Parlamento

Il parlamentare riprende la denuncia dell’Anief e chiede ai ministri Gelmini e Tremonti se hanno intenzione di pagare gli scatti biennali maturati da 800.000 docenti e ata di ruolo a partire dal gennaio 2011 e di valutarli ai fini previdenziali, oppure se vogliono eliminarli definitivamente, al luogo del nuovo meccanismo di carriera imposto dal Governo il 4 febbraio 2011.

 

Il testo dell’interrogazione

-

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Al Ministro dell’economia e della finanze

 

- Per sapere - premesso che:

più di 850.000 lavoratori di ruolo della scuola, tra docenti e personale amministrativo, nel cedolino unico di gennaio hanno subito la proroga di due anni delle classi e degli scatti stipendiali che avrebbero dovuto maturare con decorrenza successiva al 1 gennaio 2011, come anticipato nella nota informativa n. 181 del 29 dicembre 2010 a firma del dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione,

il D. I. n. 3 del 14 gennaio 2011 del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le OO. SS. rappresentative, in particolare Snals Confsal, Cisl Scuola, Uil Scuola, prevede l’utilizzo di 320 milioni per il recupero dell’utilità dell’anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA, grazie all’utilizzo delle forzose economie di spese realizzate dai pesanti tagli avvenuti a seguito dell’adozione del piano di dimensionamento e di razionalizzazione della rete scolastica previsto dall’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, mentre rimane vago per il recupero degli anni successivi,

l’art. 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che“Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 comma 14”,

l’art. 8, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

la ragione per cui si è deciso a priori di bloccare hic et nunc per due anni le classi e degli scatti stipendiali che avrebbero dovuto maturare con decorrenza successiva al 1 gennaio 2011, senza attendere, come per il 2010, se rispettivamente nel 2011 e nel 2012, si possano effettivamente rendere disponibili le risorse di cui all’ultimo periodo del medesimo articolo 64 comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

se il recupero dell’utilità dell’anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA, previsto dal decreto interministeriale, sia in contrasto con quanto previsto dalla norma di legge e se possa essere valutato ai fini pensionistici e previdenziali,

se ilGoverno ha intenzione di emanare un decreto con cuivieta nei meccanismi di carriera la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Parere contrario del Governo nella commissione V Bilancio del Senato sull’emendamento di congelamento delle graduatorie.

Dopo i ripetuti appelli dell’ANIEF, riguardanti la richiesta di una sospensione del giudizio sugli emendamenti che intendevano prorogare le graduatorie a esaurimento di un anno, in attesa della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla famosa questione coda-pettine posta dal sindacato, la V Commissione Bilancio del Senato fa proprio il parere contrario del governo sull’emendamento 1.129 (Valditara ed altri).

A questo punto l’ANIEF esorta il Ministro Gelmini a emanare quanto prima il nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza nazionale ed europea, per non soccombere nuovamente nelle aule dei tribunali.

 

L’emendamento 1.129 (Valditara, Saia, Viespoli, Baldassarri, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani, Menardi, Pontone, D'Alia)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 sono prorogate per l’anno scolastico 2011/2012».

 

Il parere della V Commissione Bilancio del Senato

Sulla scorta del dibattito fin qui svolto, il relatore, senatore PICHETTO FRATIN (PdL), propone una bozza di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.48, 1.52, 1.54, 1.55, 1.57, limitatamente al comma 1-bis, 1.332, 1.60, 1.65, 1.83, 1.69, 1.339, 1.108, 1.153, 1.159, 1.102, 1.106, 1.270, limitatamente alla prima parte, 1.112, 1.115, 1.123, 1.129, 1.135, 1.222, 1.278, 1.301, 1.319, 1.0.95, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.144, 1.151, 1.154, 1.167, 1.168, 1.169, 1.173, 1.182, 1.192, 1.204, 1.218, 1.220, 1.230, 1.260, 1.253, 1.254, 1.276, 1.294, 1.302, 1.303, 1.320, 1.0.23, 1.0.33, 1.0.34, 1.0.40, 1.0.64, 1.0.69, 1.0.79, 1.0.81, 1.0.82, 1.0.86, 1.0.104, 1.0.114, 1.0.116, 1.0.122, 1.0.126, 1.0.128, 1.0.121 e 1.0.136.

