Decreto scuola: presentati in aula gli emendamenti Anief sull’inserimento in Gae e precari AFAM

L’emendamento 15.32 Rigoni (PD) e Petrenga (PDL) e 15.203 (Di Lello) risolverebbero il problema dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale abilitato. Il 15.55 (M5S) il problema dell’unificazione della IV fascia alla III per SFP. Il 15.16 (Di Lello) pone chiarezza sulla giurisdizione TAR delle graduatorie e il 15.14 elimina gli unici interventi del legislatore sulla tabella di valutazione come l’esclusione dei docenti di ruolo. Il 19.1 e 19.23 (M5S-Di Lello) risolvono l’ambiguità dell’assegnazione dei contratti anche a tempo indeterminato per chi ha insegnato negli AFAM per tre anni ed è inserito nelle graduatorie d’istituto.

Il testo di tutti gli emendamenti presentati agli artt. 15 e 19

ART. 15.
(Personale scolastico).
  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche è definito un piano triennale, per gli anni 2014-2016, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA e del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie. Resta invariata la modalità di accesso ai ruoli, stabilita dall'articolo 399 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, per cui il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, ha luogo attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, lì dove esse non siano ancora esaurite, e il restante 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. I vincitori dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2012 n. 82 sono assunti tutti, come previsto dal bando, sugli 11.542 posti vacanti e disponibili a loro già riservati negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
  1-bis. Le immissioni in ruolo del piano triennale relativo agli anni 2014-2016 di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2014-2015, sia del personale docente che ATA, dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore di insegnamento in classe per i docenti degli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica o comporti la formazione di cattedre eccessivamente frammentarie; ripristinando le compresenze nella scuola primaria; attivando tutte le sezioni a tempo pieno necessarie a soddisfare le domande delle famiglie e non più subordinandone il numero alle disponibilità di organico stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
15. 207. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali.
  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a 1126,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 1250,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1271,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 1273,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 1275,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 800 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1o gennaio 2014;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento».
15. 85. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.
  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria,
  Conseguentemente,
   al medesimo periodo, sopprimere le parole:, nel rispetto degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale;
   all'articolo 27, comma 2:
    sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 250 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1o gennaio 2014;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 21 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 21 per cento».
15. 87. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.
  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria,
  Conseguentemente,
   al medesimo periodo, sopprimere le parole:, nel rispetto degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale;
   all'articolo 27, comma 2:
   sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 250 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 88. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.
  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l'invarianza finanziaria.
*15. 47. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.
  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l'invarianza finanziaria.
*15. 208. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.
  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: funzione pubblica, aggiungere le seguenti: e presentato alle Commissioni parlamentari competenti.
15. 202. Buonanno, Matteo Bragantini.
  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da disporre per il triennio 2014-2017, consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, con punteggio del titolo inferiore a quello attribuito agli abilitati dei cicli SSIS, nonché a coloro che risultano iscritti presso le Facoltà di scienze della formazione primaria dall'anno accademico 2008-2009 in poi, in deroga all'assegnazione prevista dall'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, a tal fine, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ove non vi fossero già presenti. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, le parole: «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole: «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità» e le parole «e la conseguente nomina a tempo indeterminato» sono abrogate.
  1-ter Possono essere inseriti con riserva, invece, nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, istituita dall'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca e per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del decreto ministeriale del 25 marzo n. 81, ma non in possesso del titolo abilitante, con scioglimento della riserva da disporre all'atto del conseguimento del titolo nel decreto relativo al successivo aggiornamento.
15. 32. Rigoni, Petrenga.
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, consente la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, nonché agli iscritti a Scienze della Formazione Primaria che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale del 14 giugno 2012 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, ove fossero già presenti nella terza fascia delle stesse. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, le parole: «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole: «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità», le parole: «e la conseguente nomina a tempo indeterminato» sono abrogate.
  Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
15. 203. Di Lello.
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di aggiornamento, per il triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, provvede mediante decreto al reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle suddette graduatorie.
15. 14. Di Lello.
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel computo del piano triennale di assunzioni di cui al comma 1 sono esclusi i posti previsti ai sensi del bando del DDG n. 82 del 24 settembre 2012, per i quali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede, con apposito decreto, all'immissione in ruolo di tutti coloro che si trovano in posizione utile.
15. 65. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nessun percorso abilitante o concorso a cattedra deve essere bandito prima dell'esaurimento completo delle graduatorie del personale abilitato inserito nelle graduatorie ad esaurimento e del personale vincitore dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2012, n. 82.
15. 209. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le facoltà attivano i corsi previsti dall'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 10 set
tembre 2010, come modificato dal decreto ministeriale n. 81 del 25 marzo 2013.
15. 210. Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente.
