A un docente che transita da un grado di scuola all’altro va riconosciuto per intero tutto il servizio precedente al passaggio di ruolo: a ribadirlo è stato il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha riconosciuto interamente i nove anni di servizio di ruolo svolti (dall’anno scolastico 2007/08 all’a.s. 2015/16) da una maestra della scuola dell’infanzia dopo che nel 2016 era diventata docente di scuola secondaria di secondo grado. Il Ministero è stato condannato a “corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della ricostruzione della fascia stipendiale di competenza” e ad assegnare continuativamente alla stessa docente uno stipendio maggiorato. In fase di ricostruzione di carriera, l’amministrazione le aveva invece negato tale diritto, facendole perdere tutta l’anzianità di servizio accumulato nella scuola dell’infanzia.
Grazie ai legali dell’Anief, il giudice del lavoro ha invece detto che non possono essere aggirate diverse sentenze della Cassazione, emesse tra il 2016 e il 2021, “il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutalo per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, vale anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e, quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna”. Da ciò “discende che, in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta all’insegnante in misura integrale, anziché nei limiti della cosìdetta temporizzazione”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “questa sentenza conferma che il riconoscimento negato o parziale degli anni svolti con un ruolo diverso va superato con una nuova norma. È chiaro che in attesa di vedere cassata una volta per tutta la cosiddetta ‘temporizzazione’, solo il giudice ha la possibilità di assegnare l’intero servizio all’interno della ricostruzione di carriera, procedendo così anche al risarcimento per gli stipendi corrisposti in misura inferiore, oltre che il probabile passaggio su fascia economia più vantaggiosa derivante dal passaggio automatico su livello stipendiale maggiore”.
Il giudice ha deciso che “il M.I.U.R. deve quindi essere condannato, in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente, a riconoscere integralmente i 9 anni di servizio da essa prestati, dall’anno scolastico 2007-2008 all’anno scolastico 2015-2016, come docente di ruolo presso la scuola dell’infanzia. Inoltre, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere collocata nella posizione stipendiale, prevista dal C.C.N.L. Scuola, maturata a seguito della valutazione dell’intero servizio di ruolo effettivamente prestato nella scuola materna dall’anno scolastico 2007-2008 all’anno scolastico 2015-2016. Per conseguenza, deve essere altresì riconosciuto il diritto di parte attrice a percepire le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza”.
IL CALCOLO
Tutti i docenti e Ata che vogliono verificare gratuitamente l’entità degli anni e delle somme economiche da recuperare, anche per altri diritti calpestati, possono fare libero uso del calcolatore on line messo a disposizione gratuitamente da Anief.
PER APPROFONDIMENTI:
Stipendi da fame, ai docenti delle superiori 250mila euro in meno negli ultimi anni di carriera
Stipendi, Anief attiva il calcolatore rapido per verificare le differenze retributive spettanti
Supplenti, le ferie non godute vanno pagate: lo dice il Tribunale di Como
Pagare ai supplenti i giorni di ferie non utilizzati, il giudice ordinario di Parma non transige