Amministrazione resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive dovute in virtù del superiore accertamento oltre accessori come per legge”, oltre che “al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, che liquida in € 3513,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
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