  Al comma 2, sostituire le parole: rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.
  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
ART. 27-bis.
  1. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
  2. A decorrere dall'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.
15. 211. Marzana, Battelli, D'Uva.
  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. All'articolo 19, comma 11, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «un docente ogni due alunni disabili» sono aggiunte le seguenti: «, salvo lo scorporo dal calcolo del rapporto degli alunni con disabilità grave».
15. 48. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.
  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati dall'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito.».
15. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette graduatorie aggiuntive sono unificate alle graduatorie relative alla terza fascia nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il triennio 2014-2017. Possono chiedere l'iscrizione a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento coloro che si sono iscritti negli stessi anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e hanno conseguito il titolo in seguito all'emanazione del decreto ministeriale n. 53 del 2012. Possono, altresì, chiedere l'inserimento con riserva coloro che risultano iscritti al corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria e sciogliere tale riserva all'atto di conseguimento del titolo abilitante, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
15. 55. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca.
  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione sono scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.
15. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze e delle assunzioni a tempo indeterminato in conseguenza della trasformazione in graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali valide anche ai fini del reclutamento previo scorrimento delle stesse.
15. 204. Di Lello.
  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al fine di semplificare e rendere certe nei tempi le procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto le parole: «, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono soppresse.
15. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, entro il termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva»;
   il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  «8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito delle procedure bandite antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013 conseguono, ove ne fossero sprovvisti, l'abilitazione all'insegnamento, con voto corrispondente al punteggio attribuito in graduatoria. I candidati che già siano abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge;
  3.2. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.
  3.3. All'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente».
15. 212. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. I concorsi di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell'abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell'articolo 399 del predetto decreto legislativo, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l'accesso ai ruoli su posto di sostegno. Ai fini dell'individuazione del contingente e dell'individuazione dei vincitori non si dà luogo alla divisione per aree di cui all'ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78.
15. 213. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, al termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva».
15. 214. Centemero, Baldelli, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, ad assumere a tempo indeterminato con contratti full time o part time, i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non possono superare quelle in atto utilizzate.
15. 12. Piccione.
  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l'iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA ordinario, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito.
15. 57. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca.
  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3.1. L'insegnamento delle attività alternative all'ora di religione cattolica costituisce un servizio strutturale obbligatorio. Le scuole programmano attività in sostituzione che devono riguardare progetti didattici, formativi e di studio in gruppo o individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti appositamente in carica e all'interno dei locali della scuola. A tal fine è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative, ai fini dell'affidamento delle stesse. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i docenti non di ruolo che svolgono ore di attività in sostituzione acquisiscono altresì punteggio utile ai fini delle graduatorie ad esaurimento.»
15. 215. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.
  Al comma 3-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e successive modificazioni, e.
15. 216. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
  Al comma 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole: di istituto, ad esclusione della prima fascia.
15. 218. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
  Al comma 3-ter, sopprimere il secondo periodo.
15. 217. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
  Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:
  3-quater. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  3-quinquies. I lavoratori di cui al comma 3-quater sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.
  3-sexies. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale.
15. 219. Palazzotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pilozzi, Airaudo, Di Salvo, Placido.
  Sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.
  5. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento e nello svolgimento delle cosiddette funzioni strumentali, come la cura della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.
  6. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a 526,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 650,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 671,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 673,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 675,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 201”;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 200 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 89. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Melilla.
  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati;
   b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato;
  Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
15. 49. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
  Sopprimere il comma 5.
  Conseguentemente:
   al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: obbligatoria con la seguente: volontaria;
   al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti:, a domanda,
15. 64. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.
  Sopprimere il comma 5.
  Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti:, a domanda,
15. 61. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.
  Al comma 5, dopo le parole: da un rappresentante, aggiungere le seguenti: , con incarico semestrale.
15. 200. Buonanno, Borghesi.
  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2014, con le seguenti: 30 settembre 2013.
15. 201. Buonanno, Bossi.
  Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: obbligatoria con la seguente: volontaria.
15. 62. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Battelli, Di Benedetto.
  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti:, a domanda,
15. 63. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.
  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il comma 21 dell'articolo 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.
15. 15. Di Lello.
  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Considerato che dai monitoraggi effettuati il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 è in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, lo stesso:
   a) transita su altra classe di concorso docente della tabella A per la quale sia abilitato e/o su classe di concorso della tabella C in cui abbia sostenuto concorso pubblico anche negli enti locali di provenienza. Allo stesso personale è applicato quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   b) nelle more dell'attivazione dell'organico funzionale, dell'area unica del sostegno, dell'incremento dell'attività laboratoriale nei nuovi ordinamenti e di adeguati corsi di riconversione, il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, non utilizzato su insegnamenti previsti delle classi di concorso assegnate, è utilizzato nelle sedi di appartenenza, per il miglioramento dell'offerta formativa per i progetti di accoglienza, per progetti contro la dispersione scolastica, per attività alternative all'ora di religione cattolica, per le supplenze brevi, in affiancamento agli insegnanti di sostegno e di supporto alla didattica laboratoriale.
