Parlamento

Presentati anche in Senato gli emendamenti Anief ma poche modifiche al testo per effetto della bufera sui mercati finanziari. Alla Camera tutti i capigruppo della VII commissione firmano la pdl n. 4442 dell’on. Russo per l’inserimento dei docenti nelle Gae e sulla giurisdizione amministrativa nelle controversie sulle graduatorie: si va verso la deliberante.
Dopo lo stralcio dell’emendamento approvato in V Commissione della Camera dei Deputati nel maxi-emendamento del Governo al D. L. 70/2011 sullo sviluppo economico, Anief aveva chiesto ai senatori della Repubblica di riformularlo all’interno del D. L. 98/2011 sulla manovra finanziaria per consentire l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati anche a seguito della frequenza del secondo o terzo corso di strumento musicale, del corso di laurea in scienze della formazione o dei corsi ABA delle Accademie nonché per chiarire la giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali di selezione e reclutamento dalle graduatorie ad esaurimento. Per l’occasione Anief aveva anche richiesto l’abolizione della nuova tassa (contributo unificato) sui ricorsi al Tar, al Cds, al PdR, al GdL. Gli emendamenti sono stati presentati rispettivamente 19.0.1 e 37.1 dai senatori DE ANGELIS, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA, 19.0.2 dai senatori GIAMBRONE, MASCITELLI, 37.500 37.500 dai senatori MASSIMO GARAVAGLIA, GHEDINI. Ma l’appello del Presidente della Repubblica per una rapida approvazione del testo, accolto da tutte le forze parlamentari, ha contratto lo spazio di discussione sul provvedimento riducendo la votazione a pochissimi emendamenti. Pertanto, per risolvere la questione evidenziata non rimane che attendere la discussione della proposta di legge n. 4442 recante “Modifiche all'articolo 5-bis del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, concernente le graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti, nonché disposizioni in materia di giurisdizione sulle relative controversie” già annunciata dall’on. Antonino Russo, incardinata presso la XI Commissione della Camera dei Deputati e firmata dai capigruppo della VII Commissione. Tra gli onorevoli firmatari, i deputati RUSSO Antonino; BARBIERI Emerenzio; GHIZZONI Manuela; GOISIS Paola; CAPITANIO SANTOLINI Luisa; GRANATA Benedetto Fabio; ZAZZERA Pierfelice; FALLICA Giuseppe; BERRETTA Giuseppe; CALVISI Giulio; CAPODICASA Angelo; CARRA Marco; COSCIA Maria; DE BIASI Emilia Grazia; DE PASQUALE Rosa; FONTANELLI Paolo; LOLLI Giovanni; MOTTA Carmen; MURER Delia; PES Caterina; ROSSA Sabina; SANI Luca; SIRAGUSA Alessandra. Durante il dibattito, sarà richiesta la discussione in sede deliberante per il prossimo autunno in trattazione congiunta con la VII commissione affinché entro l’anno scolastico 2011-2012 possano essere riconosciuti i diritti reclamati.

 

 

Tra le richieste la stabilizzazione dei precari e dei presidi incaricati, l’assunzione dei ricercatori, l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati e con riserva degli iscritti a SFP, la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie sulle Gae, la cancellazione della tassa sui processi, della proroga del blocco dei contratti e del blocco degli organici.

In vista della scadenza per la presentazione degli emendamenti in V Commissione Bilancio del Senato, l’Anief chiede ai senatori della Repubblica di presentare e approvare i seguenti emendamenti

 AS 2814

DL 98/2011

 

I EMENDAMENTO

Inserire l’art. 19bis

"1. Per meglio qualificare l’attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, all’articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;

              2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

          b) al comma 2:

              1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo, il secondo e il terzo corso»;

              2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze                della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni                         precedenti»;

          c) al comma 3:

              1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite                        dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria»;

              2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

 

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

 

Motivazione

 

