Organico aggiuntivo personale Ata, indennizzo e parità di trattamento per contratto, disposizioni in materia di dirigente quadro intermedio: sono i quattro emendamenti al decreto legge Fiscale 155/24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.246 del 19-10-2024, che il sindacato Anief propone per migliorare l’organizzazione delle nostre scuole. “È bene che il Parlamento approvi queste nostre richieste – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché i nostri istituti scolastici hanno estremo bisogno di maggiori risorse umane, di stipendi adeguati alle energie profuse e parità dei diritti del personale precario, oltre che l’introduzione di profili professionali superiori. Ci appelliamo a deputati e senatori perché approvino i nostri emendamenti orientanti a produrre un’offerta formative di maggiore livello”.
LE RICHIESTE
Con queste modifiche, in particolare, il sindacato autonomo chiede di introdurre ulteriori collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, gli stessi che erano stati contrattualizzati lo scorso anno scolastico: ciò permetterebbe di affrontare con efficacia i complessi progetti di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziati dall’Unione Europea, e di Agenda Sud anti dispersione scolastica. Qualora ciò non dovesse avvenire è evidente che si metteranno a serio rischio gli obiettivi posti dall’Italia con l’Unione Europea: si tratterebbe di una grave mancanza, perché si rischierebbe seriamente di mettere a repentaglio la realizzazione di progetti formativi miliardari.
Per quanto riguarda l’indennizzo per contratto, la disposizione prevede l’attribuzione di una specifica indennità in ragione dell’abuso di contratti a tempo determinato, come già denunciato dall’Anief al Consiglio d’Europa. Sui questo tema, tra l’latro, è attivo un contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016.
Al fine di raggiungere la parità di trattamento per contratto, Anief propone inoltre la modalità più efficace per contrastare vergognosa discriminazione del personale precario con contratto a tempo determinato, come del resto condanna da 25 anni la direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Infine, l’ultimo emendamento al DL Fiscale punta al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche attraverso l’introduzione, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, di uno staff che corrisponde fino al 10 per cento di docenti che coadiuvano il dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico: a tali professionisti della formazione si potranno anche delegare specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale.
I 4 EMENDAMENTI ANIEF AL DL FISCALE
Qui di seguito le proposte di modifica realizzate dal giovane sindacato autonomo per migliorare il decreto legge Fiscale 155/24, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
Si aggiunge l’articolo 5-bis
(Misure urgenti in materia di Istruzione)
Organico aggiuntivo
Per l’anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 31 dicembre 2024 i contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112. Per la copertura si provvede mediante:
- Per 24 milioni a valere sulle risorse collegate al decreto della valorizzazione degli insegnanti firmato dal Ministro Patrizio Bianchi in data 1 ottobre 2022 e mai registrato;
- Per 4,38 milioni a valere sulle risorse mai utilizzate destinate al Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero.
Motivazione: come segnalato dai Dirigenti Scolastici l’attivazione di questi contratti è in effetti oramai indispensabile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Si aggiunge l’articolo 5-bis
(Misure urgenti in materia di Istruzione)
Indennizzo per contratto
Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Motivazione: La disposizione prevede l’attribuzione di una specifica indennità in ragione dell’abuso di contratti a tempo determinato: nell’attesa dell’esito della denuncia Anief al Consiglio d’Europa l’emendamento intende dare un contributo al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016.
3.
Parità di trattamento per contratto
Si aggiunge l’articolo 5-bis
(Misure urgenti in materia di Istruzione)
Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro devono essere previste misure per raggiungere la parità di trattamento giuridico ed economico del personale precario.
Motivazione: La proposta intende contrastare la discriminazione del personale precario con contratto a tempo determinato in accordo con la direttiva comunitaria 1999/70/CE.
4.
Disposizioni in materia di dirigente quadro intermedio
Si aggiunge l’articolo 5-bis
(Misure urgenti in materia di Istruzione)
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sostituire il comma 5 con i seguenti:
"5. Il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il Piano triennale dell'organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito - da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge - sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, vòlti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
5-ter. La positiva valutazione annuale nello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25% degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio.
5-quater. Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il Fondo per l'organizzazione e la gestione, con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, affinché possa essere riconosciuto un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.
5-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, e nelle more del completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5-sexies. Dall'anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale (USR) competente, per un docente tra quelli individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025.
5-septies. Agli oneri derivanti dal comma 5 quater, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, nonché al comma 5-sexies, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascun anno scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, si provvede mediante corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»
Motivazione: per un buon funzionamento delle istituzioni scolastiche è necessario che il dirigente scolastico individui nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delegare specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale.
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