Parlamento

Nel maxi-emendamento stralcia la norma sui nuovi inserimenti e lascia a casa 20.000 docenti abilitati a numero chiuso presso le università, le accademie, i conservatori italiani.

È una vera e propria truffa oltre che un'amara beffa per tanti docenti che avevano letto come approvato la scorsa settimana l'emendamento, richiesto dall'Anief in audizione, dalla V e dalla VI commissione della Camera dei Deputati e ora per volontà del ministro Gelmini lo vedono cassato nel provvedimento su cui è stata richiesta la fiducia oggi, sebbene dai tecnici del Miur non fosse stata posta alcuna pregiudiziale.

Di fronte a questo atto che svilisce l'attività parlamentare e tradisce la volontà del legislatore di sanare un'evidente disparità di trattamento tra personale abilitato con le stesse procedure concorsuali, ora non ci rimane che patrocinare le cause in tribunale e denunciare alla Corte dei conti l'evidente danno erariale alle casse dello Stato. Non solo, pioveranno migliaia di richieste di risarcimento danni e di rimborso delle tasse di iscrizione pagate per acquisire un titolo, ad accesso programmato, che non può essere speso per entrare di ruolo o fare il supplente a scuola. Per questa ragione, abbiamo deciso di aprire eccezionalmente i termini per ricorrere prorogandoli di una settimana.

Speriamo che nel frattempo nel  Parlamento ci si renda conto di quanto accaduto e ci si attivi per riappropriarsi della propria potestà legislativa con una norma urgente da approvare anche in sede deliberante. Non sono fantasmi dannati ma anime pie con la vocazione dell'insegnamento: hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie.

Le istruzioni per l’adesione ai ricorsi attivati (termini prorogati al 27 giugno 2011)

Anief garantisce l'inserimento anche di tutti gli abilitati in Italia e all'estero nelle graduatorie, oltre che agli abilitati, laureati e laureandi di strumento, arte e scienze della formazione.

Dopo la denuncia dell'Anief sul blocco dei trasferimenti per i neo-immessi in ruolo con l'accordo di Cisl e Uil, mitigata la norma che si applica soltanto per chi non ha prestato servizio anche da precario per cinque anni in quella provincia. Anief comunque ritiene la norma incostituzionale e proporrà ricorso per la sua abolizione perché non si può limitare il diritto alla mobilità del personale di ruolo come di quello precario. Rinnovato, inoltre, anche per quest'anno il Salvaprecari.

Segue elenco degli emendamenti approvati.

 

Martedì 14 giugno 2011 - Commissioni riunite V e VI 

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

[...]

ART. 9.

Al comma 1 dopo le parole: dell’università e della ricerca, inserire le seguenti: d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, inserire le seguenti: di concerto con il Ministrodello sviluppo economico.

* 9. 77. Germanà.

 

Al comma 1 dopo le parole: dell’università e della ricerca, inserire le seguenti: d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, inserire le seguenti: di concerto con il Ministrodello sviluppo economico.

* 9. 84. Savino.

 

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La disposizionecontenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall’articolo 13 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

9. 88. Misuraca.

 

Al comma 2, sostituire le parole: di natura non regolamentare, con le seguenti: del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare.

9. 17. (Nuova formulazione) Lo Presti, Duilio.

 

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

* 9. 24. Pagano, Soro.

 

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

* 9. 76. Gioacchino Alfano.

 

Al comma 17, sostituire le parole: processo di riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 con le seguenti: processo di riforma previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. 42. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

 

Martedì 14 giugno 2011 — 87 — Commissioni riunite V e VI Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate come situate in zona disagiata, secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

9. 82. (Nuova formulazione). Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D’Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

 

Al comma 18, dopo le parole: dalle disposizioni di cui inserire le seguenti: all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dopo le parole: alla legge 3 maggio 1999, n. 124 aggiungere le seguenti: e all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. 87. Dima.

 

Al comma 20, dopo le parole: a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 aggiungere le seguenti; senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, e dopo le parole: con possibilità di trasferimento in un’unica provincia aggiungere le seguenti: secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L’aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale.

9. 86. Savino.