15. 50. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.
  Al comma 9, sostituire le parole: idoneo titolo con la seguente: diploma.
15. 52. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9.1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.»
  9.2. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello sviluppo economico nella Missione 11 «Competitività e Sviluppo delle imprese», non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 78 milioni per l'anno 2013, a 236 milioni per l'anno 2014 e a 831 milioni di euro per l'anno 2015 e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riassegnate all'Istituto di previdenza sociale per le finalità di cui al comma precedente. Per la copertura degli oneri per ciascuno degli anni 2016 e 2017, valutati rispettivamente in 162 milioni e 113 milioni si demanda alla legge di stabilità l'individuazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
15. 80. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, Chimienti.
  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9.1. All'articolo 1 della 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 54, 55 e 56 sono abrogati.
  9.2. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.»
  9.3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9.1 e 9.2, pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 68. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.
  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1. All'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.»
15. 72. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000, n. 62, è soppresso.
15. 76. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è abrogato.
15. 77. Brescia, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo.
  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1. All'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito con il seguente:
   «5. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. A partire dal 2014, si prevede un piano triennale di assunzioni di 11.851 collaboratori scolastici, sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. Le risorse rivenienti dall'applicazione della presente disposizione sono destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dal precedente periodo. È riconosciuta la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del personale ex LSU in virtù del servizio prestato presso le scuole».
15. 54. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1. All'articolo 22 della legge 28 dicembre 2008, n. 448, il comma 4 è sostituito dal seguente:
   «4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica spezzoni di orario fino a 4 ore, prioritariamente e con il loro consenso, come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 22 ore settimanali».
15. 221. Vacca, Luigi Gallo, Marzana.
  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9.1. All'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 le parole da: «attribuiscono ai docenti in servizio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto».
15. 222. Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca.
  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1. A partire dal 1o gennaio 2014 è disposto il blocco delle ritenute mensili sugli stipendi applicate nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici (ITP), trasferiti dagli enti locali a quelli dello Stato, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124.
15. 25. Giammanco, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), trasferiti dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono inquadrati nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
15. 26. Giammanco, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Cesaro.
  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9. 1. All'articolo 15 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, modificato dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:
  «16. Si conferma, ai sensi degli articoli 194 e 197 del decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 15 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, rispettivamente dei titoli conseguiti a seguito dell'esame conclusivo nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e comunque conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, i quali costituiscono titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, titoli di abilitazione validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami nonché titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie rispondenti ai requisiti dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
  9.2. Sono abrogati i commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 15 del decreto n. 249 del 2010, introdotti dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, nonché ogni altra norma in contrasto con il comma 9.1.
15. 220. Marzana, Battelli, Simone Valente.
  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Ai fini del concorso per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 tra i criteri generali di valutazione del servizio è riconosciuto il servizio militare di leva anche se prestato non in costanza di nomina.
15. 205. Albanella.
  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2005, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15. 16. Di Lello.
  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici».
15. 44. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. Al personale di ruolo e in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.
15. 46. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Al fine di garantire un ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche si avvalgono di un coordinatore, per l'organizzazione di PON e POR nonché per l'attivazione di corsi relativi al recupero scolastico, scelto tra il personale interno, e di personale docente esterno, attingendo da giovani neolaureati e dal personale docente precario, che abbiano i requisiti previsti in riferimento agli insegnamenti impartiti.
15. 223. Petrenga.
  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-bis.1. All'articolo 566, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti «dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
15. 206. Albanella.
  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-bis.1. All'articolo 568 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario», sono aggiunte le seguenti: «destinatario di nomina a tempo indeterminato» e dopo le parole: «che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «dopo tre anni»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
   b) al comma 5, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «dopo tre anni»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
15. 225. Albanella.
  Dopo il comma 10-quater, aggiungere il seguente:
  10-quinques. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, dispone, dall'anno scolastico 2013/2014, l'inserimento nella terza fascia di istituto a coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni.
15. 224. Ascani.
  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
ART. 15-bis.
  1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente decreto, nonché per una effettiva attuazione delle azioni previste dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal decreto ministeriale 26 giugno 1992, all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi della presente legge e onde evitare disfunzioni territoriali, è assegnata una unità di personale docente/dirigente scolastico di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre, n. 448, presso ogni ambito territoriale o, eventualmente, su più di uno, presso cui, il suddetto personale, opererà a scavalco».
