Ancora un intervento del giudice del lavoro su una ricostruzione di carriera realizzata dall’amministrazione con calcoli errati, con gravi danni economici: stavolta il calcolo in difetto ha riguardato una docente di Geografia che ha presentato ricorso, attraverso i legali Anief, per avere svolto prima dell’immissione in ruolo una decina d’anni di supplenze ritrovandosi “illegittimamente attribuita la prima fascia stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data di conferma in ruolo (CCNL personale del comparto scuola del 19.07.2011)”. Il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, ha scritto che “è di solare evidenza il contrasto sussistente tra la normativa pattizia (art. 2 comma 3 cit.) e quello comunitario (commi 1 e 4 della clausola 4), contrasto che finisce con il riservare al docente assunto a tempo indeterminato un trattamento meno favorevole rispetto a coloro che abbiano svolto il suo stesso lavoro con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2010”. Pertanto, il giudice ha collocato nella fascia superiore, corretta, l’insegnante decidendo anche di assegnarli un risarcimento pari a “4.208,06, oltre interessi”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sulla ricostruzione di carriera l’amministrazione continua a fare grande confusione, penalizzando sistematicamente coloro che dopo anni di precariato entrano in ruolo collocandoli su fasce errate e così dando loro stipendi ancora più ridotti di quelli che già esigui che devono loro essere assegnati. Anche il Governo, con il decreto “Salva-infrazioni”, ha cercato di mettere mano al problema, impostando però la modifica su un presupposto che rischia di penalizzare ancora tanti colleghi”. Tutti coloro che fossero interessati ad aderire al ricorso Anief, a seguito di una ricostruzione di carriera che penalizza gli anni di precariato, possono cliccare sul seguente link.
LA SENTENZA
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI ROMA
Tra le motivazioni, il Tribunale ha ricordato che “la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP), rubricata “Principio di non discriminazione” al primo comma dispone che ‘Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato’”.
Nella sentenza si legge anche che “la Corte di Giustizia con la sentenza del 20.09.2018 relativa alla causa Motter c. Italia (C-466/17): “la clausola 4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Ministero dell’Istruzione di emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera assegnando alla” ricorrente, “in applicazione della clausola di favore contenuta all’art. 2 comma 3 dell’Accordo sindacale del 4 agosto 2011, la classe stipendiale 3-8 con conseguente riconoscimento del suo diritto a percepire, con assegno ad personam, il valore retributivo della fascia corrispondente, fino al conseguimento della successiva fascia stipendiale 9-14;
2) Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della” ricorrente “della complessiva somma di € 4.208,06, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo;
3) Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
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