Reso pubblico il testo: dopo il blocco degli stipendi e la riforma delle pensioni, l’aumento dell’orario di lavoro per i docenti, in deroga al contratto, è incostituzionale. I partiti che voteranno il testo del Governo potrebbero essere sfiduciati alle prossime elezioni politiche-regionali. Il c. 42, art. 3 è da cassare, insieme a molti altri. Il testo proviene da www.orizzontescuola.it.
Il Governo ritiene che sia una spesa rimodulabile:
- assegnare ai funzionari dell’Inps e non delle U.S.L./S.S.N. il compito di decidere quanto ore di sostegno devono avere i nostri alunni disabili (c. 33);
- convincere il personale inidoneo a dimostrare di essere guarito per non cambiare lavoro grazie a una nuova catartica visita medica (c. 32);
- autorizzare le scuole autonome a regalare nuovi punti per le GaE, grazie al lavoro in progetti che dovrebbero essere assegnati dalle graduatorie vigenti con fondi pubblici sottratti al fondo d’istituto (c. 35);
- fondere le direzioni scolastiche regionali in interregionali dopo l’abrogazione degli ambiti territoriali (c. 39);
- aumentare l’orario di cattedra di 1/3 per il personale docente (da 18 a 24 ore) a stipendio invariato e bloccato al netto dell’inflazione, irrecuperabile ai fini di progressione di carriera, e con una mole di lavoro che supera del 25% la media OCDE (l’insegnante italiano lavorerebbe 854 ore rispetto alle 704 dei colleghi dei Paesi più economicamente sviluppati nelle scuole medie e alle 658 nelle scuole superiori) mentre lo stipendio a fine carriera rimane più basso in media di almeno 8.000 euro annui, derogando al contratto bloccato (c. 42), in cambio di un aumento di ferie che non può essere interpretato come una monetizzazione del rapporto di lavoro (c. 44) ma un diritto costituzionalmente protetto;
- ridurre della metà l’attuale personale distaccato per l’attuazione dell’autonomia e per lo svolgimento di attività formativa anche in campo di disagio sociale (c. 46).
Anief ritiene che questi commi debbano essere cancellati dal Parlamento. In caso contrario, per alcuni di essi, sarà la Corte costituzionale a dichiararli illegittimi, specialmente sull’aumento dell’orario di lavoro a 24 ore. Piuttosto farebbe bene il Governo a ridurre seriamente il costo della politica.
Tra gli unici provvedimenti accettabili da notare quello previsto al c. 36, che riscrive l’attuale dimensionamento della rete scolastica riportando al solo anno 2012/2013 le disposizioni prescritte per le scuole superiori dalla legge 111 (c. 5 e c. 5bis art. 19), prendendo atto della cassazione dell’ex c. 4 per le scuole del primo ciclo di istruzione e rinviando a un accordo in conferenza stato-regioni che rimoduli la materia, così da avvalorare quanto sostenuto dall’Anief in questi mesi circa l’illegittimità dell’attuale rete scolastica e la validità delle relazioni sindacali avute con le RSU nelle scuole dimensionate. Infine, il c. 44 che rende merito alla dura azione dell’Anief che con diffide ha denunciato l’irregolarità e l’impossibilità di attuare nella scuole per i precari il divieto di monetizzazione delle ferie.
Anief, pertanto, invita i Parlamentari a studiare bene le norme che si accingono a votare perché, questa volta, il voto a una norma palesemente incostituzionale, a fine legislatura, difficilmente potrà essere dimenticato da 1.500.000 di elettori.
Dopo le critiche del PDL alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, gli attacchi al concorso della Gilda e della FLC-CGIL, in un’interrogazione del PD a firma dell’On. Bachelet si chiede al Miur quante e quali fra le classi di concorso bandite siano, secondo i dati aggiornati del Ministero, esaurite o in via di esaurimento e quanti i posti disponibili in organico relativamente alle classi di concorso esaurite o in via di esaurimento, ai fini di un’eventuale applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del D. I. n. 460/1998.
L'interrogazione avviene dopo le critiche al concorso lanciate dall’on. Gelmini, dal senatore Pittoni e dall’assessore Aprea, mentre l'Anief denuncia le illegittimità del bando di concorso in merito all’esclusione dei laureati, tanto da promuovere un ricorso al Tar Lazio per ammettere i laureati dal 2002 al 2012.
Mentre sono già migliaia le preadesioni al ricorso inviate alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per tentare di partecipare alla prova preselettiva grazie a un intervento del Tar Lazio, dopo i successi ottenuti dall'Anief per il concorso a preside e per il concorso al TFA, il dibattito politico si accende sulle modalità di accesso e di svolgimento del concorso a cattedra, anche in Parlamento.