15. 0200. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
ART. 15-bis.
  1. All'articolo 425, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito provvedimento, può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli Venezia Giulia.»
15. 0201. Blažina.
  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
ART. 15-bis.
  1. La validità delle idoneità conseguite da docenti universitari, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2015.
15. 0202. Laffranco.

ART. 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).
  Al comma 1, sostituire le parole: garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, con le seguenti: consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014.
19. 201. Buonanno, Prataviera.
  Al comma 1, sostituire la parola: avvio dell'anno accademico 2013-2014, con le seguenti: prosieguo delle attività per l'anno accademico in corso.
19. 202. Buonanno, Prataviera.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'anno accademico 2013/2014 gli assunti con contratto a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143, assumono servizio nella sede presso la quale hanno svolto l'ultimo anno accademico di docenza. Per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i neo assunti con contratto a tempo indeterminato devono permanere nella prima sede di servizio per un periodo non inferiore a due anni.
  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) sono prorogati fino all'emanazione delle graduatorie nazionali previste al comma 2.
  3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con deliberazione motivata, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore dell'Istituzione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire. Salvo non sia prevista una durata inferiore, l'incarico è triennale, rinnovabile, e comunque cessa alla scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha deliberato. Il personale incaricato e titolare presso altra sede deve assicurare una presenza di almeno diciotto ore settimanali presso l'istituzione chiamante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la contrattazione decentrata nazionale definisce misura e articolazione tra parte fissa e parte variabile delle indennità previste per il personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam. In subordine, in assenza di detto personale l'incarico è attribuito con le stesse modalità a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. Al personale docente di seconda fascia in servizio presso le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, che sia in possesso degli altri requisiti previsti dagli statuti delle Istituzioni di appartenenza, è attribuito l'elettorato passivo nelle procedure per le elezioni del Direttore.
  3-quater. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a bandire concorsi per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014/15. Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  3-quinquies. Con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto vigente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la mobilità territoriale e professionale del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni Afam.
19. 36. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la permanenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dei docenti già titolari di contratto tempo indeterminato nel comparto afam.
19. 203. Ginefra.
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo le procedure valutative già adottate con decreto del 16 giugno 2005, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è inserito a domanda nelle graduatorie di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 il personale docente, già inserito nelle graduatorie d'istituto, che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati.
19. 1. Di Lello.
  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto e in possesso di almeno tre anni accademici di servizio a tempo determinato, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1.
19. 23. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999 provvedono a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 2014, concorsi per titoli per posti di professore di prima fascia come da applicazione dell'articolo 487 del d.lgs 297 del 16 aprile 297. Tali concorsi sono riservati al personale di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato della stessa Istituzione che abbia maturato almeno 5 anni di servizio dall'entrata in vigore del presente decreto.
19. 204. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.
  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a definire i criteri per la ripartizione e a ripartire le risorse di cui al comma 4, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
19. 52. Buonanno.
  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Nelle more del processo di razionalizzazione delle graduatorie dei Licei Musicali e Coreutici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 in attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'articolo 3 comma 1, all'articolo 7, e all'articolo 13 commi 6/8 e agli allegati A ed E del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, è autorizzata, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'assegnazione dell'organico necessario all'avvio delle attività per l'anno scolastico 2014/2015 da attuarsi con insegnanti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, ed in aggiunta all'organico regionale e provinciale previsto.
19. 205. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.
  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Salvo quanto disposto dal comma 4, è avviato un processo di statalizzazione, da concludersi entro un anno, degli istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di garantirne la continuità e la qualità dell'offerta formativa.
19. 200. Moscatt.
  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Nell'ambito del processo di razionalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali «ex-pareggiati», previo accordo tra il comune di Ancona, il Conservatorio Statale di Musica «G. Rossini» di Pesaro e l'Istituto Superiore di Studi Musicali «G. B. Pergolesi» di Ancona, il personale docente di quest'ultimo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2013 è trasferito, sentite le Organizzazioni sindacali e nei modi e termini descritti dalla convenzione stipulata tra gli enti sopramenzionati, nei posti in organico vacanti e disponibili presso il Conservatorio suddetto, derivanti da pensionamenti o dalla cessazione di altri rapporti, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dei limiti per le assunzioni previste dalla legge.
19. 22. Carrescia.
  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
  ART. 19-bis. – 1. Al comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e» sono soppresse.
19. 01. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
  ART. 19-bis. – 1. È consentita, ai candidati privatisti in possesso di un attestato di compimento e/o licenza in corso di validità, la possibilità di accedere presso Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati ai corrispondenti successivi esami di compimento, licenza e diploma secondo i programmi previsti dai corsi del previgente ordinamento, fino alla chiusura per esaurimento degli stessi.
19. 02. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

 

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