Si materializzano gli emendamenti al decreto Coesione presentati da Anief e Cisal dieci giorni fa in audizione all’Ufficio di presidenza della quinta Commissione Bilancio del Senato: le richieste di modifica del decreto legge n.60/2024 riguardano l’organizzazione dei comparti Istruzione e Ricerca e toccano diversi punti: si va dalla validità giuridica degli oltre 6.000 contratti relativi agli organici aggiuntivi ATA e PNRR sottoscritti dallo scorso 16 aprile, alla proroga fino al 30 giugno e al 31 dicembre degli stessi contratti; dalle deroghe ai vincoli attuali sulla mobilità dei neo-assunti, alla trasformazione dei posti in deroga su sostegno in organico di diritto per 100mila nuove assunzioni; dall’introduzione dello strumento musicale nella scuola dell’infanzia, alla conferma dei ruoli per i docenti che hanno superato le prove suppletive nel periodo del Covid, fino alla definizione dei ruoli dei nuovi contrattisti di ricerca attraverso il Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la scuola italiana non può andare avanti con le attuali regole che hanno prodotto risultati disastrosi, come il più alto numero di lavoratori della PA con il 25% di precari e un’altissima percentuale di lavoratori in burnout: introdurre, ad esempio delle deroghe sui vincoli della mobilità del personale scolastico, oltre che la conversione nei ruoli dei posti in deroga dei docenti di sostegno e l’introduzione del profilo giuridico per i ricercatori all’interno del CCNL, sarebbe un toccasana non solo per il personale scolastico, ma anche per i giovani in formazione che si ritroverebbero insegnanti e personale stabilizzati. Sarebbe a questo punto bene per tutti – conclude il leader del giovane sindacato – che i senatori della quinta Commissione di Palazzo Madama prendano in considerazione le nostre ragionate proposte di modifica del decreto Coesione”.
I TEMI DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI DA ANIEF ALLA V COMMISSIONE DEL SENATO
- 10 29.11 Marti e Bucalo estensione contatti ata giuridico dal 16 aprile e 29.12 Camusso e 29.7 De Cristofaro
- 4 e 29.9 Pirondini al 30/6 estensione contratti ata e Camusso 29.8
- 6 Pirondini al 30/12 estensione contratti ata
- 15 Occhiuto deroghe a vincoli mobilità neo-assunti
- 18 Pirondini posti in deroga in organico di diritto
- 3 Pirondini scuole dell'infanzia indirizzo musicale
- 17 De Cristofaro e 29.16 Camusso prove suppletive COVID inserimento GM
- 9 Bucalo Definizione per contratto della nuova figura del ricercatore
TESTI DEGLI EMENDAMENTI
- ESTENSIONE CONTRATTI ATA GIURIDICO AL 16 APRILE 2024:
10Marti
Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" inserire le seguenti: "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".
29.11 Bucalo, Liris, Iannone
Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" inserire le seguenti: "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".
29.7 Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 4, apportare le seguenti modificazione:
a) sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024", con le seguenti "fino al 30 giugno 2024";
b) dopo le parole "alle graduatorie di istituto.", aggiungere il seguente periodo "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati hanno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024.";
c) aggiungere infine il seguente periodo: "Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".
29.12 Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca
Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati avranno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024." - ESTENSIONE CONTRATTI ATA AL 30 GIUGNO 2024
4 Pirondini
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «possono stipulare,» inserire le seguenti: «con decorrenza dal 16 aprile 2024,» e sostituire le parole: «15 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024»
conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "30,854 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "16,854 milioni"
29.8 Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024" con le parole "fino al 30 giugno 2024".
29.9 Pirondini
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" con le seguenti: "30 giugno".
Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "24,684 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "10,684 milioni"
- ESTENSIONE CONTRATTI ATA AL 31 DICEMBRE 2024
6 Pirondini
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" con le seguenti: "31 dicembre"
Conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "74,05 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "60,05 milioni"
- DEROGHE A VINCOLI MOBILITA’ NEO-ASSUNTI
15 Occhiuto
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2024/2025»
- POSTI IN DEROGA IN ORGANICO DI DIRITTO
18 Pirondini, Aloisio, Castiello
Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente:
«5-bis. I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono trasformati - per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 - in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».
- SCUOLE DELL’INFANZIA INDIRIZZO MUSICALE
3 Pirondini, Aloisio, Castiello
Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:
«3-bis. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, a decorrere dall'anno 2024-2025 le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".
3-ter. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato tempestivamente e aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 3-bis.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al comma 3».
- PROVE SUPPLETIVE COVID. INSERIMENTO GRADUATORIA DI MERITO
16 Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato."
29.17 Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5 bis) "I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato"
- DEFINIZIONE PER CONTRATTO NELLA NUOVA FIGURA DEL RICERCATORE
9 Bucalo, Mennuni, Iannone
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
"4-bis. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "31 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".
4-ter. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il comma 6, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: "La definizione del trattamento economico e giuridico dei titolari di contratto di ricerca, incluso l'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabilite in sede di contrattazione collettiva. L'importo del contratto di ricerca deve essere, in ogni caso, individuato in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati."."
PER APPROFONDIMENTI:
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