Domenica prossima oltre 150mila insegnanti precari termineranno il loro rapporto di lavoro con la scuola: sono tutti i supplenti annuali con scadenza del contratto al 30 giugno 2024. Si tratta del raggruppamento più importante di docenti precari, che coinvolge anche quasi 100mila insegnanti di sostegno, con o senza specializzazione, assunti per coprire i cosiddetti posti in deroga collocati inopinatamente per legge negli organici di fatto e non in quelli di diritto (dove dovrebbero andare perché sono cattedre a tutte gli effetti senza titolare).
“Tutti questi insegnanti è bene che controllino il loro cedolino dello stipendio, perché dovrebbero trovarsi pagate tutte le ferie non utilizzate nel corso dell’anno: qualora, come spesso accade, dovessero non ‘spuntare’ nella busta paga stipendiale le somme equivalenti ad ogni giorno di ferie non goduto, allora è bene che presentino ricorso con il nostro sindacato, perché solo qualche giorno fa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16715/2024, ha dato piena ragione alla tesi sostenuta dai legali Anief confermando che le ferie dei precari al 30 giugno vanno sempre retribuite”. Tale posizione, peraltro, non è differente dai molteplici casi già affrontati da diversi tribunali (come la sentenza della Corte d’appello di Firenze) e dalla Cassazione stessa in diverse pronunce (ad esempio la sentenza n. 23934/2020, la sentenza n. 21780/2022 e l’ordinanza n. 14268/2022).
“Considerato che, nel periodo di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, ma anche dall’8 al 30 Giugno) i docenti rimangono in servizio, poiché a disposizione del datore di lavoro – ha spiegato l’avvocato Walter Miceli, dell’Anief, durante un Question Time organizzato da Orizzonte Scuola – l’assegnazione d’ufficio delle ferie è da considerarsi una prassi illegittima. Infatti, tre sono le possibilità: o i docenti restano in servizio o richiedono, effettivamente ed esplicitamente, le ferie oppure il Dirigente scolastico deve invitare i docenti a fruire delle ferie avvisandoli che, in caso contrario, perderanno il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva”.
Da parte del Dirigente scolastico c’è dunque, l’obbligo, sancito già dalla normativa europea, di produrre, espressamente e personalmente, un duplice avviso nei confronti del docente che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato deve invitare, formalmente e in modo accurato, il docente a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall’altro lato, sempre il dirigente scolastico, deve informare il docente che l’eventuale mancata fruizione dei giorni di ferie comporterà la perdita delle stesse al termine del rapporto di lavoro e la perdita del diritto all’indennità sostitutiva. Ma se il docente non è stato avvisato formalmente, conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non fruite: tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni.
“Abbiamo calcolato – ha spiegato ancora l’avvocato Miceli alla stampa specialistica – che, seguendo il ragionamento della Cassazione, i docenti precari che si sono trovati in questa situazione possono richiedere al Ministero fino a 1.000 euro per ciascuno degli ultimi 10 anni, per un totale di 10 mila euro di indennità sostitutiva a partire dal 2014. A tale scopo, però, è importante che l’insegnante invii una lettera raccomandata o una PEC interruttiva della prescrizione al Ministero”.
“Ricapitolando – conclude il legale che opera per il giovane sindacato - , se negli ultimi 10 anni gli insegnanti non hanno ricevuto alcun avviso da parte del dirigente scolastico, possono aver diritto a ricevere l’indennità sostitutiva delle ferie per ogni anno in cui non è stato fornito loro l’avviso. Spetta al dirigente scolastico dimostrare di aver fornito adeguato avviso in base alle modalità previste dalla scuola, ad esempio tramite una circolare firmata o una notifica via PEC”.
Attraverso il ricorso con Anief è possibile recuperare fino a 10.000 euro di indennità sostitutiva per ferie non godute negli ultimi dieci anni, ovvero fino a 1.000 euro all'anno per ogni contratto stipulato al 30 giugno dal 2014 ad oggi. Per maggiori informazioni e aderire all’azione legale dell’Anief, cliccare qui.
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