La collocazione in ferie d’ufficio non può essere applicata in una circostanza straordinaria come quella che stiamo vivendo per via dell’emergenza da Covid-19. È possibile solo proporre la fruizione di quelle eventualmente residuate dall’anno scorso. È questa l’unica linea interpretativa che può essere data alla nota n. 323 del Capo Dipartimento Max Bruschi del 10 marzo 2020, nella parte in cui viene introdotta tale facoltà nei confronti dei lavoratori della scuola, in particolare dei collaboratori scolastici, comunque non destinatari di lavoro agile da richiedere al dirigente scolastico.
“In sostanza – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief -, la nota ministeriale mette l'amministrazione nelle condizioni di operare comunque la turnazione del personale Ata. E far sì che chi non fruisce adesso delle ferie residue, perda il diritto a prenderle eventualmente anche dopo tale data: una eventualità peraltro possibile in caso di mancata fruizione per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore”.
Come si devono comportare i capi d’istituto con i collaboratori scolastici ed in generale con il personale Ata, lasciato cautelativamente a casa per via del Coronavirus? Secondo il sindacato Anief, le ferie devono essere fruite entro il 30 aprile prossimo, solo se riferite all’anno precedente: lo dice l’art. 13 del CCNL 2006/2009. L'unico obbligo del dirigente della scuola, per la nota, è infatti quello di verificare eventuali ferie residue. Poi quelle giornate possono (ma non devono) sopperire alla mancata prestazione lavorativa. Quindi al lavoratore va necessariamente proposta la richiesta di fruizione, che potrà accettare o rifiutare.
È chiaro, tuttavia, che il lavoratore potrebbe perdere il diritto alla fruizione, qualora non potesse fruirle entro il 30 aprile. Nulla ci assicura infatti che la sospensione delle attività didattiche, oggi con termine 3 aprile 2020, non possa essere prorogata anche dopo tale data. In ogni caso. la prima esigenza, inderogabile, è quella del contenimento del contagio, quindi possono essere anche adottate le ferie (mai d'ufficio), come previsto anche dal codice civile.
Quindi, riassumendo, la sequenza è la seguente: il dirigente scolastico verifica eventuali ferie residue; successivamente, ne propone la fruizione al lavoratore; questi, accetta o rifiuta (in questo caso, se la sospensione si dovesse prolungare oltre il 30 aprile e lui continuasse a non fruirle, comunque le perderebbe): qualora dovesse rifiutare le ferie, in ogni caso quel lavoratore va fatto turnare come da contingenti minimi, in caso di sciopero, per contenimento contagio. Come indicato dal Codice Civile.
Il sindacato invita, a partire dalle Rsu d’Istituto, a segnalare eventuali disposizioni contrarie a tale interpretazione alla segreteria nazionale Anief e/o alle sedi territoriali.
PER APPROFONDIMENTI:
CORONAVIRUS – Anief chiede indicazioni certe su situazione scuole a Palermo
CORONAVIRUS – Personale Ata, forse è immune?