Il nuovo testo di conversione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (il cosiddetto Decreto Agosto), relativo a misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, è stato approvato in via definiva con 294 voti favorevoli e 217 contrari, resta confermato il testo approvato già dal Senato (C. 2700). Tra le novità introdotte dal maxi emendamento 1900 presentato in Senato ci sono le modifiche all’articolo 32 che hanno introdotto importanti novità per il cosiddetto organico Covid.
L’organico Covid, istituito dall’art. 231-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà mantenere il contratto in essere in caso di lockdown, svolgendo la prestazione lavorativa in modalità agile. Marcello Pacifico (Anief): “Il sindacato non può che considerare una vittoria l’approvazione di questa modifica. Abbiamo sempre reputato inopportuna l’introduzione di contratti atipici nella scuola pubblica che avrebbe potuto determinare un precedente pericoloso. L’istruzione impartita in sedi scolastiche statali non può comportare differenze contrattuali di sorta tra insegnanti che svolgono la medesima professione, hanno gli stessi doveri e responsabilità".
L’EMENDAMENTO APPROVATO
Le modifiche introdotte all’articolo 32 consentono all’organico Covid di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in caso di emergenza epidemiologica e di mantenere il contratto in essere in caso di lockdown, in questo caso svolgeranno la prestazione lavorativa in modalità smart. Il nuovo testo recita infatti: “In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi.”
GLI EMENDAMENTI ANIEF SULL’ORGANICO COVID
Anief aveva già proposto modifiche all’articolo 231-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77: innanzitutto per vietare i licenziamenti autorizzati dal lonckdown (la nostra richiesta è stata accolta con il voto al Senato), quindi per chiedere l’attivazione, in organico di diritto, degli ulteriori incarichi di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 ed economica dalla presa di servizio, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. È da subito apparso irragionevole che le nuove risorse previste dalla L. 77/2020 non fossero introdotte in modo permanente in organico di diritto, anche allo scopo di garantire la continuità didattica.
ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA CAMERA
Organico posti comuni
Nei giorni scorsi era stato presentato alla Camera un emendamento per autorizzare l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo. Analogamente l’Anief aveva chiesto, in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego e della necessità di ridurre il ricorso a contratti a termine, la conversione a tempo indeterminato di tutti i contratti superiori ai 36 mesi.
Organico di sostegno
È stato presentato alla Camera un emendamento per procedere alla stabilizzazione sui posti vacanti e disponibili di sostegno del personale docente per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:
a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato;
b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
Nella stessa direzione aveva già proposto Anief modiche al decreto, al fine di garantire la continuità perché si procedesse alla revisione dei criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107
E ancora aveva chiesto che al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Università del 12 febbraio 2020, n. 95 fossero ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione.
LA POSIZIONE DEL SINDACATO
L’abolizione del licenziamento per giusta causa dell’organico Covid è senz’altro una vittoria, tuttavia il legislatore ha perso un’occasione per essere più incisivo sulla risoluzione dei problemi della scuola. Il sindacato è soddisfatto per la modifica introdotta, tuttavia, proprio a tutela del personale scolastico e della continuità, aveva chiesto di collocare in organico di diritto i cosiddetti supplenti Covid. Basta leggere i dati: la promessa di 85 mila nuove assunzioni nella scuola fatta a fine agosto per far fronte all’emergenza Covid si è risolta in un flop. A quattro settimane dall’apertura delle scuole, infatti, su 84.808 nuovi posti di insegnante solamente 19.294 sono stati assegnati (in pratica appena 1 su 4), gli altri 65.514 risultano invece vacanti e verranno coperti come al solito da supplenti il cui numero è destinato a crescere ancora sino a sfondare il muro delle 250 mila unità su un organico complessivo di 800 mila persone. La necessità di inserire le cattedre Covid in organico di diritto resta fondamentale anche per restituire alla scuola le innumerevoli cattedre cancellate negli ultimi dieci-quindici anni.
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