C’è piena equiparazione tra la professione svolta da un docente precario, anche per pochi giorni, e un collega di ruolo: la riduzione dello stipendio del supplente, quindi, non è un giustificabile. A ricordarlo è stato il Tribunale di Ancona che nell’esaminare il ricorso, prodotto dai legali Anief, di un insegnante precario tra ottobre del 2019 e giugno 2022 ha corrisposto 3.335 euro di indennizzo per la mancata assegnazione in busta paga della Retribuzione professionale docente. Il giudice del tribunale del capoluogo marchigiano ha specificato nella sentenza che “la Corte di Cassazione che con ordinanza n. 20015/2018 (cui sono seguiti diversi precedenti di merito versati in atti e tutti conformi) ha disposto la piena equiparazione tra docenti assunti per supplenze temporanee e docenti assunti in ruolo”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la Retribuzione professionale docente, come la Cia per il personale Ata, è un diritto di tutti i lavoratori, anche di chi svolge un solo giorno di supplenza. Togliere dallo stipendio la Rpd è discriminante, perché si vanno a privare dei lavoratori già pagati poco circa 175 euro mensili. L’Anief, pertanto, è sempre più determinata nel presentare, con i propri legali, i ricorsi ad hoc per il recupero della Retribuzione professionale docente: ogni docente potrà valutare direttamente con le nostre strutture territoriali quale è l’entità della somma da recuperare istanza di recupero di quanto negato in prima battuta”.
IL COMMENTO DEL SINDACATO
Il sindacato Anief rammenta che anche secondo la Cassazione la Rpd “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Il sindacato, inoltre, sa bene che in base alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
“Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere a XXXX XXXX la voce retributiva “retribuzione professionale docenti” per le supplenze susseguitesi tra l’ottobre 2019 e il giugno 2022 per un importo di Euro 3.335,38, oltre accessori come per legge;
2) Condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere a XXXX XXXX le spese di lite che liquida in Euro 1.249,00, di cui Euro 1.200,00 per compenso professionale ed Euro 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona, il 22.9.2023 all’esito dello scambio di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.”.
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