La presente proposta intende recepire alcuni ordini del giorno accolti dal Governo per risolvere la questione dei mancati inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013, di personale docente laureato-abilitato o specializzato-abilitato con i corsi universitari nazionali a numero chiuso organizzati, su indicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai conservatori di musica e dalle accademie, prevedendo, altresì, l'inserimento con riserva del conseguimento dell'abilitazione per il restante personale iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni, in attesa del nuovo sistema di reclutamento. La norma interviene per sanare una evidente disparità di trattamento analogamente a quanto il Parlamento, nella corrente legislatura, senza alcun aggravio per le casse dello Stato, aveva già provveduto a fare nei confronti degli abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

 

II EMENDAMENTO

All’articolo 37, inserire il comma 6bis

“  1. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Motivazione

La presente proposta intende porre fine al contrasto giurisprudenziale concernente la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti le graduatorie ad esaurimento. In particolare, dopo le incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, la norma, nel presupposto per cui le suddette graduatorie sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costituzione, attribuisce le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.

 

III EMENDAMENTO: All’art. 37, sopprimere

  • C. 6, la lettera b), punto 2

  • C. 6, la lettera s)

  • C. 8

Motivazione

La presente proposta intende garantire la parità di trattamento nell’accesso alla giustizia di tutti i cittadini eliminando il pagamento del contributo unificato da tutti quei ricorsi al giudice ordinario o amministrativo fino ad oggi gratuiti nel rispetto degli articolo 1, 2, 3, 4, 111, 113 della Costituzione.

 

IV EMENDAMENTO

  • Abrogare all’art. 19, i commi 7, 8, 9.

 

Motivazione

Il blocco programmatico degli organici, al netto dell’azione di razionalizzazione intrapresa con la legge 133/2008 non tiene conto del naturale fabbisogno che potrebbe sopravvenire nell’erogazione del servizio a fronte di un improvviso aumento delle iscrizioni, nei diversi ordini di scuola.

 

V EMENDAMENTO

Inserire l’art. 19ter

 

1. Entro l’anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche al personale che ha prestato servizio di docenza per almeno un triennio presso i Centri di alta formazione artistica, coreutica e musicale.

 

2. Analogamente, sono stabilizzati entro l’anno scolastico 2012-2013 i dirigenti scolastici che hanno presentato domanda di conferma degli incarichi ai sensi della direttiva n. 30 del 13 aprile 2011, prot. n. AOODGPER.3260 del 13 aprile 2011, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43.

 

3. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.

 

4. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, in alternativa alle procedure di reclutamento previste dal precedente comma, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

 

5. Le risorse previste dal comma 14 dell’articolo 8 di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano straordinario di assunzioni per l’attuazione della presente legge, da autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.

 

MOTIVAZIONE

 

L’emendamento intende recepire nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea nell’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa previgente.

 

VI EMENDAMENTO

Abrogare l’art. 16, c. 1, lettera b)

 

 

 

Dopo il decreto legge sullo sviluppo economico che vorrebbe vietare la stabilizzazione dei precari, ora il nuovo decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 impone il pagamento del contributo unificato (103 euro) per ogni ricorso a disoccupati, invalidi, precari e dipendenti del pubblico impiego che vogliono ricorrere contro il datore di lavoro o l’amministrazione. Agendo in questo modo, più che accelerare si impediscono i processi.

Soltanto nella scuola, più di 40.000 ricorsi sono in corso di deposito nei tribunali ordinari per richiedere la stabilizzazione dei precari, mentre l’Anief sta per depositare altri 4.000 ricorsi al tribunale amministrativo contro il nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie, dopo i 15.000 patrocinati vittoriosamente nel biennio precedente.

Per effetto delle modifiche al DPR 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), introdotte dal c. 6 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) dell’art. 37 del nuovo D. L. (recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): rispettivamente, nell’introduzione dell’art. 1bis al comma 9, si dispone che i ricorrenti che nel processo civile al giudice del lavoro nei confronti del datore di lavoro (l’amministrazione pubblica e privata) intentano un processo per controversie di previdenza (pensione) ed assistenza obbligatorie (invalidità), nonché per quelle individuali di lavoro (stabilizzazione, mancati scatti stipendiali, estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto, mobilità, errati punteggi nelle graduatorie ad esaurimento o d’istituto) o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall’articolo 76 (21.256,32 annui lordi da cumulare necessariamente con Irpef e con reddito dei conviventi o familiari), sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,ovvero di 206 decurtate della metà (viste le modifiche introdotte con le lettere h) e p), cioè al pagamento di 103 euro per ricorso. Tale contributo è da pagare ai sensi della lettera s) anche per i ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Anzi, diventa di 300 euro se si vuole l’esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato (v. commissariamenti ottenuti dall’Anief) o di 600 euro se si ricorre al Presidente della Repubblica (lettere a, b, c).

