Sono in arrivo i bandi di concorso per soli titoli rivolti al personale Ata della scuola: è stata infatti pubblicata la nota n. 55934 del 19.04.2024 di indizione dei concorsi rivolti a chi ha svolto almeno 24 mesi di supplenze, con invito agli uffici scolastici “a pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi per soli titoli di cui all’oggetto, entro e non oltre la data del 9 maggio 2024”. Le domande si potranno presentare dalle ore 9.00 del 10 maggio alle ore 14.00 del 30 maggio 2024 direttamente sul Portale InPa. Gli effetti delle domande, con collocazione in graduatoria, saranno utilizzate nell’anno scolastico 2024-25 per i ruoli e le supplenze.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ritiene importante che per la prima volta “l’Ordinanza ministeriale prevede le nuove figure professionali del personale Ata - articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori,
degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni – di cui gli Uffici regionali devono tenere d’ora in poi conto. Sulla valutazione dei titoli, il nostro sindacato ha più volte espresso la sua opinione all’amministrazione, che ha recepito i rilievi solo in parte. In generale, sarebbe bene che si attingesse dalle graduatorie permanenti del personale Ata della scuola per assumere un numero di precari decisamente maggiore rispetto alle percentuali ridotte degli ultimi anni”.
Pacifico ricorda che “i posti vacanti e disponibili per le assunzioni di Ata a tempo determinato ci sono, sono decine di migliaia, però si continuano a limitare le stabilizzazioni a percentuali ridotte. Non è così che si combatte la supplentite, sembra un remake di quanto sta accadendo con gli insegnanti precari, anche loro assunti a ‘dosi’ ridotte e tranne che per il sostegno nemmeno da Gps: così non va, faremo di tutti, anche nelle sedi giudiziarie, per difendere i diritti dei tanti precari destinati a rimanere tali pur in presenza di direttive europee che da tanti anni ci dicono di stabilizzare il personale con titoli in modo automatico dopo 24-36 mesi di supplenze anche non continuative”, conclude il sindacalista Anief.
INFORMAZIONI PER PRESENTARE LA DOMANDA
(Fonte Orizzonte Scuola).
Servizio fino al 30 giugno
Nei bandi di concorso sarà prevista la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.
Ciò per effetto dell’ODG del 19 febbraio che “impegna il Governo: a prevedere che l’attivazione delle procedure per l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024; a valutare l’opportunità di prorogare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario“.
Requisiti
Sui requisiti la nota ricorda:
“2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
Requisito essenziale per le 24 mesi ATA è l’aver svolto 24 mesi di servizio. Il punto 2.2 dell’articolo 2 dell’OM 21/2009:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.
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