 

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente: 20-bis. All’articolo 5-bis del decreto legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell’anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

c) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un’abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell’Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

e) al comma 3, le parole: « nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e « ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

** 9. 25. Pagano, Soro.

 

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente: 20-bis. All’articolo 5-bis del decreto legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell’anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

c) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un’abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell’Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

e) al comma 3, le parole: « nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e « ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 20 10/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

** 9. 83. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D’Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

 

Sostituire il comma 21 con i seguenti: 21. Il primo periodo dell’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente: « i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.».

21-bis. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all’anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell’anno precedente o, comunque, dell’ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.

9. 92. I Relatori.

Ma passa l’emendamento Anief per gli abilitati e specializzandi di strumento musicale, arte, scienze della formazione proposto da ben due anni.

Nell’attesa del voto di fiducia e della presentazione del maxi-emendamento riassuntivo del dibattito avvenuto, le commissioni V e VI della Camera dei deputati emendano il testo del Decreto Legge sullo Sviluppo economico e dopo l’azione incisiva dell’Anief e la denuncia d’incostituzionalità dell’emendamento ideato dal senatore Pittoni sui 40 punti aggiuntivi per i docenti che non avevano scelto di cambiare provincia nel triennio 2011-2014 - presentato dalla Lega nord - il Parlamento rispetta la decisione della Consulta, recepisce i rilievi del presidente della Repubblica ed elimina la disparità di trattamento tra i docenti abilitati entro al 2008 e i nuovi abilitati - specializzandi in strumento musicale-arte / laureandi o laureati abilitati in scienze della formazione primaria tra il 2009 ed oggi - consentendo il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, così come disposto per gli abilitati del IX ciclo, sempre su richiesta dell’Anief. L’emendamento per i nuovi inserimenti era stato presentato dall’Anief durante la recente audizione in VII Commissione e condiviso da quasi tutte le forze parlamentari.

Per queste due battaglie che sono state vinte, riteniamo doveroso ringraziare la continua tenacia dell’on. Russo (Pd) che in più occasioni, in questi due anni, attraverso diversi atti ispettivi, ha sempre difeso la nostra Costituzione, sempre il primo a scendere in piazza in difesa del diritto, la particolare attenzione dell’on. Ghizzoni (Pd) e dell’on. Aprea (Pdl) sempre sensibili al rispetto della professionalità maturata da questi docenti neo-abilitati, l’on. Pagano (Pdl) e l’on. Fallica (Forza sud) che hanno saputo realizzare il risultato nella sintesi delle proposte emendative suggerite dall’Anief.

Finalmente - dichiara il presidente Marcello Pacifico - almeno 20.000 nuovi docenti abilitati dallo Stato potranno inserirsi nelle graduatorie del personale docente ed essere assunti tra i 200.000 aspiranti in base al loro merito, senza esibire certificati di residenza o domicili professionali, in base al nuovo piano triennale di immissioni in ruolo ma anche in base alle conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato disposte dai Giudici del lavoro sui ricorsi presentati, come la stessa Ragioneria dello Stato ha richiamato nella memoria allegata alla relazione finanziaria di accompagnamento delle nuove norme sulla scuola introdotte dall’articolo 9. Quanto avvenuto oggi dimostra la centralità del Parlamento verso cui anche gli altri sindacati dovrebbero mostrare maggior rispetto. L’Anief continuerà a portare avanti le sue battaglie insieme agli altri amici che in questi giorni condividono l’idea della formazione di una federazione alternativa ai sindacati concertativi, in grado di rilanciare l’azione dell’amministrazione nel rispetto dei diritti dei lavoratori.

Diversi deputati hanno chiesto di inserire nel Decreto Sviluppo una norma per i 20.000 precari di scienze della formazione, strumento e arte rimasti fuori dalle graduatorie.

Intervista di M. Pacifico e di L. Lento a Radio24 di oggi nella rubrica di P. Ceci

Anche l’onorevole Russo (Pd) lancia un appello al Governo:

SCUOLA, RUSSO (PD): IL MINISTRO GELMINI GARANTISCA L'INSERIMENTO NELLE GAE AGLI ABILITATI E AGLI ABILITANDI

“Sarebbe davvero grave se venissero confermate le notizie che trapelano in queste ore dal Miur: si vorrebbe infatti impedire, ancora una volta, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di laurea abilitante in scienza della formazione e dei docenti abilitati ed abilitandi in strumento musicale e didattica della musica!”. Lo dichiara in una nota il deputato del Pd, Antonino Russo, componente della commissione cultura della Camera. “Se così fosse -continua Russo - oltre a ledere il diritto di 20.000 persone che hanno i titoli legali per stare nelle Gae, già da due anni, si esporrebbe l'amministrazione a nuovi contenziosi e ad una sicura soccombenza”. “Mi auguro – continua il deputato del Pd- che ci sia una responsabile e risoluta presa di posizione del ministro Gelmini e delle forze più sensibili della maggioranza parlamentare. Il Pd ha presentato un emendamento volto a risolvere questo problema, così come anche altre forze politiche di maggioranza. In commissione, in occasione delle audizioni, si è anche registrata una larga convergenza con le forze sociali, di categoria e sindacali rappresentanti i docenti. Mi chiedo  - conclude Russo - se nel nostro Paese si possa continuare a tollerare che a dettare legge sia qualche pessimo funzionario ministeriale, artefice degli enormi danni in materia di graduatorie provocati ai docenti ed allo Stato. Anche nel centrodestra, se la politica con la P maiuscola muove ancora qualche sentimento nobile, si abbia il coraggio di mostrare la dignità richiesta”.

Per gli emendamenti richiesti dall’Anief presentati dai parlamentari in ordine alla retrodatazione delle immissioni in ruolo per sciogliere il contenzioso in atto, la stabilizzazione dei 108.000 posti vacanti e disponibili, l’assegnazione provvisoria per i neo-immessi in ruolo, la doppia provincia per la terza fascia, l’inserimento dei precari abilitati, specializzandi e laureandi e nelle graduatorie, e altri ancora, vai al seguente comunicato.

Presentati diversi emendamenti dai Deputati della Camera di maggioranza e opposizione nelle Commissioni referenti. Nessuna ulteriore adesione alla proposta del bonus di 40 punti. Unanimità per inserimento degli abilitati, specializzandi e laureandi nelle graduatorie. Si attende la votazione.

A seguito delle richieste portate avanti dall’Anief in audizione presso la VII Commissione della Camera, richieste condivise da tutte le organizzazioni intervenute con l’Anief, sono stati presentati tutti gli emendamenti richiesti, tra cui si sottolineano:

- gli emendamenti 9.67, 9.68, 9.72, 9.74 (Gruppo PD) sulle assunzioni su tutti i posti vacanti e disponibili che porterebbe alla stabilizzazione immediata di 108.000 precari tra docenti e Ata e alla fine della precarietà nella scuola con i successivi pensionamenti, e gli analoghi 9.29, 9.30, 9.44 (Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi – Pdl; Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera -Udc);

- gli emendamenti 9.28, 9.47 (Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi – Pdl, Tonino Russo - PD) sulla giustificazione della retrodatazione delle nomine legata alla risoluzione del contenzioso in atto;

- l’emendamento 9.31 (Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi – Pdl) sull’istituzione di un albo dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione a tempo indeterminato;

- gli emendamenti 9.13, 9.14 (Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina - IdV) sull’apertura annuale delle graduatorie, sulla possibilità di inserire una seconda provincia per il personale docente inserito in III fascia, sul trasferimento da una provincia all’altra del personale ata nella stessa fascia e con lo stesso punteggio;

- gli emendamenti 9.12, 9.32, 9.25, 9.83, 9.26, 9.54, 9.57, 9.37, 9.65 (Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina – IdV; Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi – Pdl; Pagano – Fli; Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti – Lega nord; O. Napoli; Cavallaro; Gruppo PD; Minardo; Tonino Russo) per l'inserimento di abilitati e abilitandi semestri aggiuntivi, AFAM, Cobaslid, SFP;

- gli emendamenti 9.11, 9.15, 9.33 (Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina - Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi) per garantire l'assegnazione provvisoria.

Tra gli altri emendamenti si segnalano il 9.81 recante proroga per dirigenti scolastici (Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti), il 9.34 sull’abilitazione conseguita con riserva (Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi), il 9.69 (Gruppo PD) sull’espressione della continuità didattica, il 9.18-9.23 (A. Napoli, Vannucci) sul personale Afam, il 9.55-9.56-9.66-9.91 (Gruppo PD) su nomine dei riservisti, 9.10 (IdV) su punteggio aspecifico, 9.82 (Lega) su scuole di montagna.