[…]

La Commissione approva.

 

Dopo l’appello dell’Anief, in attesa della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Continua l’esame da parte della V commissione del Senato.

In merito all’esame dell’atto n. (2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, Il relatore PICHETTO FRATIN (PdL) nella seduta di martedì scorso ha illustrato gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando anzitutto, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1 ed aggiuntivi al medesimo articolo, e per quanto riguarda la scuola ha espresso l’opportunità di valutare bene la proroga delle graduatorie ad esaurimento di cui alla proposta 1.129.

Anief ribadisce l’invito alla prudenza, in attesa della sentenza del Giudice delle leggi per evitare l’ennesimo vizio di illegittimità nella gestione del personale della scuola.

Anief, contraria a emendamenti sulla proroga delle graduatorie e sulla coda, invita i senatori alla prudenza, in attesa della sentenza della corte costituzionale sulla questione trasferimento e cambio di provincia.

Sono stati presentati ben tre emendamenti (2.341, 1.0.47, 1.0.51) dello stesso tenore per porre fine alla disparità di trattamento tra specializzati e laureati abilitati iscritti presso le università, le accademie, i conservatori nell’a.s. 2007-2008 e negli anni successivi, nonché tra abilitati all’estero e in Italia. Ben 10.000 docenti, molti dei quali iscritti all’Anief, attendono l’approvazione di uno di questi emendamenti.

Presentati anche due emendamenti (2.0.10, 1.0.50) che recepiscono parzialmente quanto richiesto dall’Anief in merito alla stabilizzazione del personale precario della Scuola dopo la presentazione della proposta di legge da parte dell’on. Russo, che interessa almeno 150.000 precari docenti e ata.

Infine, tra gli altri emendamenti (1.124, 1.120, 1.0.45), si sottolinea la netta contrarietà contro norme tese a prorogare delle graduatorie che devono essere aggiornate ogni biennio ai sensi della legge 296/2006 e, quindi, non necessitano di una proroga o addirittura di emendamenti che ripropongono l’inserimento in coda (1.0.44), per i quali si chiede ai senatori il ritiro, in attesa della pubblicazione della sentenza della corte costituzionale su atto promosso dal Tar Lazio, in merito al non infondato sospetto di incostituzionalità della legge 167/09 laddove prevede l’inserimento in coda e non a pettine e vieta il trasferimento da una provincia all’altra.

 

EMENDAMENTI AL MILLE PROROGHE

2.341

Giambrone, Carlino, Pardi, Mascitelli

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. All’articolo 5-bis, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ’’per il biennio 2009-2010’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e successivi’’, nonché, dopo le parole: ’’nell’anno accademico 2007-2008’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e successivi’’;

b) aI comma 2, dopo le parole: ’’il primo corso biennale’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e successivi’’;

c) al comma 3, dopo le parole: ’’nell’anno accademico 2007-2008’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e successivi’’.

19-ter. All’onere derivante dal comma 19-bis, valutato in 100 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

 

1.0.47

Mongiello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Graduatorie permanenti di alcuni categorie di insegnanti)

«1. All’articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo le parole: ’’2007/2008’’, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: ’’2008/2009’’».

 

1.0.51

Vita, Bastico, Rusconi, Bianco, Mercatali, Ceruti, Vittoria Franco, Fioroni, Mariapia Garavaglia, Legnini, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga delle graduatorie esaurimento per i docenti abilitati)

1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ’’il biennio 2009/2010’’ e ’’nell’anno accademico 2007/2008’’ sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti parole: ’’e successivi’’;

b) al comma 2, dopo le parole: ’’il primo corso biennale’’ sono aggiunte le seguenti parole: ’’e successivi’’;

c) al comma 3, dopo le parole: ’’nell’anno accademico 2007/2008’’ sono aggiunte le parole: ’’e successivi’’».

