Ma sono meno della metà rispetto alle migliaia di posti vacanti coperti da docenti senza specializzazione. Ancora una volta, l’accesso sarà regolato dall’offerta degli Atenei e non dalle effettive esigenze del territorio come risulta dai numeri delle regioni: in Sicilia e Lazio il 40% dei 19.585 posti: per Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Liguria soltanto l’1%. Il sindacato pronto a ricorrere in tribunale contro il D.M. 95/2020.
Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): Chiederemo di leggere i verbali dei comitati regionali di coordinamento e se confermano le evidenti violazioni della normativa sul rispetto delle effettive esigenze impugneremo il nuovo decreto ministeriale al Tar del Lazio al fine di aumentare il numero dei posti. Avevamo chiesto all’ex ministro Miur Lorenzo Fioramonti l’accesso libero per tutti i docenti che sono stati chiamati ancora quest’anno scolastico come supplenti senza specializzazione con una selezione in uscita, ma siamo riusciti a ottenere soltanto un numero di posti banditi che è certamente maggiore di quello autorizzato nel ciclo precedente dall’ex ministro Miur Marco Bussetti, ma non ancora sufficiente.
LA DENUNCIA
Ci risiamo: da Viale Trastevere, incuranti dell’errore commesso l’anno scorso, con il Dm n. 92 dell’08 febbraio 2019, si ripropone con il D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020 una ripartizione regionale dei posti di sostegno non rispettosa delle esigenze del territorio, delle certificazioni degli alunni con handicap, del numero dei posti vacanti assegnati in supplenza e della mancanza di insegnanti specializzati, ma soltanto del potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado fornito dagli Atenei, in palese violazione della legge 104/92 e del regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti” (DM 249/2010). Non prendendo in considerazione il forte squilibrio nell’assegnazione dei posti dell’ultimo ciclo di specializzazione nel sostegno, ancora sub iudice, dal nuovo ministero dell’Università e della Ricerca si continua sulla scia di quanto già deciso dall’ex ministro Marco Bussetti: in base alla tabella ‘A’ del DM 95 del 12 febbraio 2020, appena pubblicato, risultano delle regioni, come la Sicilia (4.675 posti) e il Lazio (ben oltre 3 mila), che fanno razzia di posti, aggiudicandosi il 40% dell’intero contingente (pari a 19.585 posti fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado); altre regioni, invece, come il Piemonte (205 posti), il Friuli Venezia Giulia (290) e la Liguria (340), si devono accontentare di una percentuale appena superiore all’1%. La stessa Lombardia, con il numero di scuole e alunni più grandi d’Italia, si ferma a circa mille posti totali.
LE AVVISAGLIE E IL DIFETTO DI ISTRUTTORIA
Le avvisaglie di questa situazione si erano concretizzate già con la nota Miur 34823, che lo scorso novembre invitava gli atenei a indicare quanti posti avrebbero messo a disposizione, ponendo anche particolare attenzione agli idonei del precedente ciclo. E dopo le risposte degli atenei, siamo giunti all’attuale suddivisione dei posti, compresa nel decreto che autorizza l’avvio del quinto ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sottoscritto dal ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, dopo le deliberazioni del comitati regionali di coordinamento di cui al D.M. 948/2016, che Anief sospetta prive dell’accertamento di quanto disposto dal Regolamento che disciplina l’attivazione dei corsi (D.M. 249/2010).
QUALE CRITERIO? LE DIFFERENZE NEL TERRITORIO
Resta da capire se il solo criterio dell’offerta formativa degli atenei sia congruo per l’assegnazione dei posti di accesso ai corsi di specializzazione, in piena ignoranza dell’effettivo fabbisogno. Nel passato anno scolastico, ad esempio, sono stati attivati nella sola provincia di Torino ben 2.948 posti di sostegno in deroga, ancorché vacanti e disponibili, e per di più, nella quasi totalità dei casi, assegnati con incarico a tempo determinato a personale docente non specializzato. Quest’anno anche in provincia di Torino il numero di alunni con handicap certificato è cresciuto dai 7.740 a 7.957. Rimane evidente la sperequazione territoriale: in Piemonte il fabbisogno di insegnanti, l’anno scorso, da specializzare ammontava a 4.657 posti, a fronte dei 200 posti autorizzati nel IV ciclo e dei 205 dell’attuale decreto. In Emilia- Romagna il fabbisogno di insegnanti da specializzare ammontava a 4860 posti, ma sono stati autorizzati soltanto 320 posti per il IV ciclo e nuovi 460 posti. E Rimane, comunque, ancora basso il numero dei posti attivati a fronte di un reale fabbisogno di almeno 81.580 docenti da specializzare sul sostegno nel triennio scolastico 2018-2021 (ossia 51.107 posti attribuiti in deroga, più 11.647 posti vacanti in organico di diritto, con la maggiorazione del 30% ai sensi dell’art. 5 del DM n. 249/2010 per le esigenze delle scuole paritarie), dei 30 mila docenti in possesso di titolo di specializzazione (inclusi quelli del IV ciclo ancora in corso).
Il timore, più che fondato, è che sia stata replicata la stessa situazione che ha caratterizzato il IV ciclo di specializzazione in didattica speciale: esattamente un anno fa, con il decreto n. 92/2019, fu realizzata una ripartizione fortemente disomogenea dei 14.224 posti utili a specializzarsi come docente di sostegno, con l’autorizzazione sganciata dalle vacanze di posti e dall’effettiva esigenza locale, come prevede la legge, ma tutta incentrata sull'offerta degli atenei. Bissando, in questo modo, una modalità a dir poco macchinosa e inefficace contro la quale Anief è ricorsa già in Tribunale, con il primo atto andato a favore del sindacato autonomo, e con una decisione definitiva che si attende dal Consiglio di Stato.
LA NORMATIVA VIOLATA: ART. 13 DELLA LEGGE QUADRO N. 104/92 E ART. 5 DEL D.M. n. 249/2010:
1.“Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca definisce con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.
- Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente.
2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
I REQUISITI E LE PROVE DI ACCESSO
Sono stabiliti dall’art. 3 comma 1 e art. 5 comma 2 del Dm n. 92/2019, ossia l’abilitazione specifica per la classe di concorso; la laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure un titolo equipollente ed equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per gli ITP potranno accedere con il diploma senza i 24 CFU. Si ricorda che la laurea deve avere tutti gli esami o CFU eventualmente richiesti dal Miur per accedere a una delle classi di concorso dell’ordine di scuola richiesto.
Come riassunto da Orizzonte Scuola, il test preselettivo sarà composto da 60 quesiti formulati con 5 opzioni di risposta. Di questi, almeno 20 quesiti saranno volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda varrà 0,5 punti; la mancata risposta o la risposta errata varrà 0 (zero) punti. Il test avrà la durata di due ore complessive.
Le prove di accesso al TFA sostegno prevedono preliminarmente un test: accede alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. Sono altresì ammessi direttamente alla prova scritta i candidati con disabilità uguale o superiore all’80%. Si paga una tassa di partecipazione per ogni ordine di scuola richiesto.
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