Ieri il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando con 148 voti favorevoli, 117 contrari e nessun'astensione l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo del ddl n. 1925 di conversione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 relativo a misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Il presidente del sindacato esprime soddisfazione per l’accoglimento, seppure parziale, delle richieste del sindacato: “sin da subito abbiamo protestato per l’ingiustizia del licenziamento dell’organico Covid in vista di un’ipotetica sospensione della didattica in presenza. Per i lavoratori – e soprattutto per i lavoratori fragili - abbiamo sempre rivendicato il pieno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile come peraltro già previsto dalla legge 81 del 2017”.
Sono significative le modifiche al decreto agosto che passa adesso all'esame della Camera. Marcello Pacifico (Anief) commenta: “Vari sono stati gli interventi in aula sul valore dell’istruzione e degli insegnanti che, invece di essere premiati per lo straordinario impegno, sono ancora costretti a rincorrere concorsi per la stabilizzazione, e dirigenti scolastici che riescono, tra enormi difficoltà, a supplire alle carenze ministeriali; occorre ogni giorno riportare l’attenzione sul tema della Scuola”.
Analizziamo le principali novità introdotte:
Famiglia e lavoro agile
Per tutti i genitori dipendenti è prevista la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile, qualora i figli minori di quattordici si trovino in quarantena a seguito di contatti verificatisi a scuola o nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive di base. Qualora la prestazione non possa essere svolta in modalità agile è prevista l’astensione del lavoro, in questo caso la retribuzione sarà corrispondente al 50% di quanto percepito, nel caso in cui non sia possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile.
Anief ha sempre sostenuto un’applicazione più incisiva della Legge 81 del 2017 che, ben prima dei recenti decreti, ha introdotto il lavoro agile quale “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”. Se ben applicata la norma consente ai lavoratori una migliore fruizione del tempo lavoro risultando conciliabile con il tempo famiglia anche allo scopo di incrementare la competitività. Lo spirito della legge già esistente è quello di consentire un accesso ai posti dell’impiego senza dover necessariamente sacrificare i ruoli all’interno dei nuclei famigliari e sociali. Il lavoro in remoto, quale è quello descritto dai recenti decreti, risulta essere solo una delle modalità del lavoro agile introdotto dalla norma del 2017.
Il nostro sindacato guarda con perplessità anche l’esclusione dei genitori dipendenti pubblici di figli con disabilità dalla possibilità di usufruire della modalità agile di lavoro.
Lavoratori fragili
L’articolo 26 modifica la legge 24 aprile 2020 n. 27 aggiornando al 15 ottobre la data entro cui il periodo di assenza dei lavoratori fragili è equiparato a ricovero ospedaliero. A partire dal 16 ottobre i lavoratori fragili, inoltre, svolgeranno di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione. Questo punto, che riteniamo un apprezzabile superamento della circolare dell’11 settembre, garantisce la modalità agile dello svolgimento dell’attività lavorativa laddove la circolare ministeriale prescriveva che qualora il lavoratore non richiedesse esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti, avrebbe dovuto fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia.
È autorizzata infine una quota di spesa per la copertura dei lavoratori fragili. Per Anief è ora di intervenire su un ambito che l’emergenza epidemiologica ha reso ancora più concreto: a partire dai lavoratori fragili deve essere prevista una finestra di uscita dal lavoro che non può essere superiore ai 61-62 anni. “E occorre anche qualificare – commenta Pacifico - tutti i lavori svolti a scuola come gravosi, così da consentire a tutto il personale un accesso anticipato al trattamento di quiescenza”.
Organico Covid
Decisive sono le modifiche introdotte dalla nuova versione del decreto: l’organico Covid, istituito dall’art. 231-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà mantenere il contratto in essere in caso di lockdown, svolgendo la prestazione lavorativa in modalità agile. L’Anief non può che considerare una vittoria l’approvazione di questa modifica. Abbiamo sempre reputato inopportuna l’introduzione di contratti atipici nella scuola pubblica che avrebbe potuto determinare un precedente pericoloso. L’istruzione impartita in sedi scolastiche statali non può comportare differenze contrattuali di sorta tra insegnanti che svolgono la medesima professione, hanno gli stessi doveri e responsabilità.
Il sindacato è soddisfatto per questa modifica, ma tuttavia, proprio a tutela del personale scolastico e della continuità, aveva chiesto, proponendo modifiche al decreto, di collocare in organico di diritto i cosiddetti supplenti Covid. La necessità di inserire le cattedre Covid in organico di diritto è fondamentale anche per restituire alla scuola le innumerevoli cattedre cancellate negli ultimi dieci, quindici anni.
Edilizia scolastica e locali per la didattica
È disposto un incremento di 20 milioni di euro per il 2020 e 2021 del fondo della legge 50 del 24 aprile 2017 da destinare alla messa in sicurezza e il contenimento del rischio sismico degli istituti scolastici delle quattro regioni del Centro Italia colpite da eventi sismici. Apprezzabile ma difficilmente sufficiente: gli investimenti fatti dagli ultimi due Governi non hanno affatto sanato la situazione della mancata sicurezza delle nostre scuole. Per sintetizzare lo stato di pericolo e la lentezza degli interventi, Legambiente ha affermato che serviranno “ancora cinque generazioni di studenti” per avere “tutte le scuole d'Italia antisismiche e sicure”: necessiteranno, infatti, 113 anni per completare i lavori di messa in sicurezza dei 15.055 edifici scolastici che si trovano in zona sismica 1 e 2, cioè a rischio di terremoti fortissimi o forti. Il problema non riguarda solo le regioni colpite dai terremoti: quasi la metà (il 43,8%) delle scuole ha bisogno di interventi di manutenzione urgenti, mentre solo il 12,3% degli edifici in area sismica risulta progettato o adeguato successivamente alle tecniche di costruzione antisismica.
Nota positiva è lo stanziamento fondi agli enti locali per affitto per finalità didattiche e per la realizzazione di interventi strutturali e di manutenzione. Anief ricorda però quanto da tempo segnala: la possibilità di individuare i nuovi spazi ritenuti necessari all’interno delle scuole dismesse negli ultimi 12 anni a causa del dimensionamento imposto dalla Legge 133 del 2008. Si tratta di ben 15 mila plessi che, naturalmente in accordo con enti e istituzioni locali, con pochissimi accorgimenti potrebbero essere immediatamente adibiti all’utilizzo scolastico.
Concorso DSGA
Le immissioni in ruolo dei vincitori del concorso per DSGA saranno effettuate, a seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito, entro il 31 dicembre 2020. A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 i posti rimasti disponibili saranno assegnati, previa presentazione di un’istanza, agli iscritti nelle graduatorie di merito sempre nei limiti della quota di idonei. Nel frattempo rimarranno confermate le reggenze. “Si poteva fate di più – è il parere del nostro sindacato – da tempo ci battiamo contro il sistema di reggenze che garantisce il funzionamento della scuola”. L’attuale assetto istituzionale e organizzativo delle scuole conferisce alle stesse una mole rilevante, per quantità e per qualità di attività amministrative che vanno dalla gestione degli alunni a quella del personale, dalla gestione finanziaria a quella patrimoniale e all’attività negoziale. Motivi per i quali abbiamo sempre chiesto un intervento tempestivo per premiare l’esperienza e le competenze acquisite dai facente funzione DSGA facendoli transitare nei profili DSGA dopo 24 mesi di servizio.
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