Se si eccettua la parentesi degli esami di maturità, svolti in forma light a giugno scorso, dopo sei mesi di chiusura in diverse scuole superiori oggi è ripresa l’attività in presenza con l’avvio dei corsi per il recupero degli apprendimenti. Da un punto di vista contrattuale, lo svolgimento del recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020 prevede una doppia problematica: la prima è quella relativa al rientro in classe anche dei docenti fragili, a seguito della mancata presenza di tali profili nell’ultimo rapporto dell’Istituto superiore della Sanità “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. La seconda questione riguarda l’inserimento nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 giugno 2020, n. 41 attraverso la quale è stato disposto che da oggi le attività concernenti PIA e PAI siano considerate attività ordinaria. Quindi senza prevedendo alcun compenso per i docenti coinvolti.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, afferma che “i corsi di recupero andranno a colmare gap formativi generati dall’interruzione precoce della didattica in presenza. Tali insegnamenti vanno secondo noi remunerati, attraverso specifica contrattazione integrativa che dovrebbe quindi regolare i compensi delle attività intercorse tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni ordinamentali: nel dettaglio, queste ore dovrebbero essere considerate come ore aggiuntive di insegnamento ai senti della Tabella 5 del CCNL dall’inizio delle lezioni ordinamentali. Anche perché, lo ripetiamo, non si può creare un blocco ora e poi invece improvvisamente, a scuola avviata, decidere che le stesse attività non sono più ordinarie e quindi improvvisamente da pagare”.
La scuola sta facendo le prove generali in vista della ripresa delle lezioni per tutti gli alunni. Quello iniziato oggi è un vero e proprio “secondo test post lockdown, dopo gli esami di maturità celebrati” ad inizio estate, da considerare un prologo del rientro in classe previsto in prevalenza per il prossimo 14 settembre, con alcune regioni che hanno tuttavia posticipato l’avvio delle lezioni a dopo la tornata elettorale e referendaria del 20 e 21 settembre, quando torneranno sui banchi di scuola (speriamo monoposto, con o senza rotelle) oltre otto milioni di alunni complessivi sparsi in oltre 42 mila plessi.
In vista dell’evento, oggi si sono svolti i primi corsi di recupero delle carenze formative scaturite dagli scrutini dello scorso mese di giugno. “Non tutte le lezioni saranno però in presenza – fa notare Orizzonte Scuola -: alcune saranno a distanza, in base a quanto deciso dai singoli istituti. Per gli studenti che tornano in aula, mascherine obbligatorie all’ingresso e in uscita, ma non in classe, salvo nei casi in cui non si può rispettare il distanziamento”. In ogni caso, per gestirli vale ad oggi la nota M.I. n. 1494 che dà le indicazioni operative in merito al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato: il ministero dell’Istruzione assimilandoli ad adempimenti contrattuali ordinari non li considera come attività professionali aggiuntive da retribuire.
Il sindacato ritiene che, trattandosi di attività aggiuntive, il ministero avrebbe dovuto prevedere risorse aggiuntive, ancora di più perché nel Contratto Collettivo Nazionale di categoria all’art. 28 comma 5 si specifica che l’attività oraria di insegnamento va considerata solo “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale” e non partendo “dal 1° settembre”.
Inoltre, va rilevato che in considerazione della sospensione delle attività didattiche in presenza e delle iniziative svolte in modalità a distanza, se necessario, il Consiglio di classe redige un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) per ciascuna disciplina in cui non sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento programmati all’inizio dell’anno. Queste attività si possono certamente collocare “nell’alveo degli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla funzione docente”, ma non tra le attività funzionali all’insegnamento, attività non retribuite in aggiunta. Tali attività infatti sono indicate nell’art. 29 del CCNL e non comprendono alcuna attività di insegnamento ordinario.
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