Lo Stato non può sottoporre a tassazione le somme risarcitorie assegnate dal giudice al personale scolastico per compensare la mancata assunzione a tempo indeterminato e quindi l’abuso dei contratti a termine: lo ha stabilito la Sezione Terza del Tar della Lombardia, che con sentenza del 25 marzo ha restituito ad un docente che aveva presentato ricorso, attraverso degli avvocati dell’Anief, l’importo “di euro 1.512,87 illegittimamente trattenuto a titolo di ritenuta IRPEF” applicata sul risarcimento di 6.175,00 assegnato sempre a seguito di ricorso presentato dal sindacato.
“Questa sentenza – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ci dice che l’amministrazione non può trattenere indebitamente l’Irpef sui risarcimenti assegnati ai docenti per la scellerata reiterazione dei contratti a termine. Si tratta di un principio importante, perché a questo punto a nostro avviso va applicato a tutte le sottrazioni illegittime applicate in casi analoghi, come se si trattasse di semplici redditi di lavoro”.
LA SENTENZA
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale “il ricorso è fondato”, perché “il Ministero resistente ha indebitamente trattenuto, rispetto alla liquidazione dovuta al ricorrente a titolo di risarcimento, e nell’ambito della corresponsione complessiva degli emolumenti stipendiali, un importo pari ad euro 1.512,87, a titolo di tassazione sul reddito di lavoro”.
Per il Tar, quindi, “il ricorso deve dunque essere accolto, con obbligo per l’amministrazione resistente di provvedere alla corretta esecuzione del giudicato inerente alla sentenza da ottemperare, da cui consegue in via immediata, in sede di cognizione incidentale connessa all’odierno giudizio, e fatto salvo il rapporto tributario sottostante – il cui eventuale accertamento con valore di giudicato è rimesso al Giudice fornito di giurisdizione”.
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