Se risultano ridotte ai minimi termini le speranze di accoglimento degli emendamenti salva-scuola nel decreto legge Omnibus, Anief non demorde e ci riprova con il DL 131/24 Salva Infrazioni contenente “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano": tra le diverse proposte emendative, il giovane sindacato ha chiesto ai parlamentari della seconda e sesta Commissione di Montecitorio di emendare il testo per archiviare una volta per tutte la procedura di infrazione 4231/2014 attivata dalla Commissione Europea sul precariato scolastico, andando a superare l’attuale negazione dell’immissione in ruolo automatica per tutti coloro che sono inseriti nelle Gps e per chi ha svolto almeno 36 mesi di supplenze con titolo.
“Sicuramente è un buon risultato essere riusciti a fare portare da 12 a 24 mesi il risarcimento per i precari storici non assunti, anche se per accedervi bisognerà continuare a fare ricorso, ma adesso ci aspettiamo che arrivi anche una norma riparatoria. Quindi abbiano chiesto alle commissioni della Camera che almeno una buona parte dei precari percepiscano un indennizzo per contratto, oltre che una lunga serie di provvedimenti: il doppio canale per assumere da prima e seconda fascia Gps; la Carta del docente rifinanziata, oltre che per il personale Ata; il ritorno del primo gradone stipendiale; la parità di trattamento del personale precario per contratto; l’attivazione del bonus mamma; la totale parità per i precari ai quali oggi si continuano a negare tantissimi diritti; l’opzione per una giusta ricostruzione di carriera che garantisca un trattamento più favorevole. Sono richieste che reputiamo centrali per l’ottenimento di una scuola più equa e moderna”, conclude Pacifico.
IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI ANIEF
All'articolo 12 recante Modifiche all’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d’infrazione n. 2014/4231, introdurre le seguenti modifiche:
- Indennizzo da 6 a 36 mensilità
Al comma 1 le parole “quattro e un massimo di ventiquattro” sono sostituite dalle seguenti “sei e un massimo di trentasei”
Motivazione: Il comma introduce per la specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso del ricorso a contratti a termine, una indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, facendo salva la possibilità, per il lavoratore, di provare di aver subito un maggior danno. La proposta di modifica mira a un trattamento di maggior favore per il lavoratore dal momento che la platea è rappresentata da chi è stato supplente per almeno 36 mesi su posto vacante e disponibile, l’indennizzo sarebbe così più adeguato al danno subito.
- Indennizzo per contratto
Si inserisce il comma 2
Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Motivazione: La disposizione prevede l’attribuzione di una specifica indennità in ragione dell’abuso di contratti a tempo determinato: nell’attesa dell’esito della denuncia Anief al Consiglio d’Europa l’emendamento intende dare un contributo al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016.
- Doppio canale prima fascia
Si inserisce il comma 2
Le procedure definite dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 sono estese ai docenti inseriti per il posto comune nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche della prevista conclusione per maggio 2024 dei corsi abilitanti la modifica proposta intende rendere immediatamente disponibile per il reclutamento questo personale.
- Doppio canale seconda fascia
Si inserisce il comma 2
Le procedure definite dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 sono estese ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 previo conseguimento dell’abilitazione ovvero della specializzazione per i posti di sostegno.
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche della prevista conclusione per maggio 2024 dei corsi abilitanti la modifica proposta intende rendere immediatamente disponibile per il reclutamento questo personale.
- Carta docente rifinanziata
Si inserisce il comma 2
Al comma 1 dell’articolo 15 della Legge 10 agosto 2023, n. 103 della sono soppresse le parole “per il 2023”.
Motivazione: in considerazione della procedura di infrazione in corso appare irragionevole non estendere anche agli anni successivi al 2023 la disposizione che garantisce il beneficio della Carta del Docente ai docenti con contratti al 31 agosto
- Carta docente anche ATA
Si inserisce il comma 2
La previsione di cui all’articolo 1 comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa anche al personale ATA delle istituzioni scolastiche.
Motivazione: la modifica risponde alla necessità di sostenere la formazione continua di tutto il personale e valorizzarne le competenze professionali. Si rammenta che l’ordinamento consente l’inserimento del personale ATA nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di personale docente e, come tale, ove il personale ATA abbia svolto funzione contrattualizzata di docente sarebbe irragionevole privarlo del beneficio, pena discriminazione non consentita da razionale motivo.
- Primo Gradone stipendiale
Si inserisce il comma 2
Sono ripristinate le condizioni previgenti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito del 4 agosto 2011.
Motivazione: al fine di mitigare gli effetti dell’abuso dei contratti a tempo determinato del personale della scuola la modifica proposta mira alla cancellazione del “raffreddamento” della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11, che ha prodotto la sparizione del primo gradone stipendiale al compimento del terzo anno di anzianità post-ruolo. Anche a seguito della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori che svolgono lo stesso lavoro ma con uno status professionale diversificato.
- Parità di trattamento per contratto
Si inserisce il comma 2
Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro devono essere previste misure per raggiungere la parità di trattamento giuridico ed economico del personale precario.
Motivazione: La proposta intende contrastare la discriminazione del personale precario con contratto a tempo determinato in accordo con la direttiva comunitaria 1999/70/CE.
- Bonus mamme
Si inserisce il comma 2
All’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soppresse le parole “a tempo indeterminato”.
Motivazione: La proposta intende contrastare la discriminazione del personale precario con contratto a tempo determinato in accordo con la direttiva comunitaria 1999/70/CE che si esplica nell’esclusione dal beneficio economico delle madri dipendenti con contratti a tempo determinato.
- Decreto Anticipi parità per i precari
Si inserisce il comma 2
Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191 dopo le parole “a tempo” si aggiunge “determinato e”.
Motivazione: La proposta intende contrastare la discriminazione del personale precario con contratto a tempo determinato in accordo con la direttiva comunitaria 1999/70/CE che si esplica nella mancata inclusione del personale a tempo determinato nella platea dei soggetti beneficiari dell’indennità di vacanza contrattuale per il 2024.
- Opzione ricostruzione di carriera
Si inserisce il comma 2
L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 103 è opzionale per i lavoratori che potranno comunque avvalersi di quanto previsto dalla normativa previgente.
Motivazione: appare opportuno consentire al personale immesso in ruolo di poter optare per l’opzione di trattamento più favorevole anche in presenza di sentenze della Cassazione
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