La decisione del legislatore di assegnare la Carta del docente solo al personale di ruolo è errata e discriminante. Lo ha ricordato anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, evidenziando il contrasto “con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione”. A ricordarlo è stato pochi giorni fa il tribunale del lavoro di Udine, che nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire con 2.000, più accessori di legge, una insegnante precaria che per quattro anni si è dovuto aggiornare professionalmente a proprie spese. Sempre il giudice del lavoro ha osservato che gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ancora, il tribunale friulano ha ricordato che “tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi” sulla causa C-450/2021, “a seguito di rinvio pregiudiziale nell’ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A chiudere la questione ci ha quindi pensato la “recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, laddove ha affermato che “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. 29961/2023)”. Per “la Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “stando così le cose, essendo ormai chiaro qual è l’andamento dei ricorsi per ottenere giustizia e risarcimenti sulla mancata Carta del docente ai precari, viene da sé che presentare ricorso gratuito con Anief al tribunale del lavoro e recuperare fino a 3.000 euro diventa una battaglia di principio e di giustizia. La quota annuale da 500 euro va infatti assegnata, dopo il ricorso, ai supplenti che nell’ultimo quinquennio hanno svolto una supplenza almeno fino al termine dell’anno scolastico”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI UDINE
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa XXXXX XXXXX, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXX, entro i limiti della prescrizione quinquennale, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l’effetto
2. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in favore della parte ricorrente, in relazione agli anni scolastici predetti, l’importo complessivo di € 2.000,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il Ministero resistente a rifondere a XXXXX XXXX le spese di lite che liquida in € 1.030,00 per compensi e in € 49,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
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