Gli anni di supplenze vanno tutti conteggiati per intero e inseriti come tali nella ricostruzione di carriera: vale sia per i docenti che per il personale Ata. Lo ha ribadito il giudice, stavolta del Tribunale ordinario di Lucca, che ha ordinato di considerare tutto il “servizio alle dipendenze del medesimo Ministero, prima dell’immissione in ruolo” con “contratti a tempo determinato dal dicembre del 2000 fino all’agosto del 2010”, riguardante “una collaboratrice scolastica assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione l’1.9.2011”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la sentenza dimostra, per chi ancora non avesse preso coscienza dell’opportunità concreta di vedersi considerare tutti gli anni di precariato, nessuno escluso, ai fini della ricostruzione di carriera: anche stavolta, il giudice ha non solo accordato la nostra tesi, ma ha anche restituito migliaia di euro al collaboratore scolastico che ha presentato ricorso, assegnandogli pure la migliore fascia stipendiale per effetto dello ‘scatto’ derivante sempre dal riconoscimento degli anni di supplenza fino ad oggi invece considerati solo in parte ai fini della formazione degli anni di carriera”.
Tutti coloro che, docenti o Ata, abbiano dei servizi pre-ruolo considerati non pienamente, possono ancora presentare ricorso con Anief: a tal fine possono verificare gratuitamente l’entità della somma da recuperare attraverso il calcolatore on line messo a disposizione gratuitamente a tutti sempre dal sindacato.
LA SENTENZA
Al giudice, i legali dell’Anief hanno chiesto di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 9 mesi 7 e giorni 22”. E di provvedere ai conseguenti risarcimenti e ricollocazioni stipendiali, considerando la fascia superiore derivante dal maggiore numero di anni di supplenza considerati finalmente dall’amministrazione.
Dopo avere esaminato il caso e le ragioni delle parti, il giudice si è quindi rifatto “ai principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro ed evidenziando che “l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto” (Cass. civ. [ord.], 06-04-2017, n. 8945)”.
Quindi, il Tribunale ha dichiarato “il diritto della” collaboratrice scolastica “ricorrente all’immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l’anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato, come se il rapporto fosse stato costituito sin dall’inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato”. Inoltre, ha condannato “l’Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l’anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato”. Infine ha condannato “l’Amministrazione resistente a pagare alla ricorrente le differenze tra le somme che le sarebbero spettate ove fosse stata fatta una ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il servizio effettivamente prestato prima dell’immissione in ruolo e quelle invece corrispostele nel periodo dal 20.10.2013 fino all’attualità”.
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