Ai docenti precari va assegnata “la medesima progressione economica” dei colleghi di ruolo: lo ha confermato il Tribunale di Verona nell’esaminare la richiesta di corretta collocazione stipendiale da parte di un docente assistito dai legali Anief che ha svolto alcuni periodi di supplenza con contratti a tempo determinato, a partire dal 25.9.2006, senza però che questi avessero alcuna ripercussione nelle fasce stipendiali. Oltre all’aumento stipendiale, conseguente alla ricollocazione in una fascia superiore, l’amministrazione è stata condannata “a pagare alla ricorrente, la somma di € 2.170,63 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a termine con retribuzione iniziale e quanto dovuto in applicazione della medesima progressione stipendiale dei docenti di ruolo oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti sino al saldo”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “gli anni di precariato vanno considerati alla stregua di quelli di ruolo. È una certezza, sulla quale molti giudici nazionali e non hanno preso una posizione sempre più netta. Si tratta di un assunto che ha diverse ripercussioni positive per coloro che hanno il parere favorevole del giudice, come l’aumento di stipendio e il risarcimento del danno pari quasi sempre a migliaia di euro. Naturalmente, tutto questo ha incidenza anche sulla ricostruzione di carriera, per la quale il sindacato consiglia sempre di presentare ricorso al giudice del lavoro”.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
È una conclusione, quella a cui è giunto il giudice, che trova origine nella “sentenza n. 20918 del 05/08/2019, con la quale la Cassazione ha stabilito che nel settore scolastico la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l' anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell' attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato”. Inoltre, “più di recente, sempre con riferimento alla riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico ed in specie al mancato riconoscimento dello scatto 3-8 anni alla ricorrente, la Cassazione (Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020) ha stabilito che l' art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell' Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del Giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di "salvaguardia"anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell' amministrazione, sicché alla ricorrente, che ha iniziato a lavorare con contratti a termine prima del 2010, va riconosciuta la conservazione della fascia stipendiale 3-8 anni".
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
“Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta durante il periodo di precariato l’anzianità di servizio maturata dall’inizio del rapporto di lavoro, con salvaguardia delle fasce stipendiali 0-2 e 3-8 anni, e conseguentemente alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato;
2) condanna l’amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente, la somma di € 2.170,63 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a termine con retribuzione iniziale e quanto dovuto in applicazione della medesima progressione stipendiale dei docenti di ruolo oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.000 per compensi, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
PER APPROFONDIMENTI:
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