La giustizia è a rischio per i più deboli – dichiara il presidente dell’Anief, prof. Marcello Pacifico – che non potranno più difendersi nei tribunali, arrivando a stento a fine mese.

È evidente che la norma, introducendo una nuova tassa per reddito, neanche troppo velatamente, ha l’intento di bloccare sul nascere il contenzioso avverso l’eventuale abuso di potere, distrazione o discrezionalità del datore di lavoro, che per la scuola coincide con l’amministrazione pubblica, scoraggiando i ricorrenti. È ovvio che il sindacato ricorrerà ai tribunali per sollevare questione di legittima costituzionale per contrasto agli articoli 1, 2, 3, 4, 111, 113 della Costituzione visto che la Repubblica è fondata sul lavoro, riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, la parità dignità di ogni cittadino di fronte alla legge al di là della condizione sociale (reddito), rimuove ogni ostacolo di ordine economico, promuove ogni condizione per il diritto al lavoro, la pari dignità tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) nel contradditorio, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi sempre e comunque contro gli atti della pubblica amministrazione dinnanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (senza alcun balzello, dunque).

Si ritorna, di fatto, allo Stato assoluto con una giustizia per la sola classe media abbiente che può pagarsi il costo di un processo, processo che fino a ieri era gratuito per tutti perché costituzionalmente protetto. Neanche sotto Federico II si pagavano i giustizieri per reclamare i propri diritti davanti all’imperatore. Si celebreranno così soltanto i grandi processi per appalti o onerosi risarcimenti tributari, visto che il reddito medio annuo lordo anche di uno dei 130.000 lavoratori (docenti e ata) precari della scuola (11 mensilità per 1900 euro lorde) che hanno le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, con il TFR e la disoccupazione, supera di poco il limite reddituale imposto dalla nuova norma per essere esonerato dal versamento del contributo. I loro possibili ricorsi, infatti, avendo nei processi civili e amministrativi un valore indeterminabile, saranno sottoposti al versamento della metà del contributo unificato previsto dalla lettera c), c. 1, art. 13 del modificato DPR 115/2002, cioè al pagamento di 103 euro.

In questo modo si inibisce il diritto del lavoratore a muovere causa contro il suo datore di lavoro, ovvero contro l’amministrazione, come se non fosse una parte nel processo ma direttamente il giudice nei confronti del quale non è opportuno o possibile finanziariamente ricorrere. Per non parlare della tassa da pagare per avere eseguita una sentenza o per commissariare l’amministrazione inadempiente, come era successo per la questione coda-pettine delle graduatorie. Ridicola, infine, la supertassa per chi decide di inviare una raccomandata al Presidente della Repubblica per notificare il suo ricorso, senza neanche la firma di un legale, entro 120 giorni all’amministrazione che aveva emanato l’atto da impugnare.

Una norma, dunque, palesemente discriminante, classista, fuori dalla logica dell’esercizio della giustizia costituzionalmente garantito a ogni cittadino. Speriamo che il Parlamento la cancelli durante la conversione in legge, per non ricorrere sempre ai tribunali per avere garantito lo stesso diritto alla giustizia, essendo tutti uguali davanti alla legge, sopra o sotto i 20.000 euro lordi annui, dipendenti o dirigenti.

Il decreto sviluppo è passato e il tanto promesso bonus per chi non si è trasferito non è arrivato, come l’Anief ha sempre rassicurato. Peccato che migliaia di colleghi, di fronte a un vero e proprio terrorismo psicologico accompagnato da una norma che penalizza il trasferimento dei neo-immessi in ruolo, abbiano rinunciato alla possibilità di cambiare provincia.