Dopo le critiche di diversi esponenti dell’ex-maggioranza di Governo al concorso, arriva un atto ispettivo del responsabile Forum Scuola del PD.
L’interrogante chiede se il MIUR sia pronto, una volta verificato il numero di domande di abilitati, a riaprire immediatamente il bando anche ai laureati non abilitati per quelle classi in cui non vi sono abbastanza abilitati, come prevede l'articolo 4 del decreto interministeriale 460/1998; se il MIUR abbia cercato di stimare preventivamente per quali e quante classi di concorso si possa presentare questa eventualità, e (tema collegato) quanti siano, in tutto, i posti disponibili in organico relativamente alle classi di concorso esaurite o in via di esaurimento.
Per Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alle alte professionalità, “il ministro, nel bandire il concorso, in effetti non solo ha sbagliato nel non tener conto dei 170.000 docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma ha anche violato alcuni principi costituzionali e il normale buon senso nel confermare un criterio di accesso per i laureati, pensato nel 1998, in vista di un concorso che si sarebbe dovuto svolgere dieci anni fa".
Anief chiede risposte immediate e di buon senso sulla questione dei docenti inidonei e sovrannumerari: per questo riconosce tutte le motivazioni che hanno portato ieri diversi colleghi a manifestare davanti alla sede del Parlamento per vedere riconosciuti i loro diritti.
Una prima risposta parlamentare potrebbe essere data dall’approvazione dell’emendamento all’articolo 14 del testo sulla bozza riguardante la spending review approvata dal Consiglio dei Ministri: questo permetterebbe il via libera al pensionamento per coloro che sono in possesso dei requisiti precedenti all’entrata in vigore della riforma Fornero, risolvendo una volta per tutte il problema dei 3mila lavoratori che hanno iniziato l’anno scolastico sapendo di andare in pensione e terminato lo stesso anno ritrovandosi incredibilmente bloccati per periodi anche lunghi.
I parlamentari, inoltre, non dovrebbero permettere di mandare dietro la cattedra personale non abilitato all’insegnamento, ma semplicemente dare seguito a quanto previsto dal Testo Unico sull’attivazione di specifici percorsi formativi atti ad abilitare in altre discipline tutti i colleghi sovrannumerari provvisti del titolo di studio di accesso. Gli stessi parlamentari dovrebbero infine dare indicazioni al Miur di adottare finalmente quell’organico funzionale che darebbe vita ad un piano razionale e di valorizzazione delle risorse presenti in tutti gli istituti.
Un'altra soluzione, puntualmente indicata nei nostri emendamenti giunti nella commissione di competenza del Senato, prevede che ai docenti non ritenuti idonei all’insegnamento possano essere affidate le biblioteche esistenti nelle sedi di direzione degli istituti scolastici, dove quasi sempre il patrimonio culturale e librario non viene valorizzato proprio per mancanza di personale.
“La mancata risposta a tutti questi suggerimenti e alle nostre proposte emendative – dichiara il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico – non potrà che portare ad una stagione di mobilitazione. Che si concluderà necessariamente nelle aule dei tribunali”.
Accantonati gli emendamenti su ferie dei precari e pensionati scuola. I testi rispondono a quanto richiesto dall'Anief in tema di monetizzazione dei giorni di riposo non assegnati ai supplenti e di domanda di quiescenza con le vecchie regole. Si attende il voto sui due emendamenti (nn. 5.45 e 22.45) dopo la presentazione delle richieste del sindacato in commissione.
Si sono svolte ieri le votazioni sugli articoli 1-4 con l'accantonamento di alcuni emendamenti all'articolo 2 relativo al pubblico impiego in vista dell'incontro previsto stamane a Palazzo VIdoni con le parti sociali.
E proprio l'assenza del ministro al tavolo con i sindacati suscita la delusione del segretario organizzativo della Conferir, M. Poerio, che denuncia come proprio i tecnici del governo tecnico, i dirigenti dello Stato, non siano stati consultati sul provvedimento in esame.
Marcello Pacifico, delegato Confedir ai quadri e alte professionalità, contesta l'assenza del governo in un momento in cui è importante ascoltare tutti e sottolinea la necessità di un approfondimento del governo sugli emendamenti accantonati e presentati dai sindacati.
Si attende la votazione su giurisdizione GaE, tabella di valutazione dei titoli, ferie non godute e stabilizzazione dei precari, corsi di riconversione per ITP, abolizione trattenuta Enam, indennità di reggenza vicari, albo europeo ricercatori, finestra pensionati della scuola, assegnazione provvisoria neo-immessi in ruolo e reinserimento docenti cancellati.
