Con la nota 8615 del 5 aprile 2020 il Ministero dell’Istruzione ha ribadito che l’art. 121 del DL 18 “Cura Italia” vuole assicurare che gli incarichi di supplenza continuino a essere attribuiti anche in questo periodo di emergenza. “Il fine della norma - afferma Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief – è evitare che ci sia una riduzione dell’uso delle supplenze brevi e che il personale della scuola a tempo determinato resti senza contratto e quindi venga meno il loro stipendio e non abbia possibilità di lavorare”
Rispetto alla questione inerente alle supplenze brevi non c’è ancora chiarezza; in questo momento il pensiero del legislatore dovrebbe essere diretto verso una sola direzione, evitando che si verifichi la cessazione dell’uso dei contratti. Infatti, come riportato dalla stampa specializzata, è confermata l’eliminazione dal SIDI della funzione che permetteva la proroga della supplenza breve anche con il rientro del titolare secondo l’art. 121 del DL 18 “Cura Italia”. Da lunedì 6 quindi non è possibile la proroga delle supplenze che potrà eventualmente riprendere, secondo la nota 8615, dopo il monitoraggio del 15 aprile.
Da una disamina della nota 8615 però si evince anche che il budget stanziato serve per il reitero dei contratti a tempo determinato a prescindere dal rientro del titolare, sempre nel limite delle risorse assegnate senza gravare con maggiori oneri sulla finanza pubblica. Sempre continuando, la nota ribadisce che le norme adottate vogliono evitare una riduzione dell’uso delle supplenze brevi consentendo alle istituzioni scolastiche di stipulare tali contratti in deroga alla normativa vigente. Solo nel caso si verifichi un aumento sostanzioso dell’uso dei contratti a supplenza breve rispetto agli anni precedenti non si porrà l’esigenza di attribuire incarichi ulteriori.
Questa evenienza, sempre secondo la nota, non si è verificata nel mese di marzo. Il numero totale di supplenze brevi e saltuarie, dai dati del ministero, risulta in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio.
“Nella sostanza il Ministero vuole conservare lo stesso livello occupazionale del personale con contratti brevi e saltuari degli ultimi tre anni– continua Marcello Pacifico – e pertanto non si capisce perché non permette di continuare in questa direzione anche per il mese di aprile e per tutto il periodo di emergenza per il Covid-19 visto che a marzo non c’è stato nessun aumento di spesa per tali incarichi”.
In realtà la nota in parola dà solo una risposta alla richiesta di informativa da parte delle istituzioni scolastiche sul modo di operare nella prospettiva di un fabbisogno maggiore rispetto a quello risultante dalla spesa storica, dovuto, ad esempio, a un aumento di assenze per malattia dei titolari nella mensilità di riferimento. Solo in caso di una spesa maggiore e fino alla prossima verifica del 15 aprile qualora emergesse la necessità di una nuova sostituzione i dirigenti scolastici dovrebbero applicare la normativa ordinaria e non l’art. 121 del “cura Italia”.
Viceversa la nota non ha fatto alcun riferimento alla diversa questione egualmente prevista dall’art 121 e dalla nota ministeriale 392 del 18/03/2020 che in modo piano hanno sancito la continuità/proroga delle supplenze brevi e saltuarie anche nel caso di rientro del personale sostituito.
La nota 8615 del 5 aprile infatti sottolinea che bisogna garantire regolarmente gli incarichi brevi e saltuari anche durante questo periodo di sospensione della didattica in presenza e di continuare a utilizzare i contratti a tempo determinato, per evitare ricadute negative in termini occupazionali.
Secondo il MI, quindi, bisogna evitare la riduzione delle supplenze a meno di un aumento di spesa che, ricordiamo, a marzo non è avvenuto.
“Non consentire la proroga dei contratti anche con il rientro del titolare è sbagliato – afferma Stefano Cavallini, segretario generale dell’Anief – e ha come unica conseguenza per i docenti che fino a oggi si sono sobbarcati un lavoro prezioso di didattica l’aumento della precarietà economica in questo periodo buio.”
L’art. 121 del DL 18 del 17 marzo afferma infatti che “nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19”, si devono continuare a stipulare contratti a tempo determinato per tutto il personale della scuola, ATA e docenti, “anche in deroga a disposizioni vigenti in materia”, purché non si verifichino aggravi di spesa.
“È lampante che a marzo, anche se sono tornati i titolari, non ci sono stati aumenti di spesa per la proroga delle supplenza brevi e saltuarie. Perché allora bloccare tutto e aspettare il nuovo rilevamento del 15 aprile? Se il 15 aprile poi si scoprirà che c’è una flessione dell’uso di contratti cosa farà il ministero? Prorogherà le supplenze brevi e saltuarie in modo retroattivo? Non è il momento di fare interpretazioni restrittive o appigliarsi in modo arbitrario a concetti come il buon andamento della pubblica amministrazione, efficacia ed efficienza. In questo momento il pensiero del legislatore deve essere unica e andare in una sola direzione, evitare che si verifichi la cessazione dell’uso dei contratti brevi e saltuari e ci sia un problema occupazione per il personale precario. Si riapra pertanto la funzione SIDI e si proroghi i contratti scaduti”, conclude Pacifico.
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