Durante l’audizione alla Camera dei Deputati, diversi sindacati che in quest’ultimo anno hanno investito parecchio tempo e risorse ad attaccare l’Anief, complici delle scelte dell’amministrazione e promotori della linea gotica della Lega, piuttosto che contrastare la politica dei tagli, degli sprechi e delle ingiustizie, avevano sostenuto con forza quel bonus di 40 punti che, ancora oggi, tormenta le famiglie degli italiani, persino in trasmissioni televisive di tarda sera. Ebbene, alla fine tale bonus è rimasto sulla carta perché il comune buon senso invocato dall’Anief, quel minimo di pudore è stato ascoltato e rispettato. Certo, in Parlamento si continuerà a legiferare e siamo certi che politici e sindacalisti continueranno a braccetto a sponsorizzare l’idea di premiare gli stanziali piuttosto che i migratori come se si trattasse di selvaggina da mettere nel carniere. L’Anief oggi vittoriosa nei tribunali è forte dei suoi numeri e del sostegno di migliaia di colleghi suoi iscritti e simpatizzanti. Contrasteremo ogni qual volta che si ripresenterà questa caccia selvaggia e rimarremmo a baluardo dei nostri principi costituzionali, finché godremo del sostegno dei cittadini e lavoratori della scuola italiana.

Anief chiede a tutti i parlamentari di firmarla e di discuterla con i capigruppo in VII commissione affinché sia votata in sede deliberante per sanare la posizione di 20.000 docenti esclusi dalle graduatorie e per sanare il contenzioso presso i tribunali, dopo la recente approvazione del decreto sviluppo in un ramo del Parlamento, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

La presente proposta di legge intende recepire degli ordini del giorno approvati dal Governo per risolvere la questione dei mancati inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013, di personale docente laureato-abilitato e/o specializzato-abilitato presso i corsi universitari nazionali a numero chiuso organizzati, su indicazione del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai conservatori e dalle accademie, prevedendo, altresì, l’inserimento con riserva del conseguimento dell’abilitazione per il restante personale iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni, in attesa del nuovo sistema di reclutamento. La norma, difatti, interviene per sanare una evidente disparità di trattamento tra personale che ha conseguito pari titolo e che il Parlamento aveva già in questa legislatura eliminato nei confronti degli abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese SSIS.

Un articolo specifico, infine, è dedicato alla questione della giurisdizione del giudice amministrativo sulle graduatorie ad esaurimento con una norma di interpretazione autentica, seguita alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, che specifica il rispetto dei principi costituzionali di accesso nei ruoli della pubblica amministrazione della scuola per superamento di procedura concorsuale, vista l’incerta materia, come risulta nel recente decreto di aggiornamento/inserimento delle graduatorie stesse elaborato dall’amministrazione, dopo le recenti sentenze contrastanti della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Consulta.

 

Proposta di legge recante norme urgenti in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente

Articolo 1

1. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, e successive modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;

2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 2:

1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

2) sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

c) al comma 3:

1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;

2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

2. Conseguentemente, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge sono disposte le modalità per consentire l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l’anno scolastico 2010-2011 dei docenti in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.

Articolo 2

1. In attuazione degli articoli 51 e 97 della Costituzione, le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale, la cui risoluzione delle controversie è regolata dall'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Mille proroghe)

Ordine del giorno approvato al momento della conversione definitiva votata il 26 febbraio 2011

Ordine del Giorno n. G105 al DDL n. 2518-B

RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VITA, ADAMO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

dall'approvazione dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non si è ancora intervenuto sulle nuove norme per il reclutamento dei docenti;

con l'approvazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si è intervenuto riaprendo le graduatorie ad esaurimento solo ai docenti iscritti ai corsi abilitanti attivati nel 2007;

per gli anni successivi, in attesa di un nuovo sistema di reclutamento, non sono stati previsti analoghi adattamenti;

si ritiene opportuno applicare un principio di uguaglianza tra tutti i docenti che hanno conseguito e che stanno per conseguire l'abilitazione all'insegnamento in seguito alla frequenza dei corsi abilitanti attivati dal Ministero,

impegna il Governo a prevedere un intervento normativo finalizzato a consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati dal 2009 ad oggi nei corsi a numero chiuso attivati su disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

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(*) Accolto dal Governo