L’emendamento che ha tenuto sulle spine migliaia di precari in questi giorni diventando un vero tormentone è stato presentato dalla sola Lega Nord, il 9.09 (Lega Nord) e da un deputato del Gruppo di Iniziativa Responsabile, il 9.35 (M. Pepe).

Segue l’elenco degli emendamenti di cui si attende la votazione in V e VI commissione, prima dell’eventuale questione di fiducia che sarà sollevata dal Governo.

 

EMENDAMENTI SU STABILIZZAZIONE DEI PRECARI

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

17. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è prevista la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico precedente rispetto a quello dell'effettiva assunzione a tempo indeterminato.

17-bis. Alle dotazioni organiche del personale docente, determinate secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono da aggiungere, per ciascun ruolo, i docenti di sostegno degli alunni portatori di handicap secondo il numero che ha costituito il relativo organico di fatto nell'anno scolastico 2010-2011. La dotazione organica del personale ATA è quella risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Tali dotazioni organiche sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap. Le suddette dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche. Le dotazioni aggiuntive nazionali sono ripartite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

17-ter. L'utilizzazione del personale docente e ATA delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali; nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, l'utilizzazione del personale delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento e di posti amministrativi, tecnici ed ausiliari, disponibili ma non vacanti e di quelli che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c) il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla attività di sostegno, di recupero della dispersione scolastica e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative.

17-quater. Ai fini di cui al comma 17-ter, l'Ufficio scolastico regionale (USR) definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola secondaria di I o II grado, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti o di ATA della dotazione aggiuntiva. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso istituti comprensivi, circoli didattici o scuole o istituti dello stesso distretto o del distretto viciniore. Il personale docente o ATA della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

9. 67. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: è definito un piano aggiungere le parole: quinquennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2015, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; per il primo anno di applicazione di tale piano si prevede l'assunzione del personale docente ed ATA su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi i posti stabilizzati delle dotazioni organiche di sostegno.

9. 72. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: sulla base dei posti vacanti e disponibili con le seguenti: sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili.

9. 68. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 18, sopprimere la parola: anche.

* 9. 29. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

* 9. 44. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 18, sopprimere l'ultimo periodo.

9. 30. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

 

EMENDAMENTI SU RETRODATAZIONE NOMINE

Al comma 17, dopo le parole: finanza pubblica, aggiungere i seguenti: al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011 e dal giudice ordinario in merito al contenzioso che ha per oggetto la trasformazione dei contratti da tempo determinato.

* 9. 28. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 17, dopo le parole: finanza pubblica, aggiungere le seguenti: al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011 e dal giudice ordinario in merito ai contenzioso che ha per oggetto la trasformazione dei contratti da tempo determinato.

*9. 47.Antonino Russo.

 

EMENDAMENTI SU ALBO RICERCATORI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, che hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. 31. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

 

EMENDAMENTI SU APERTURA ANNUALE GAE, DOPPIA PROVINCIA PERSONALE DOCENTE E SPOSTAMENTO A PETTINE PERSONALE ATA

Al comma 20, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale e aggiungere in fine il seguente periodo: Analogamente, il personale ATA, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie può trasferirsi in altra provincia nella stessa fascia di appartenenza e con il punteggio spettante.

9. 14. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. È fatta salva per gli aspiranti inseriti nella terza fascia o secondo scaglione la possibilità di rimanere in una provincia e di scegliere una seconda provincia aggiuntiva dove insistere con il proprio punteggio in tutte le graduatorie delle graduatorie dove si trasferisce o si permane o ci si inserisce, come per il personale inserito nel primo scaglione o nella prima e seconda fascia delle suddette graduatorie.

9. 13. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.

