Mancano solo due settimane per l’inoltro delle ricostruzioni di carriera: sono interessati molti lavoratori della scuola. Prima di tutto i 35 mila insegnanti, assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici immessi in ruolo nell’estate del 2018, che hanno quindi terminato l’anno di prova. A loro si aggiungono alcune migliaia di dipendenti, sempre della scuola con medesime mansioni, che per vari motivi ancora non avevano presentato la documentazione. Poi, ci sono centinaia di migliaia di dipendenti già di ruolo a cui sono stati sottratti illecitamente anni di precariato e che ora possono essere facilmente recuperabili.
Marcello Pacifico (Anief): “Dopo le recenti sentenze ottenute dalla Cassazione, rispetto alle pronunce della Corte di giustizia europea, che hanno dichiarato illegittima la norma del Testo Unico che non valuta per intero tutto il servizio effettivamente prestato durante il pre-ruolo (congelando dal quarto anno un terzo del periodo), ci attendiamo un adeguamento del legislatore e della norma prevista dal Ccnl. Nel frattempo, è chiaro che è un diritto dei dipendenti ottenere l’immediata applicazione intera dei periodi di precariato e la restituzione degli aumenti non percepiti, con conseguente aumento nello stipendio”.
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La ricostruzione della carriera professionale è una tappa importante, anzi fondamentale, per tutti quei dipendenti che vantano periodi di precariato scolastico, quindi precedenti alla stipula del contratto a tempo indeterminato: in un periodo storico particolarmente svantaggioso per gli stipendi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed in particolare la scuola, la ricostruzione di carriera permette, infatti, di incrementare il compenso di fine mese, in modo anche sostanzioso, poiché va a ricollocare il dipendente in una nuova fascia stipendiale più vantaggiosa di quella iniziale, di base, dove viene inserito d’ufficio dall’amministrazione immediatamente dopo essere stato immesso in ruolo.
GLI ANNI DI PRECARIATO
A soffermarsi su questi aspetti, con un dettagliato focus, è la rivista specializzata Orizzonte Scuola, la quale illustra innanzitutto quali periodi concorrono all’anzianità di servizio. Il riferimento normativo è all’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 secondo cui: i primi quattro anni di servizio pre-ruolo o in altro ruolo sono da considerarsi per intero come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi ai primi quattro, invece, sono valutati per i due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici.
Inoltre, viene ricordato che l’anzianità di servizio da computare per determinare la fascia stipendiale che spetta al docente è solamente quella parte di anzianità riconosciuta valida sia a fini giuridici che economici; l’anzianità di servizio valida solo ai fini economici può essere invece computata solamente al compimento dell’anzianità giuridica indicata all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88; il servizio civile sostitutivo di quello di leva e il servizio militare sono riconosciuti e valutati; il servizio prestato nelle vesti di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università viene riconosciuto. In pratica alla luce di alcuni interventi normativi, solamente l’anno 2013 attualmente non viene riconosciuto ai fini della progressione economia. Per essere ritenuti validi, i servizi valutabili devono essere stati prestati da soggetti in possesso del titolo prescritto.
DOMANDA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, MODALITÀ E TEMPI
Come già detto, prima di poter chiedere la ricostruzione di carriera, occorre che il docente abbia superato l’atto di conferma in ruolo (in altre parole, il termine iniziale per la domanda di ricostruzione carriera prevede che sia trascorso un anno di prova). Per quanto riguarda la prescrizione del diritto alla domanda di ricostruzione invece, una sentenza del Tribunale di Macerata ha smentito l’applicabilità del termine di prescrizione di 10 anni ex articolo 2946 del Codice Civile (termine che decorrerebbe dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, nello specifico quindi, dalla data della conferma in ruolo). La prescrizione è dunque di 10 anni (di 5 per gli arretrati dovuti in caso di domanda tardiva) anche se tramite ricorso si potrebbe ottenere il rinvio.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale dovrà procedere con gli incrementi stipendiali. La legge n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico. La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola destinataria dell’istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni scolastiche alle quali l’istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente. Per quanto riguarda le fasce stipendiali in base agli anni di servizio, in particolare per quelle degli insegnanti assunti prima del 01/09/2011 sono tra 0 e 2 anni, poi 3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre. A seguito di accordi intrapresi con gli altri sindacati, per tutti i docenti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali si sono ridotte, con la sparizione del primo “gradone”, diventando 0-8 anni, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.
LA CASSAZIONE: IL PRE-RUOLO
Sulla collocazione degli anni pre-ruolo incidono due variabili: gli anni di servizio svolti come supplente – per annualità si intendono almeno 180 giorni per a.s. oppure dal 1° febbraio ininterrottamente sino agli adempimenti di fine anno – e l’esatto calcolo degli stessi. Su questo ultimo punto pesano come due macigni le recenti sentenze n. 31149 e n. 31150 della IV Sezione Lavoro della Corte di Cassazione: gli “ermellini”, esprimendosi sui decreti di ricostruzione di carriera emessi negli ultimi dieci anni in favore del personale docente e Ata di ruolo, hanno detto che deve essere valutato interamente e non parzialmente tutto il servizio effettivamente prestato durante gli anni di precariato, al contrario di quanto fatto sino ad oggi, con il servizio “congelato” parzialmente dopo i quattro anni di pre-ruolo. Smentendo, quindi, la parte specifica del Testo Unico della scuola, il decreto legislativo 297/94, e le norme contrattuali che ne sono derivate, poiché in palese contrasto con la clausola 4 della direttiva UE n. 70/99, la stessa che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il personale di ruolo e precario.
I 400.000 DANNEGGIATI DI RUOLO ORA POSSONO RICORRERE
Anief ricorda, quindi, che quasi un insegnante di ruolo su due, di ogni ordine grado scolastico, si ritrova oggi con una ricostruzione di carriera deficitaria rispetto al computo effettivo degli anni che gli spettavano per diritto in modalità completa, senza riduzioni o vincoli artificiosi introdotti dall’amministrazione solo per danneggiare economicamente i suoi dipendenti. Questo significa che, in attesa dell'adeguamento del legislatore e della revisione della norma prevista anche dalla contrattazione collettiva nazionale, ad oggi l'unico rimedio per poter chiedere l'annullamento dei decreti di ricostruzione di carriera emessi in modo errato, con il conseguente recupero delle somme mai percepite e l’innalzamento immediato della propria busta paga, rimane il ricorso al tribunale del lavoro. Tutti gli interessati a recuperare il maltolto, forti ora della sentenza n. 33149/19 e della sentenza 31150/19 della Corte di cassazione, possono contattare la sede Anief più vicina.
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