 

1.0.50

Baldassarri, Saia, Viespoli, Valditara, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani, Menardi, Pontone, Pistorio, D'Alia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Procedure stabilizzazione personale)

1. Le graduatorie di cui all’articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Le Istituzioni statali di cui alla citata legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i princìpi di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27».

 

2.0.10

Bevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Procedure stabilizzazione personale)

1. Le graduatorie di cui all’articolo. 2-bis della legge 4 giugno 2004, n.  143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all’art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n.  508. Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Le Istituzioni statali di cui alla citata legge 508/99 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i principi di cui all’articolo 1-quater del decreto legge 5 dicembre 2005 n.  250 convertito nella legge 3 febbraio 2006 n.  27.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all’importo massimo del 3 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.  220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come rimodulabili. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

1.124

Valditara, Saia, Viespoli, Baldassarri, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani, Menardi, Pontone, D'Alia

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate con cadenza triennale. Per il medesimo anno scolastico 2011-2012 vengono prorogate le graduatorie già in vigore per l’anno scolastico 2010-2011».

 

1.129

Valditara, Saia, Viespoli, Baldassarri, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani, Menardi, Pontone, D'Alia

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 sono prorogate per l’anno scolastico 2011/2012».

 

1.0.45

Pittoni, Mura, Mariapia Garavaglia, Bodega, Vaccari, Valli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Graduatorie ad esaurimento)

1.       Le graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti per il biennio 2009/2010 – 2010/2011 sono prorogate per l’anno scolastico 2011/2012. Conseguentemente all’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, le parole: ’’per il biennio scolastico 2011/2012 – 2012/2013’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’per il biennio scolastico 2012/2013 – 2013/2014’’».

 

1.0.44

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dispone l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria».

L’on. Russo, insieme a diversi deputati del PD, accoglie la richiesta dell’ANIEF e presenta una proposta di legge che mira alla stabilizzazione di tutto il precariato docente e Ata della scuola: 108.000 potrebbero essere assunti già nel 2010-2011.

Il presidente dell’ANIEF, Marcello Pacifico, si dichiara soddisfatto e auspica che tale proposta di legge abbia un iter veloce e condiviso da tutte le forze politiche, visto il contenzioso seriale che già migliaia di docenti e Ata della scuola ci hanno chiesto di attivare per ottenere giustizia dai tribunali del lavoro e il rispetto della normativa nazionale e comunitaria. A rischio, peraltro, sarebbero i conti pubblici viste le migliaia di domande risarcitorie presentate. La proposta di legge risponde puntualmente alle denunce, agli studi e alle richieste poste dall’ANIEF in quest’ultimo anno e alle richieste recenti anche del governatore della Banca d’Italia per il rilancio della scuola pubblica. La norma presentata intende intervenire per sanare quella situazione di criticità e instabilità che da anni caratterizza il sistema di istruzione, per via del ricorso sistematico a contratti a tempo determinato per il suo funzionamento ordinario (15,6% dell’organico complessivo in organico di fatto tra personale docente, educativo ed Ata). La norma intende stabilizzare docenti, educatori e personale tecnico-amministrativo, in primo luogo coprendo quel 10,2% dell’organico di diritto su posto vacante e disponibile dato in supplenza annuale o al termine delle attività didattiche per l’a. s. 2009-2010, come risultante dalle dotazioni organiche ufficiali a cui è stato sottratto il personale in servizio a tempo indeterminato (tab. B3): 37.064 docenti, 92 educatori, 71.119 Ata, per un totale di 108.275 posti su un organico di 1.065.000. L’obiettivo principale è quello di stabilizzare progressivamente tutto quel personale della scuola che stabilmente da diversi anni è stato impiegato in supplenza per il funzionamento ordinario dell’amministrazione scolastica, a partire dalla copertura in organico dei nuovi posti che si renderanno disponibili dalle cessazioni dal servizio al 1 settembre 2011 quando le nuove norme sull’età pensionabile per le donne (70,7 % del personale in servizio è di sesso femminile) che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2012 fanno prevedere un aumento delle ultime cessazioni dal servizio (39.088 al 1 settembre 2009) e produrranno con le nuove immissioni in ruolo disposte dalla presente norma un abbassamento dell’età anagrafica del personale in servizio (50 anni in media). Infine, considerato che sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento aggiornate per il biennio 2009-2011 i docenti che hanno conseguito dopo la trasformazione delle graduatorie ad esaurimento l’abilitazione all’insegnamento in uno stato estero, analogamente si dispone l’inserimento dei circa 10.000 docenti che si sono abilitati in Italia la scorsa estate 2010 presso le Accademie, i Conservatori e nelle sessioni di laurea del 2009 e del 2010 presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria a seguito dell’esame di stato conclusivo di un corso di studi universitario con accesso a numero programmato.    