 

INSERIMENTO ABILITATI, SPECIALIZZANDI, LAUREANDI IN SFP NELLE GAE

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;

c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

*9. 12. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;

c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

*9. 32. Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;

c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

**9. 25. Pagano.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;

c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

**9. 83. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;

b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» aggiungere la seguente: «e i successivi semestri aggiuntivi»;

c) al comma 1, dopo le parole: «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» aggiungere le seguenti: «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;

d) al comma 1, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

e) al comma 2 le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti, «il primo e il secondo corso»;

f) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere la seguente frase: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;

g) al comma 3 la frase: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» è sostituita dalla seguente: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;

h) al comma 3 le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

9. 26. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;

c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;

e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

9. 54. Cavallaro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento «secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi»;

c) al comma 2 dopo le parole: «il primo corso biennale» sono aggiunte le seguenti parole: «e successivi»;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;

e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e successivi al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

9. 57. Ghizzoni, Siragusa, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Cavallaro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sano disposto le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

c) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

d) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

9. 65. Antonino Russo.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto per il triennio 2011/2014, per le finalità di cui al precedente comma, sono iscritti, a domanda, nelle suddette graduatorie ad esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato i corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso A77 attivati presso i Conservatori negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e hanno conseguito la relativa abilitazione e i docenti che hanno frequentato i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico COBASLID delle classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e 28 A, attivati negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e hanno conseguito la relativa abilitazione. Qualora i suddetti soggetti non abbiano ancora conseguito l'abilitazione possono chiedere l'iscrizione con riserva. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa ai corsi sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

9. 37. Minardo.

 

EMENDAMENTI PER GARANTIRE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Sopprimere il comma 21.

9. 11. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 21 sopprimere le seguenti parole: l'assegnazione provvisoria.

*9. 15. Di Giuseppe, Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

 

Al comma 21 sopprimere le seguenti parole: l'assegnazione provvisoria.

*9. 33. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

 

 

 

EMENDAMENTI DA SEGNALARE

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti scolastici, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2011. La proroga di cui al primo periodo si intende riferita anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui al medesimo periodo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-sexies del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 31 marzo 2011.

9. 81. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. n.137 del 2007 e successive modificazioni, che abbiamo superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, prima dell'inizio del corso per il conseguimento del titolo abilitante.

9. 34. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: continuità nella erogazione con le seguenti: continuità didattica e dell'erogazione.

9. 69. Ghizzoni, Pes, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.

* 9. 18.Angela Napoli.

Al comma 17, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.

* 9. 23.Vannucci.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, ogni qualvolta essi ottengano lo status di invalidi.

17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.

*9. 55. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, ogni qualvolta essi ottengano lo status di invalidi.

17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma precedente .

*9. 91. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere annualmente il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999.

17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.

9. 66. Siragusa, Schirru, Ghizzoni.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere annualmente, e comunque entro data delle operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato, il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999.17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.

9. 56. Siragusa, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 20, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di aumentare le possibilità occupazionali del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento, istituite dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché di agevolare l'esaurimento delle graduatorie medesime, è data al personale che ne abbia titolo la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'intero punteggio derivante da titoli e servizio, su tutte le graduatorie dello stesso ambito disciplinare secondo il principio della cascata.

9. 10. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Art. 9-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è effettuato mediante l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli previsti dalla tabella allegata al decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e di ulteriori 40 punti per la permanenza nella provincia di appartenenza.

2. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito anche a coloro i quali in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2009/2011 hanno chiesto di essere collocati in graduatorie di altre province in aggiunta a quella di appartenenza nel caso di permanenza in quest'ultima.

3. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito a condizione che in occasione dell'aggiornamento per l'anno scolastico 2011/2012 non venga richiesto il trasferimento in graduatoria di altra provincia.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti per consentire l'attribuzione del punteggio di cui ai commi precedenti già a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, dando altresì la possibilità di revoca del trasferimento in altra provincia, ove richiesto per il 2011/2012.

9. 09. Goisis, Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Cavallotto.

Al comma 17, dopo le parole: medesimo anno scolastico 2010-2011, aggiungere le seguenti: , nonché l'attribuzione di un punteggio premiale, pari a 40 punti, in favore dei docenti che non richiedano il trasferimento nelle graduatorie, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c). della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di altre province.

9. 35.Mario Pepe (IR)

Al comma 17, aggiungere in fine i seguenti periodi: I docenti di ruolo che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, e che sono residenti in loco e dimostrano di dimorare abitualmente nei medesimi territori è attribuita precedenza di nomina nell'ordine della rispettiva graduatoria, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di cui al periodo precedente si applicano i benefìci previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 1o marzo 1957, n. 90.

9. 82. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 20, dopo le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 inserire le parole: senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti e dopo le parole: con possibilità di trasferimento in un'unica provincia aggiungere le seguenti: secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale.

9. 86. Savino.