Il Tribunale di Milano, sezione Civile, settore Lavoro, si oppone al risarcimento danno chiesto da una docente non vaccinata e a lungo sospesa dal servizio: secondo il giudice del lavoro che ha esaminato il ricorso, “la sospensione è conforme alla Costituzione e non è dovuto alcun risarcimento del danno: né, si osserva, appare sussistere alcuna violazione tra la fattispecie in esame e la giurisprudenza costituzionale o comunitaria”. Nella sentenza si legge che “non è possibile riconoscere l’assegno alimentare ai docenti sospesi”. La docente aveva chiesto al giudice, scrive la stampa specializzata, “di ottenere l’annullamento del provvedimento di sospensione non retribuita per mancata esecuzione dell’obbligo vaccinale, la reintegra in servizio eventualmente anche in diverse mansioni idonee evitare il contagio da Sars Cov – 2 e la corresponsione a suo favore di tutti gli stipendi maturati dalla sospensione”.
Anief, che ha patrocinato centinaia di ricorsi contro l’obbligo vaccinale, l’assegnazione di una parte dello stipendio ai lavoratori non vaccinati e il ritorno in classe con gli studenti dal 1° aprile scorso, non vuole entrare nel merito della sentenza emessa dal Tribunale di Milano e che va comunque rispettata. “Quello che non si comprende – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è per quale motivo non si sospenda il giudizio sulla richiesta formulata dal docente, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale e della Corte di giustizia europea proprio sulla materia dell'obbligo vaccinale e dell'assegno alimentare”.
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