Vai al comunicato per aderire ai ricorsi ANIEF al giudice del lavoro in merito a richieste di stabilizzazione, scatti di anzianità, estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto, risarcimento danni e condanna alle spese della P.A.

Vai al comunicato ANIEF sulla relazione del governatore della Banca d’Italia

 
 
XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati RUSSO ANTONINO …,
 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI NELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

 
Onorevoli colleghi,

la situazione della precarietà nella scuola italiana è drammatica, mette a rischio la continuità didattica, l’attività ordinaria di insegnamento e di formazione garantita dallo Stato ai cittadini, grazie al persistente utilizzo di personale specializzato a tempo determinato.

L’accordo quadro comunitario in materia di diritto al lavoro, introdotto dalla direttiva 1999/70/CE, vieta a ogni Stato membro di predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità di trattamento tra personale a tempo determinato. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006 su procedimento C. 212/04, del 7 settembre 2006 su procedimento C. 53/04, del 134 settembre 2007 su procedimento C. 307/2005 confermano tale indirizzo che, in verità, è stato recepito nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ma, purtroppo, mai attuato nel comparto della scuola, a differenza di quanto previsto dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, per altri comparti della pubblica amministrazione.

Decine di migliaia di precari tra docenti e personale tecnico, all’inizio di ogni anno scolastico, garantiscono, come supplenti, l’avvio dell’anno scolastico nelle scuole. Migliaia di docenti hanno conseguito l’abilitazione in Italia con corsi organizzati dalle Università a numero chiuso, ma continuano a rimanere fuori dalle graduatorie ad esaurimento, mentre i loro colleghi abilitati all’estero ne sono inseriti a pieno titolo.

La norma stabilisce alcuni criteri per la stabilizzazione del personale docente e del personale Ata, e per l’inserimento di personale docente nelle graduatorie ad esaurimento nel rispetto della normativa comunitaria.

Per quanto riguarda il personale docente e Ata della scuola che ha superato un concorso per titoli ed esami, si tratta di personale inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Articolo 1

(Disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari nell’amministrazione scolastica)

1. Entro l’anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Considerata la normativa comunitaria di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, attuata con decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206 e quanto previsto dall’art. 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169, nei termini e nelle modalità fissati con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da adottare entro il 30 aprile 2011, possono inserirsi, a domanda, con riserva nelle graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2011/2013, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID, ABA), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, attivati nell’anno accademico 2008/2009 e 2009/2010, e coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica, e i docenti che sono in possesso di un’abilitazione conseguita in Italia. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno del relativo anno accademico corrispondente, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e i docenti sono collocati nelle graduatorie nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

 
Articolo 2
(Copertura finanziaria)

1. Le risorse previste dal comma 14 dell’articolo 8 di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano straordinario di assunzioni per l’attuazione della presente legge, da autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.