Il senatore Fleres (Gruppo coesione nazionale-Grande Sud) accoglie l’appello dell’Anief e presenta tutte le nostre proposte in V Commissione (1.129, 5.43, 6.27, 12.52, 14.34, 14.61, 14.63, 14.77, 22.25). Anche il senatore Pittoni (Lega) presenta l’emendamento sulle pensioni del personale scolastico (22.24). Convergenza dei senatori di Italia dei Valori e del Pd sulle ferie non godute dei precari (5.44, 5.45), ed emendamenti del Pd su finestra pensioni per personale inidoneo - utilizzo in organico funzionale degli ITP (14.53, 14.56, 14.59), finestra per le pensioni di tutto il personale della scuola (22.26, 22.45).
Ancora una volta, tra le 2.000 proposte di modifica e la cinquantina che riguardano la scuola, una decina saranno quelle proposte dal giovane sindacato specializzato in legislazione scolastica e diritto.
L’Anief ringrazia i senatori per aver accolto le proprie richieste e invita il Parlamento ad approvare rapidamente gli emendamenti illustrati al fine di dare risposte positive per migliorare la vita della scuola e la professionalità dei suoi operatori, prima della fiducia.
A partire da oggi iniziano le votazioni in V Commissione.
Gli emendamenti presentati
EMENDAMENTO 1.129
Articolo 1
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
“27-bis. Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso presso il giudice ordinario, la risoluzione delle eventuali controversie legate alla valutazione dei titoli dichiarati all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, inerente una procedura concorsuale, è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, è abrogato il comma 4-quater dell’art. 1 della legge 167/2009.”
EMENDAMENTO 5.43
Articolo 5
Al comma 8, dopo il penultimo periodo, inserire il seguente:
“In osservanza dell’articolo 7 della direttiva comunitaria 2033/88/CE resta salvo il diritto del lavoratore ad usufruire di un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute, nel caso in cui sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, o ancora se stia assunto a tempo determinato e per tale ragione non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.”
EMENDAMENTO 6.27
Articolo 6
Al comma 20, lettera b), ultimo capoverso, aggiungere il seguente:
“A partire dall’anno scolastico 2012-2013, l’esercizio della funzione di revisore dei conti in seno all’istituzione scolastica, di cui al comma 616 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è svolto senza alcuna oneri per la finanza pubblica, come predeterminato dall’articolo 57 comma 3 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. I risparmi previsti sono utilizzati per coprire le assunzioni disposte dal giudice in violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE per condanna dell’abuso del contratto a termine nei confronti del personale precario della scuola che ha prestato servizio su posto vacante e disponibile per più di 36 mesi. Conseguentemente all’art. 9, c. 18 della legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppressa la parola “anche” e il testo nell’ultimo capoverso dalle parole "In ogni caso" fino alle parole "presente decreto".
EMENDAMENTO 12.52
Articolo 12
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
“Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione dell’ex-Enam e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell’articolo 7, comma 3-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono gia` stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono gia` stati contratti i relativi mutui. Per la liquidazione si applicano le disposizioni previste nei successivi commi per la Società di cui al comma precedente. Conseguentemente è abrogata nei confronti del personale scolastico la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all’ENAM, a decorrere dall’a. s. 2012-2013.
EMENDAMENTO 14.34
Articolo 14
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
“3bis. Al fine di dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività didattica e di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:
Art. 24-ter (misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei)
“1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2013 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.
2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.
3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all’estero, l’attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata”
EMENDAMENTO 14.61
Articolo 14
Al comma 14, sostituire le parole “transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico” con il seguente testo “deve frequentare corsi di riconversione professionale come previsti dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Conseguentemente, all’art. 33, c. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’ art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: “Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico.”
EMENDAMENTO 14.63
Articolo 14
Dopo il comma 14, inserire il seguente
“14-bis. Al fine di semplificare l’azione amministrativa e di favorire la mobilità compartimentale del personale docente e ata, sono abrogati il comma 21 dell’art. 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106 e il comma 4-quinquies dell’art. 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167. Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro l’approvazione del prossimo decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è disposto il reinserimento del personale di ruolo cancellato precedentemente.”
EMENDAMENTO 14.77
Articolo 14
Al comma 22, penultimo capoverso, inserire il seguente:
“Resta valida l’attribuzione dell’indennità di reggenza già prevista nei contratti collettivi di lavoro in caso di assenza del dirigente o di sua sostituzione o ancora in scuole oggetto di procedure di dimensionamento”.
EMENDAMENTO 22.25 – 22.26
Articolo 22
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
“d-bis) ai lavoratori del comparto scuola che maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti vigenti alla data di conversione della legge 22 dicembre 2011, n. 214”