Un docente assunto a tempo indeterminato nell’a.s. 2015/2016 assistito e difeso dagli Avv.ti Maria Maniscalco, Walter Miceli Fabio Ganci e Nicola Zampieri, ottiene € 4.522,30 per gli scatti di anzianità mai riconosciuti durante il lungo periodo di precariato, oltre all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19/7/2011 anche se immesso in ruolo successivamente al 2011 con il relativo computo e riconoscimento delle connesse progressioni economiche e la condanna del Ministero dell'Istruzione alle spese di soccombenza, per un totale che supera i 10.000 Euro.
Il docente di scuola secondaria di II grado assunto a tempo indeterminato nell’a.s. 2017/2018, assistito e difeso dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, ottiene 3.564,96 euro per le ferie maturate e non godute da supplente tra gli a. s. 2013/2014 e 2016/2017
Il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite anche dopo il 2013 per il personale della scuola che ha svolto attività lavorativa con contratti a termine con scadenza al 30 giugno di ogni anno è stato riconosciuto in tribunale grazie alla vincente azione legale del sindacato Anief. I tribunali del lavoro, infatti, concordano con le tesi Anief e ritengono che “l’impianto normativo non pone un obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l’anno scolastico. Se, infatti, è espressamente specificato che i giorni di ferie vengono “automaticamente spesi” durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali”, così non è previsto con riferimento al restante periodo di ferie per cui permane, dunque, se non fruito, il diritto del lavoratore alla monetizzazione. Tutti i lavoratori precari della scuola, dunque, o quelli entrati in ruolo che hanno svolto supplenze al 30 giugno, potranno rivendicare in tribunale il proprio diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite negli ultimi 10 anni se hanno stipulato contratti al 30 giugno. La Corte di Cassazione, inoltre, ha chiarito che per quanto riguarda il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, la prescrizione è decennale.
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Accolti in tutta Italia i ricorsi Anief promossi per il riconoscimento del diritto dei supplenti "brevi" a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) - o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA. L’aumento mensile illegittimamente non corrisposto dall’amministrazione come a tutti i supplenti brevi per un’anzianità di servizio (0-14) corrisponde per il personale docente a 175,50 euro, per un collaboratore scolastico a 66.90 euro, per un Ata a 64,50 euro, quasi uno stipendio in più a fine anno. Il ricorso può essere promosso anche dal personale che ha stipulato contratti per "supplenze Covid".
Per aderire al ricorso gratuito per il recupero della Retribuzione Professionale Docenti o del Compenso Individuale Accessorio sui contratti "Covid", clicca qui.
Per aderire al ricorso gratuito per il recupero della Retribuzione Professionale Docenti o del Compenso Individuale Accessorio sui contratti per supplenza breve e saltuaria (per assenza del titolare per malattia, maternità e tutte le supplenze il cui termine non sia fissato al 30 giugno o al 31 agosto di ogni anno), clicca qui.