Lo Stato si ostina a non calcolare integralmente servizi di supplenza, precedenti all’immissione in ruolo, del personale scolastico, ma ancora una volta il giudice gli dà torto e risarcisce il docente o Ata di turno che fanno ricorso: stavolta è stato il Tribunale di Sassari, sezione Lavoro, a stabilire che è errato applicare i limiti di valutazione “in base ai criteri di cui all’art. 485 d.lgs. n° 297/94, in violazione della direttiva CE 1999/70”.
“La sentenza emessa in terra sarda – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – conferma ancora una volta che si possono recuperare gli anni svolti da precario anni fa, ma che non vi è alcuna differenza tra il servizio prestato come precario e quello svolto quando si è successivamente entrati in ruolo. Va considerato allo stesso modo, con conseguente risarcimento per l’avere sottratto una somma non indifferente dalla busta paga per anni e anche l’adeguamento derivante dalla collocazione di una nuova fascia stipendiale superiore. Invitiamo chi non l’avesse fatto a presentare ricorso con Anief, previa verifica della somma da recuperare tramite il calcolatore online messo a disposizione gratuitamente a tutti sempre dal nostro sindacato”
Con la sentenza, emessa alcuni giorni fa rispetto al ricorso presentato – tramite i legali dell’organizzazione sindacale Anief - da una insegnante assunta a tempo indeterminato nel 2010, il giudice ha dichiarato “il diritto della ricorrente alla integrale valutazione del servizio postruolo ai fini della progressione stipendiale corrispondente, sulla base del CCNL Comparto scuola applicabile ratione temporis” e condannato “il MIUR, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.279,56, oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo”.
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