È stata completata la lista degli emendamenti Anief al Decreto Legge n. 228/2021, il cosiddetto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso, per introdurre “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Le modifiche al DL richieste dal sindacato toccano diversi aspetti del contesto scolastico, oggi particolarmente in sofferenza anche per la pandemia in corso: vanno dalla proroga delle elezioni RSU, previste a inizio aprile al prolungamento dei tempi relativi alle tutele dei lavoratori fragili, ma riguardano anche la proroga dell’organico Covid, che ad oggi ha garantito il contratto solo a fine marzo, come pure delle assunzioni da Gps, con estensione delle immissioni in ruolo 2022 alla II fascia delle stesse Graduatorie provinciali per le supplenze. Infine, Anief chiede la proroga della mobilità straordinaria del personale e l’avvio del reclutamento straordinario riservato agli insegnanti di Religione cattolica per i quali non si bandiscono concorsi dal 2003.
L’ELENCO DEGLI EMENDAMENTI ANIEF
ART. 1
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Si inserisce il comma
Sono prorogati al 15 maggio 2022 i termini per le elezioni relative al rinnovo degli organismi di rappresentanza fissati dall’articolo 15 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale.
Motivazione: in ragione della proroga dello stato di emergenza e dell’aumento dei contagi si ritiene opportuno il rinvio di un mese delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale.
ART. 4
(Proroga di termini in materia di salute)
Si aggiunge in fine il comma
Sono prorogate fino al termine dell’emergenza sanitaria le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 26 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Motivazione: ad oggi e non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili (ossia i lavoratori dipendenti con disabilità grave o in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita) possono svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Dal 1° gennaio 2022 è invece scaduta la tutela dell'equiparazione al ricovero ospedaliero per chi non può lavorare in modalità agile. La modifica intende prorogare le disposizioni che erano già previste dal Decreto Cura Italia del 2020 (possibilità di svolgere la mansione in modalità agile ed equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero per chi è impossibilitato) fino al termine dell’emergenza sanitaria.
ART. 5
(Proroga di termini in materia di istruzione)
Si aggiunge in fine il comma
Al primo periodo del comma 326 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole “può essere prorogato” sono sostituite con “è prorogato”, conseguentemente al secondo periodo le parole “400 milioni” sono sostituite con “800 milioni”.
Motivazione: è essenziale garantire fino al termine dell’a.s. 2021/2022 la proroga di tutti i posti docenti e ATA legati all’emergenza sanitaria in corso. La modifica fa seguito alle numerose segnalazioni ricevute dai Dirigenti Scolastici e consentirebbe di raggiungere 40 mila unità di personale docente e 15.600 di personale ATA, comunque, inferiori peraltro agli 80 mila autorizzati l'anno precedente quando i numeri del contagio erano più piccoli e di valutare l'opzione in caso di numeri incontrollati di contagio di ritornare alla didattica al 50/70%.
Si aggiunge in fine il comma
Sono prorogate anche per l’anno scolastico 2022/23 le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento operata l’anno scorso. La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva.
Si aggiunge in fine il comma
Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
- All’articolo 59, al comma 4, sostituire le parole “In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico” con le seguenti “A decorrere dall’anno scolastico”, e l’ultimo periodo, con il seguente:
“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, a decorrere dall’anno scolastico 2022/23, anche a coloro che sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.”
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento operata l’anno scorso con alcune limitazioni dalla prima fascia delle GPS. La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine ripristinando la piena funzionalità dello storico doppio canale di reclutamento così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. La proposta estende il reclutamento anche alla seconda fascia delle GPS e permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella PA, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
Si aggiunge in fine il comma
All’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l’a. s. 2022/2023 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto a tutto il personale docente di ruolo assunto al 15 settembre 2021, in deroga ai vincoli di permanenza vigenti.
Motivazione: la disposizione proroga i termini per consentire l’armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.
Si aggiunge in fine il comma
All’articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019, n. 159, apporre le seguenti modificazioni:
- Al comma 1 dopo le parole «per la copertura» aggiungere «del 50%».
- Sostituire il comma 2, con il seguente: «Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio e di 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall’a. s. 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”
- Al comma 3, aggiungere dopo la parola “concorso” le seguenti “e della procedura straordinaria” e dopo le parole “in ruolo”, aggiungere le seguenti parole: “sul 100% dei posti vacanti e disponibili”.
Motivazione: è necessario l’avvio di una procedura per soli titoli per il reclutamento del personale docente di religione cattolica in considerazione dell’esagerato numero di precari che da anni aspettano l’avvio di un concorso. Si fa notare che le immissioni in ruolo del personale docente insegnante religione cattolica non comporterebbero oneri aggiuntivi, in quanto, secondo quanto disposto dal CCNL 2006-09, art. 18, c.1, e art. 19, c., i docenti con quattro anni di servizio e cattedra completa (o superiore a 12 ore nella primaria) sono equiparati ai docenti con contratto a tempo indeterminato e stipendiati con N05.
LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DL
Come ricorda la stampa specializzata, con il decreto “Milleproroghe”, in vigore dallo scorso 31 dicembre, vengono prorogati, tra gli altri, i termini relativi: alle facoltà assunzionali di alcuni ministeri; alle procedure concorsuali e alla validità delle graduatorie; alla validità delle patenti di guida di Paesi non appartenenti all’Unione europea; al fondo di solidarietà comunale; alla possibilità per i laureati dei corsi di medicina e chirurgia di concorrere all’assegnazione degli incarichi oggetto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale; alla possibilità per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di istaurare rapporti professionali a tempo determinato con il SSN; al trattamento di integrazione salariale in favore delle imprese di rilevante interesse nazionale; alla modifica del regime degli aiuti di Stato così come modificato durante l’emergenza da COVID-19.
PER APPROFONDIMENTI:
Stipendi da fame, ai docenti delle superiori 250mila euro in meno negli ultimi anni di carriera
Stipendi, Anief attiva il calcolatore rapido per verificare le differenze retributive spettanti